Cuba: Il Codice delle Famiglie è stato approvato dal popolo

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Grande risultato nel Referendum sul Codice delle Famiglie i Si vincono col 66,87% (qui sotto il testo di legge completo tradotta in italiano).

Traduzione di Sergio Marinoni – Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

Il Codice delle Famiglie in Pdf

Codice delle Famiglie in lingua originale

CÓDIGO DE LAS FAMILIAS
LEY No. 1289

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DI CUBA
n° 87 del 17 agosto 2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ASSEMBLEA NAZIONALE DEL PODER POPULAR

JUAN ESTEBAN LAZO HERNANDEZ, Presidente dell’Assemblea Nazionale del Poder Popular della Repubblica di Cuba,

RENDE NOTO: che l’Assemblea Nazionale del Poder Popular, nella sessione del 22 luglio 2022, corrispondente al Nono Periodo Ordinario di Sessioni della IX Legislatura, ha esaminato quanto segue:

PREMESSO: che la concezione emancipatrice della famiglia che guida la trasformazione della società socialista cubana intreccia interessi sociali e personali, ne promuove lo sviluppo, contribuisce alla formazione di nuove generazioni e soddisfa i profondi interessi umani, affettivi e sociali della persona.

CONSIDERATO CHE: La Costituzione della Repubblica di Cuba, approvata con referendum popolare il 24 febbraio 2019 e proclamata il 10 aprile dello stesso anno, nei suoi articoli da 81 a 89 approva un quadro normativo coerente con il pluralismo familiare che convive nella società cubana, che deve essere protetto, e in altri precetti fornisce valori, principi, diritti e garanzie di impatto diretto sulle famiglie e sulla loro responsabilità verso la società.

PREMESSO CHE: Il Codice di Famiglia, legge n° 1289 del 14 febbraio 1975, ha rappresentato una pietra miliare nella promozione di principi etici, basati su nuovi valori morali e sociali delle famiglie cubane, e ha rafforzato l’azione dello Stato rivoluzionario cubano nel perseguire un’effettiva uguaglianza tra i suoi componenti a partire dallo sviluppo di politiche pubbliche volte alla protezione di bambine, bambini  e adolescenti e all’emancipazione delle donne.

PREMESSO CHE: La società cubana si è evoluta e le caratteristiche delle famiglie sono cambiate sostanzialmente rispetto ai tempi precedenti, influenzate da vari fattori socio-demografici, dalle trasformazioni del modello economico, dalla visione dei diritti di fondare e vivere in una famiglia, dai diritti dei bambini, dai diritti degli anziani, dai diritti delle persone con disabilità, dai diritti di coloro che possano trovarsi in qualsiasi situazione di vulnerabilità, nonché dalle trasformazioni all’interno del nucleo familiare per quanto riguarda una più equa distribuzione del lavoro domestico e di cura, il tutto nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.

PREMESSO CHE: A 47 anni dalla promulgazione del Codice di Famiglia in vigore, è essenziale introdurre modifiche che integrino le esperienze ottenute nella sua applicazione, risolvere le questioni familiari che richiedono misure giuridiche immediate e specializzate, perfezionare e ampliare le figure giuridiche basate sulle situazioni reali che si presentano, sulla base di relazioni di uguaglianza, basate su aspetti sia biologici che affettivi, sulla solidarietà inerente a questo gruppo sociale e sulla dignità umana come valore supremo alla base del riconoscimento e dell’esercizio dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione della Repubblica di Cuba, dai trattati internazionali in vigore per il paese e dal presente Codice.

PREMESSO CHE: Il contenuto del presente Codice riassume i risultati della ricerca scientifica, i preziosi criteri e le proposte della Commissione per l’Assistenza alla Gioventù, all’Infanzia e alla Parità di Diritti delle Donne dell’Assemblea Nazionale del Poder Popular e della Federazione delle Donne Cubane, che per anni ha guidato l’elaborazione delle varie bozze preliminari di modifiche al Codice di Famiglia, insieme alla Società Cubana di Diritto Civile e di Famiglia dell’Unione Nazionale dei Giuristi di Cuba; con la partecipazione del Ministero della Giustizia, del Tribunale Supremo Popolare, della Procura Generale della Repubblica, dell’Organizzazione Nazionale degli Studi Legali Collettivi, dei Ministeri dell’Educazione, dell’Istruzione Superiore, del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Salute Pubblica, degli Affari Esteri, del Centro Nazionale per l’Educazione Sessuale e di altri enti, istituzioni e professionisti del settore multidisciplinare.

CONSIDERANDO CHE: Le norme contenute nel presente Codice evidenziano la volontà dello Stato cubano di adeguare la propria legislazione interna per conformarsi agli obblighi derivanti dai trattati internazionali in vigore nel paese, che hanno un impatto sulle questioni familiari, in conformità con le disposizioni dell’articolo 8 della Costituzione della Repubblica di Cuba.

CONSIDERANDO CHE: Questo Codice contiene nella sua essenza i contributi di Vilma Espín Guíllois, che, in qualità di Presidente della Federazione delle Donne Cubane, ha dedicato la sua vita, da vera educatrice, allo sforzo di ottenere una maggiore giustizia per tutte le persone e di trasformare in realtà l’alto proposito di Marti di migliorare l’uomo per ottenere una società senza alcuna discriminazione.

CONSIDERANDO CHE: I precetti del presente Codice sono arricchiti dai contributi del popolo cubano nella consultazione specializzata realizzata tra settembre e ottobre dell’anno 2021 e nella consultazione popolare realizzata tra febbraio e aprile dell’anno 2022, che ne hanno ampiamente rafforzato il contenuto.

PERTANTO: l’Assemblea Nazionale del Poder Popular, avvalendosi del potere conferitole dall’articolo 108, paragrafo c) della Costituzione della Repubblica di Cuba, approva quanto segue:

LEGGE n° 156 CODICE DELLE FAMIGLIE
TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1. Ambito di applicazione.

  1. Le norme contenute in questo Codice si applicano a tutte le famiglie qualunque sia la forma di organizzazione che adottino e alle relazioni giuridico-familiari che da queste derivino tra i suoi componenti, e da questi con la società e con lo Stato.
  2. I vari modi di organizzazione delle famiglie sono disciplinati dai principi, dai valori e dalle norme contenute nella Costituzione della Repubblica di Cuba, dai trattati internazionali in vigore per il paese che hanno un impatto sulle questioni familiari e da quelli previsti dal presente Codice.

Articolo 2. Riconoscimento delle famiglie.

  1. Lo Stato riconosce la famiglia come cellula fondamentale della società, la protegge e contribuisce alla sua integrazione, al suo benessere, al suo sviluppo sociale, culturale, educativo ed economico, all’esercizio delle sue responsabilità e crea le condizioni che garantiscono l’adempimento delle sue funzioni come istituzione e gruppo sociale.
  2. Le diverse forme di organizzazione delle famiglie, basate su relazioni di affetto, si creano tra parenti, indipendentemente dalla natura della parentela, e tra coniugi o partner affettivi.
  3. I componenti delle famiglie sono tenuti ad adempiere ai loro doveri familiari e sociali sulla base dell’amore, dell’affetto, della considerazione, della solidarietà, della fraternità, della condivisione, della cooperazione, della protezione, della responsabilità e del rispetto reciproco.

Articolo 3. Principi di base.

  1. Le relazioni che si sviluppano nell’ambito familiare si basano sulla dignità e sull’umanità come valori supremi e sono regolate dai seguenti principi:
  2. a) uguaglianza e non discriminazione
  3. b) pluralità
  4. c) responsabilità individuale e condivisa
  5. d) solidarietà
  6. e) socio-affettività;
  7. f) ricerca della felicità;
  8. g) equità;
  9. h) situazione di favore;
  10. i) rispetto;
  11. j) interesse superiore di bambine, di bambini e degli adolescenti;
  12. k) rispetto delle volontà, dei desideri e delle preferenze degli anziani e delle persone con disabilità;
  13. l) equilibrio tra ordine pubblico familiare e autonomia; e
  14. m) realtà familiare.
  15. Questi principi possono essere utilizzati come linee guida interpretative per chiarire il significato delle norme e per la loro integrazione.

Articolo 4. Diritti delle persone nell’ambito familiare.

Oltre a quelli riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica di Cuba, il presente Codice regola i diritti delle persone a:

  1. a) costituire una famiglia;
  2. b) la vita familiare;
  3. c) la piena uguaglianza in materia di filiazione;
  4. d) il rispetto del libero sviluppo della personalità, della privacy e del progetto di vita personale e familiare;
  5. e) che le bambine, i bambini e gli adolescenti crescano in un ambiente familiare di felicità, amore e comprensione;
  6. f) la piena uguaglianza tra donne e uomini, per l’equa distribuzione del tempo dedicato al lavoro domestico e di cura tra tutti i componenti della famiglia, senza sovraccarichi per nessuno di loro, e il rispetto del diritto delle coppie di decidere se, quanti e quando avere figli, preservando in ogni caso il diritto delle donne di decidere sul proprio corpo;
  7. g) il pieno sviluppo dei diritti sessuali e riproduttivi nell’ambiente familiare, indipendentemente dal sesso, dal genere, dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, dalla disabilità o da qualsiasi altra circostanza personale; compreso il diritto all’informazione scientifica sulla sessualità, sulla salute sessuale e sulla pianificazione familiare, in ogni caso adeguata alla loro età;
  8. h) la protezione della maternità e della paternità e la promozione del loro sviluppo responsabile;
  9. i) una vita familiare libera da discriminazioni e violenze in ogni loro manifestazione;
  10. j) una comunicazione familiare armoniosa e stretta tra nonne, nonni, altri parenti, persone affettivamente vicine alle bambine, ai bambini e agli adolescenti;
  11. k) l’autodeterminazione, la volontà, i desideri, le preferenze, l’indipendenza e le pari opportunità nella vita familiare delle persone anziane e delle persone con disabilità; e
  12. l) assistenza familiare basata sull’affetto.

Articolo 5. Diritti dei bambini e degli adolescenti nell’ambiente familiare.

  1. La famiglia ha la responsabilità di garantire ai bambini e agli adolescenti il pieno godimento e l’effettivo esercizio dei loro diritti:
  2. a) essere ascoltati in base alle loro capacità e alla loro progressiva autonomia e che la loro opinione sia presa in considerazione;
  3. b) la partecipazione alle decisioni familiari che riguardano i loro interessi;
  4. c) vivere in famiglia e godere della vita familiare e comunitaria;
  5. d) la corresponsabilità genitoriale;
  6. e) essere accompagnati e guidati, in base alle loro capacità evolutive, nell’esercizio dei propri diritti;
  7. f) il libero sviluppo della personalità;
  8. g) crescere in un ambiente privo di violenza ed essere protetti da ogni forma di discriminazione, abuso, negligenza, danno o sfruttamento;
  9. h) integrità fisica;
  10. i) curare la salute, l’istruzione, l’alimentazione, l’educazione e il benessere generale;
  11. j) riposo, gioco, attività ricreative e di svago adeguate alla sua età;
  12. k) identità;
  13. l) informazioni che favoriscano il loro benessere e il loro sviluppo integrale;
  14. m) la comunicazione familiare;
  15. n) l’onore, la privacy e l’immagine di sé;

ñ) un ambiente digitale libero da discriminazioni e violenza; e

  1. o) protezione in situazioni eccezionali e di catastrofe riconosciute dalla Costituzione della Repubblica di Cuba e, in tali circostanze, garantire il loro benessere psico-sociale e il rafforzamento della loro capacità di recupero.
  2. Lo Stato svilupperà politiche e programmi basati sui principi che regolano il presente Codice, in modo che le famiglie ricevano un’assistenza adeguata nell’esercizio delle loro funzioni e siano in grado di adempierle adeguatamente, nonché in modo che i titolari della responsabilità genitoriale assumano i loro doveri su un piano di parità.

Articolo 6. Diritto delle bambine, dei bambini e degli adolescenti a non essere separati dalla madre, dal padre e dalla famiglia.

  1. Le bambine, i bambini e gli adolescenti non possono essere separati dalle loro madri, dai loro padri e dalla loro famiglia, a meno che le autorità competenti non lo stabiliscano in circostanze particolari, in conformità alla legge e alle procedure stabilite, tenendo conto della necessità, dell’eccezionalità e della temporaneità della misura e, in ogni momento, nel loro interesse superiore.
  2. Tale separazione deve essere considerata strettamente necessaria in conseguenza di un grave inadempimento o dell’impossibilità di esercitare le responsabilità genitoriali, e sempre con l’obiettivo di proteggere i figli.
  3. Le decisioni relative alla separazione devono essere considerate come misure di ultima istanza e devono essere riviste periodicamente.
  4. Lo Stato garantisce il diritto a una protezione e a un’assistenza speciali alle bambine, ai bambini e agli adolescenti che sono temporaneamente o permanentemente privati del loro ambiente familiare, o il cui interesse superiore richiede che non rimangano in tale ambiente.

Articolo 7. Interesse superiore delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

  1. L’interesse superiore delle bambine, dei bambini e degli adolescenti è un principio generale che informa il diritto di famiglia, di osservanza obbligatoria e primordiale in tutte le azioni e le decisioni che li riguardano, sia nella sfera privata che in quella pubblica.
  2. Per determinare il miglior interesse di una bambina, di un bambino o di un adolescente in una situazione specifica nell’ambiente familiare, è necessario valutare:
  3. a) la loro opinione, in corrispondenza della loro capacità di comprensione, della possibilità di formarsi un proprio giudizio e della loro progressiva autonomia;
  4. b) la loro identità e il loro condizione specifica di persona in via di sviluppo;
  5. c) la preservazione delle relazioni familiari, quelle che sono affettivamente strette in un ambiente familiare armonioso, libero da discriminazioni e violenze;
  6. d) la loro cura, protezione e sicurezza;
  7. e) le loro esigenze fisiche, educative ed emotive;
  8. f) le situazioni di vulnerabilità in cui possono trovarsi, comprese quelle causate da situazioni eccezionali e di disastro riconosciute dalla Costituzione della Repubblica di Cuba;
  9. g) l’effetto che qualsiasi cambiamento di situazione può avere sulla loro vita quotidiana; e
  10. h) altri criteri rilevanti che contribuiscano alla massima, completa e simultanea soddisfazione dei diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.
  11. L’interesse superiore delle bambine, dei bambini e degli adolescenti deve essere valutato in armonia con i doveri delle figlie, dei figli nei confronti delle madri, dei padri e degli altri parenti, in conformità alle disposizioni dell’articolo 149 del presente Codice.

Articolo 8. Importanza di nonne, nonni, altri parenti e persone affettivamente vicine.

  1. Lo Stato riconosce l’importanza delle nonne, dei nonni, degli altri parenti e delle persone affettivamente vicine nella trasmissione intergenerazionale delle tradizioni, della cultura, dell’educazione, dei valori, dell’affetto e del lavoro di cura.
  2. Il presente Codice regola i doveri e i diritti che sono stabiliti per il miglior svolgimento di questi rapporti.

Articolo 9. Criteri di interpretazione.

  1. Le norme contenute nel presente Codice saranno interpretate tenendo conto del loro campo di applicazione, della loro portata e dei loro principi, in modo coerente con l’intero sistema giuridico nazionale e quello internazionale a esse applicabile, purché quest’ultimo sia compatibile con i diritti riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica di Cuba.
  2. La loro interpretazione deve tenere conto non solo del significato letterale delle disposizioni in relazione al contesto e ai loro precedenti storici e legislativi, ma anche del loro scopo e della realtà sociale del tempo in cui devono essere applicate.

Articolo 10. Particolarità in materia di famiglia.

  1. Le autorità che intervengono o si pronunciano su questioni relative alle famiglie e ai loro componenti devono avere una formazione e delle conoscenze che ne garantiscano la sensibilità e la specializzazione, l’acquisizione di strumenti che permettano loro di prevenire, identificare e impedire le espressioni di discriminazione, nonché di incorporare una cultura di prospettiva di pace, uno spirito di conciliazione e un senso di giustizia.
  2. Si dovrebbe inoltre ricercare la presenza di specialisti di diverse discipline per consigliare, accompagnare e contribuire con le loro conoscenze allo sviluppo di una cultura della pace.

Articolo 11. Ragionevolezza delle decisioni in materia familiare.

  1. Le decisioni adottate in materia familiare devono essere ragionevolmente fondate, tenendo sempre conto dei principi e dei valori giuridici che informano il Diritto di famiglia e in conformità con le disposizioni del presente Codice.
  2. Le disposizioni del paragrafo precedente si estendono a tutte le autorità coinvolte in tali questioni, anche se non sono di natura giudiziaria.

TITOLO II

DISCRIMINAZIONE E VIOLENZA NELL’AMBITO FAMILIARE

Articolo 12. Discriminazione nella sfera familiare.

Si considera discriminazione in ambito familiare qualsiasi azione od omissione il cui scopo o risultato sia quello di escludere, limitare o emarginare in base al sesso, al genere, all’orientamento sessuale, all’identità di genere, all’età, all’origine etnica, al colore della pelle, alle convinzioni religiose, alla disabilità, all’origine nazionale o territoriale, o a qualsiasi altra condizione o circostanza personale che comporti una distinzione lesiva della dignità umana.

Articolo 13. Violenza in ambito familiare.

  1. La violenza domestica si esprime a partire dalla disuguaglianza gerarchica all’interno della famiglia e tende alla distruzione delle persone, della convivenza e dell’armonia familiare; le sue principali vittime sono le donne e altre persone a causa della loro condizione di genere, le bambine, i bambini e gli adolescenti, gli anziani e le persone con disabilità.
  2. Le espressioni di violenza familiare comprendono abusi verbali, fisici, psicologici, morali, sessuali, economici o patrimoniali, negligenza, incuria e abbandono, sia per azione che per omissione, direttamente o indirettamente.
  3. Comprende le aggressioni che si verificano nel contesto delle relazioni familiari e che avvengono tra parenti, tra persone affettivamente vicine, nonché quelle in cui gli aggressori e le vittime avevano o mantengono una relazione di coppia.
  4. Lo stesso trattamento è riservato agli atti di questa natura commessi tra persone che vivono insieme, siano esse familiari o meno.

Articolo 14. Casi urgenti in materia di discriminazione e di violenza nell’ambito familiare.

  1. Tutti i casi di discriminazione e di violenza nella sfera familiare sono questioni di protezione urgente.
  2. Chiunque si ritenga vittima ha diritto a denunciare e a chiedere protezione immediata alle autorità competenti; allo stesso modo, chiunque sia a conoscenza di un evento di questa natura deve segnalarlo alle suddette autorità.

Articolo 15. Responsabilità per i danni derivanti dalla discriminazione e dalla violenza in ambito familiare.

  1. Chiunque, nelle relazioni familiari, faccia ricorso alla discriminazione o alla violenza in qualsiasi sua manifestazione, è responsabile secondo le disposizioni del diritto di famiglia e del diritto penale.
  2. Il risarcimento dei danni dovuti a discriminazioni o violenze in ambito familiare, compresi i danni morali, sarà proporzionato all’intensità, alla persistenza e alle conseguenze dell’atto che li ha causati.
  3. L’esposizione volontaria della vittima a una situazione di pericolo non giustifica l’atto dannoso, né esenta l’aggressore da responsabilità, a meno che, a causa delle circostanze del caso, il nesso causale non sia totalmente o parzialmente interrotto.
  4. L’azione per la riparazione dei danni e il risarcimento dei danni per atti di discriminazione o violenza nell’ambiente familiare è imprescrittibile.

TITOLO III
PARENTELA E L’OBBLIGO LEGALE DI FORNIRE GLI ALIMENTI
CAPITOLO I

DELLA PARENTELA

Articolo 16. Parentela, portata generale.

La parentela è il rapporto giuridico esistente tra due persone che le rende componenti della stessa famiglia e che, indistintamente, nei limiti stabiliti dalla legge e in proporzione alla loro vicinanza, produce determinati effetti giuridici, siano essi permissivi, proibitivi o capaci di stabilire obblighi.

Articolo 17. Fonti di parentela.

  1. La parentela ha origine in:
  2. a) la filiazione, indipendentemente dalla sua origine o dal modo in cui è stata determinata;
  3. b) il matrimonio; e
  4. c) unione affettiva di fatto registrata.

2) Non sono parenti tra di loro i coniugi né i componenti delle coppie affettive di fatto.

Articolo 18. Vincoli di sangue.

  1. Sono parenti tra di loro, per consanguineità:
  2. a) persone che discendono l’una dall’altra; e.
  3. b) coloro che non discendono l’uno dall’altro, ma discendono dalla stessa persona.
  4. Quando l’atto che ha determinato l’esistenza di una persona è l’uso di tecniche di riproduzione assistita, la parentela è delimitata nello stesso modo stabilito nel paragrafo precedente.

Articolo 19. Parentela derivata dall’adozione.

La parentela derivante dall’adozione ha gli stessi effetti della parentela di sangue, compresa l’eccezione di cui agli articoli 206.1.a) e 308.1.b) del presente Codice.

Articolo 20. Parentela per affinità.

La parentela per affinità esiste, nella stessa linea e grado, tra:

  1. a) una persona e i parenti consanguinei del suo coniuge o coppia affettiva di fatto registrata; e
  2. b) una persona e i coniugi o le coppie affettive di fatto registrate dei loro consanguinei.

Articolo 21. Parentela socio-affettiva.

  1. La parentela socio-affettiva si basa sulla volontà e sul comportamento tra persone legate affettivamente da un rapporto stabile e duraturo nel tempo che può giustificare la filiazione.
  2. La parentela socio-affettiva è eccezionalmente riconosciuta dal tribunale competente e ha gli stessi effetti della parentela di sangue, in conformità con le linee guida stabilite nell’articolo 59.2 del presente Codice.

Articolo 22. Calcolo della parentela.

  1. La prossimità della parentela è stabilita da linee e gradi; ogni generazione successiva forma un grado e la serie di gradi costituisce la linea di parentela.
  2. Le persone di cui all’articolo 18, lettera a), del presente Codice formano la linea retta o diretta di parentela, che può essere ascendente o discendente; quelle di cui all’articolo 18, lettera b), formano la linea collaterale.
  3. Nelle linee ascendenti e discendenti il grado è determinato dal numero di generazioni che separano una persona dall’altra; nella linea collaterale il grado è determinato dal numero di generazioni che le separano l’una dall’altra, passando per l’antenato comune.

Articolo 23. Effetti.

  1. Gli effetti della parentela, nella misura determinata dal presente Codice, sono i seguenti
  2. a) L’obbligo legale di dare alimenti;
  3. b) il diritto alla comunicazione con la famiglia;
  4. c) i divieti di formalizzare il matrimonio o di costituire un’unione affettiva di fatto, nella misura prevista dagli articoli 206.1.a) e 308.1.b) del presente Codice;
  5. d) la vocazione ereditaria nella successione intestata o a favore di eredi particolarmente protetti; e
  6. e) altri determinati in modo specifico dall’ordinamento giuridico.
  7. La parentela per affinità o la parentela socio-affettiva, nei casi appropriati, produce gli effetti disciplinati alle lettere a) e b) del paragrafo precedente per i casi previsti dal presente Codice.

Articolo 24. Estinzione.

  1. La parentela di sangue si estingue solo con l’adozione, salvo il caso della forma di integrazione di cui all’articolo 103 del presente Codice, in cui si decide di mantenere i legami giuridici parentali e di parentela tra la persona adottata e la sua famiglia di origine.
  2. Anche se la parentela per consanguineità si estingue, i suoi effetti sussistono in relazione agli impedimenti a formalizzare il matrimonio o a strumentare o riconoscere un’unione affettiva di fatto.
  3. La parentela per affinità si estingue contestualmente al vincolo matrimoniale o all’unione affettiva di fatto registrata, pur mantenendo i diritti di comunicazione familiare previsti dal presente Codice nei casi appropriati e l’obbligo legale di fornire gli alimenti se sussistono le circostanze che ne giustificano l’attribuzione.
  4. La parentela socio-affettiva si estingue solo con l’adozione.

CAPITOLO II
L’OBBLIGO LEGALE DI FORNIRE MANTENIMENTO
SEZIONE PRIMA

Regime generale

Articolo 25. Ambito di applicazione.

  1. L’obbligo legale di dare gli alimenti vincola uno o più prestatori di alimenti a uno o più altri prestatori di alimenti, siano essi coniugati o in unione affettiva di fatto registrata o in rapporto alla parentela, per l’esecuzione di una prestazione che consiste nel fornire a questi ultimi il necessario per soddisfare le loro necessità vitali.
  2. La prestazione copre tutto ciò che è indispensabile per soddisfare i bisogni di sostentamento, alloggio, abbigliamento, conservazione della salute, ricreazione, cura personale e affettiva e, nel caso di minorenni, anche i requisiti per la loro educazione e sviluppo.

Articolo 26. Persone aventi diritto agli alimenti.

  1. Possono richiedere gli alimenti:
  2. a) le figlie e i figli minorenni, dalle madri e dai padri, in ogni caso; e
  3. b) le altre persone di cui all’articolo successivo, se si trovano in stato di necessità a causa della loro situazione di vulnerabilità.
  4. Lo stato di bisogno sussiste quando una persona priva di risorse economiche non è in grado di procurarsi gli alimenti per sé, sia a causa dell’età, sia perché è iscritta a un istituto di istruzione nazionale che le rende difficile svolgere regolarmente un’attività lavorativa remunerata, sia a causa di una disabilità, sia per qualsiasi altro motivo.

Articolo 27. Persone obbligate a fornire gli alimenti.

1) Sono reciprocamente obbligati a provvedere agli alimenti i seguenti soggetti

  1. a) coniugi
  2. b) coppie affettive di fatto
  3. c) ascendenti e discendenti
  4. d) madri, padri e le loro figlie e i loro figli affini
  5. e) fratelli e sorelle; e
  6. f) zii e nipoti.
  7. Anche i parenti socio-affettivi nella stessa linea e grado dei consanguinei sono tenuti a prestare gli alimenti.

Articolo 28. Concorso di alimenti.

  1. La richiesta di alimenti, quando vi sono due o più persone obbligate a provvedervi, deve essere avanzata nell’ordine seguente nei confronti di:

(a) il coniuge o il partner del coniuge comune;

  1. b) gli ascendenti del grado più vicino;
  2. c) madri e padri dello stesso sesso;

(d) i discendenti nel grado successivo di parentela;

(e) figlie e figli dello stesso grado;

(f) fratelli e sorelle

(g) zii e zie; e

(h) nipoti.

  1. Se il discendente di grado più prossimo non è in grado di soddisfare l’obbligo perché non ha redditi o beni propri sufficienti, il suo discendente gli subentra, prima di accudire all’ordine successivo di discendenza.
  2. Quando l’obbligo legale di prestare gli alimenti ricade su due o più persone, il pagamento degli alimenti è proporzionale ai rispettivi redditi economici; tuttavia, in caso di urgente necessità e a causa di circostanze particolari, il tribunale può obbligare una sola di loro a provvedere provvisoriamente, senza pregiudicare il diritto di quest’ultima di reclamare dagli altri obbligati la parte che loro corrisponde.

Articolo 29. Concorso dei creditori di alimenti.

  1. Quando due o più richiedenti gli alimenti chiedono contemporaneamente gli alimenti alla stessa persona che è obbligata per legge a fornirli e quest’ultima non ha un reddito sufficiente per pagarli tutti, si osserva il seguente ordine di preferenza per il loro soddisfacimento:
  2. a) Discendenti di grado più prossimo e madri o padri in situazione di disabilità;
  3. b) il coniuge o la coppia affettiva di fatto;
  4. c) figlie e figli dello stesso grado;
  5. d) gli altri ascendenti di grado più prossimo;
  6. e) madri e padri affini;
  7. f) fratelli e sorelle
  8. g) nipoti; e
  9. h) zii e zie.
  10. Il tribunale può tuttavia ripartire l’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti tra i diversi ordini, in base alle circostanze del caso, qualora vi sia una mancanza di capacità patrimoniale da parte degli obbligati agli alimenti o qualora le esigenze dell’obbligato agli alimenti lo richiedano.

Articolo 30. Proporzionalità.

  1. L’importo degli alimenti è proporzionato alla capacità economica del donatore e alle esigenze del beneficiario.
  2. Per determinare l’importo degli alimenti, si tiene conto di tutto ciò che il prestatore di alimenti riceve e che può essere addebitato a titolo di alimenti senza che le risorse del prestatore di alimenti siano tali da non consentirgli di soddisfare la sua obbligazione senza trascurare i propri bisogni e, se del caso, quelli del coniuge o coppia affettiva di fatto, delle figlie e dei figli minorenni, nonché delle madri, dei padri e delle altre persone in situazione di vulnerabilità che dipendono da lui.
  3. Quando il reddito del prestatore di alimenti non può essere valutato, il tribunale fissa l’importo dell’assegno alimentare sulla base di altre circostanze che dimostrano la capacità economica del prestatore di alimenti.

Articolo 31. Variabilità.

L’importo degli alimenti viene ridotto o aumentato proporzionalmente in base alla diminuzione o all’aumento delle esigenze di chi riceve gli alimenti e del reddito della persona che deve versare gli alimenti.

Articolo 32. Forma di adempimento.

  1. La persona obbligata a prestare gli alimenti deve adottare tutte le misure efficaci in suo potere per garantire l’adempimento dell’obbligazione e può, a sua scelta, soddisfarla pagando gli alimenti da fissare o accogliendo e mantenendo nella propria abitazione l’avente diritto, il che avviene solo se le disposizioni relative alla custodia e alla cura di chi riceve gli alimenti non sono pregiudicate e se non vi sono impedimenti che lo rendano impraticabile.
  2. In caso di inadempienza, può essere richiesta l’applicazione delle misure stabilite a tal fine dal Codice di procedura, fatte salve le responsabilità penali previste dalla normativa in materia.

Articolo 33. Esecutività.

  1. L’obbligo di prestare gli alimenti è esigibile dal momento in cui la persona che ne ha diritto ne ha bisogno, ma non viene pagato fino alla data in cui viene richiesto in tribunale.
  2. Tranne nel caso in cui il richiedente gli alimenti non li abbia richiesti a causa di violenza familiare imputabile alla persona obbligata a fornirli, in questo caso gli alimenti saranno versati retroattivamente a partire dalla data in cui tale situazione è stata accertata.

Articolo 34. Pagamenti mensili.

  1. Il pagamento degli alimenti deve essere effettuato in rate mensili anticipate.
  2. Alla morte del creditore di alimenti, i suoi eredi non sono tenuti a restituire quanto ricevuto in anticipo.

Articolo 35. Non applicabilità dei termini di prescrizione, non rinunciabilità, non trasferibilità e non risarcibilità.

  1. Il diritto agli alimenti non si prescrive, non è rinunciabile e non è trasmissibile a terzi, né può essere compensato con quanto chi riceve alimenti deve alla persona obbligata a fornirli.
  2. Queste regole non si applicano ai pagamenti mensili degli alimenti che sono maturati ma non sono stati ricevuti.

Articolo 36. Inattaccabilità e natura privilegiata.

Gli assegni alimentari sono impignorabili e preferenziali, in conformità alle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 37. Prescrizione dei pagamenti mensili.

L’azione del richiedente gli alimenti per rivendicare gli assegni alimentari mensili fissati e non percepiti si prescrive dopo tre mesi, salvo l’eccezione di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del presente Codice.

Articolo 38. Pagamento effettuato da una terza persona.

  1. Se un assegno alimentare fissato dal tribunale è pagato da una terza persona che non è obbligata a pagarlo, con o senza la consapevolezza di chi riceve gli alimenti, quest’ultima ha il diritto di chiederne il rimborso alla persona obbligata a pagarlo.
  2. Tale richiesta sarà privilegiata e non sarà soggetta alla condizione di non attaccabilità di qualsiasi proprietà, stipendio, prestazione di sicurezza sociale o reddito economico di qualsiasi tipo.

Articolo 39. Cessazione dell’obbligo.

L’obbligo legale di fornire gli alimenti cessa:

  1. a) per morte o dichiarazione giudiziale di presunzione di morte del prestatore o di chi riceve gli alimenti;
  2. b) quando le risorse economiche del prestatore di alimenti sono ridotte a tal punto che egli non è in grado di soddisfare la sua obbligazione senza trascurare i propri bisogni e, se del caso, quelli del coniuge, coppia affettiva di fatto, figlie e figli minorenni e dei figli maggiorenni con un sostegno intenso e con poteri di rappresentanza a lui affidati, nonché quelli delle madri, dei padri e delle altre persone in situazioni vulnerabili a lui affidate;
  3. c) quando il richiedente gli alimenti raggiunge l’età lavorativa e non si trova in una situazione di disabilità che gli renda impossibile procurarseli da solo, o non è iscritto a un istituto di istruzione nazionale o in qualsiasi altra situazione che gli renda difficile impegnarsi regolarmente in un lavoro retribuito;

(d) quando cessa la causa per cui è sorta l’obbligazione alimentare;

(e) quando chi riceve alimenti ha un comportamento contrario alla solidarietà familiare o una manifestazione di violenza nei confronti del fornitore di alimenti;

  1. f) quando il riconoscimento della filiazione è dichiarato giudizialmente nullo; e
  2. g) quando il rapporto che ha dato origine all’obbligazione si estingue, salvo espressa disposizione contraria.

Articolo 40. Suppletività.

Le disposizioni del presente Capitolo si applicano in via suppletiva ad altri casi in cui sussiste il diritto agli alimenti ai sensi del presente Codice o di leggi speciali.

Articolo 41. Esclusione dell’obbligo legale di fornire alimenti.

  1. L’obbligo di prestare gli alimenti non sorge o, se del caso, cessa quando il prestatore di alimenti si è posto volontariamente e colpevolmente in uno stato di bisogno.
  2. Nei casi in cui, senza una giusta causa, tale obbligo non sia stato adempiuto a suo tempo dalla persona a cui viene ora richiesto, il tribunale competente può decidere se escluderlo o meno.

SEZIONE SECONDA

L’obbligo legale di fornire alimenti durante la gravidanza

Articolo 42. Ambito di applicazione e prove.

Gli alimenti a favore del nascituro possono essere richiesti alla persona che si ritiene essere il padre o la madre del bambino, senza che ciò costituisca una prova di parentela o serva ad attribuire la maternità o la paternità in un momento successivo.

Articolo 43. Provvisorietà e conversione.

  1. L’obbligo legale di prestare gli alimenti durante la gravidanza è di natura provvisoria e si estende fino alla fine del periodo di gestazione.
  2. Una volta nato il bambino, diventa automaticamente un obbligo definitivo nell’interesse del neonato, fatto salvo il diritto delle parti di intentare autonomamente un’azione di filiazione o di mantenimento.

Articolo 44. Rimborso.

  1. Se la gravidanza viene interrotta per qualsiasi motivo, il fornitore non può richiedere il rimborso di quanto versato a titolo di mantenimento.
  2. D’altra parte, ha diritto al rimborso se dimostra la malafede della madre nella sua richiesta.

CAPITOLO III

COMUNICAZIONE TRA PARENTI

Articolo 45. Diritto di comunicazione tra parenti.

  1. La comunicazione tra ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle e altri parenti e persone affettivamente vicine che possano giustificare un interesse legittimo attendibile, non può essere limitata se non da una decisione giudiziaria basata sull’interesse superiore della bambina, del bambino o dell’adolescente e a beneficio dell’adulto anziano o disabile., in accordo con la loro autodeterminazione, della loro volontà, dei loro desideri e delle loro preferenze.
  2. La comunicazione di cui alla sezione precedente comprende tutti i tipi di contatti faccia a faccia, orali o scritti, anche attraverso mezzi tecnologici.

Articolo 46. Comunicazione della famiglia con le persone in situazione di disabilità.

Nel caso di persone in situazione di disabilità, siano esse madri, padri, parenti, persone affettivamente vicine o di bambine, bambini e adolescenti, il regime di comunicazione familiare comprende tutti i tipi di linguaggio, nonché le modalità e i mezzi di comunicazione gestuali, orali o tecnologici più appropriati per ciascuna persona.

Articolo 47. Obbligo di facilitare la comunicazione tra parenti e misure da adottare per garantirla.

  1. Le persone che, per qualsiasi motivo o causa legale, sono responsabili della cura di minorenni o di adulti anziani o disabili, devono garantire il diritto alla comunicazione di cui al presente Capitolo.
  2. In caso di opposizione ripetuta e ingiustificata al suo adempimento, si stabiliscono misure per garantire il sistema di comunicazione più adatto alle circostanze o, se del caso, la sua limitazione o proibizione.

TITOLO IV
FILIAZIONE
CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 48. Parità di filiazione.

Le figlie e i figli sono uguali, godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri nei confronti della madre e del padre, qualunque sia il loro stato civile e la fonte della loro filiazione.

Articolo 49. Divieto di menzionare la fonte di filiazione nell’atto di nascita.

I certificati di nascita rilasciati dal Registro dello Stato Civile non devono contenere informazioni dalle quali si possa dedurre la fonte di filiazione.

Articolo 50. Fonti e tipi di filiazione.

  1. La filiazione può avvenire tramite:
  2. a) la procreazione naturale, che dà luogo alla filiazione per sangue;
  3. b) l’atto giuridico di adozione, che dà luogo alla filiazione adottiva;
  4. c) la volontà espressa di costruire la maternità o la paternità delle persone che sono i genitori attraverso l’uso di qualsiasi tecnica di riproduzione assistita, che dà luogo alla filiazione assistita; e
  5. d) il riconoscimento giudiziario dei legami socio-affettivi filiali che si costruiscono a partire dal possesso dello status di figlia o di figlio rispetto a madri e padri, che dà origine alla filiazione socio-affettiva.
  6. La filiazione comprende sia i legami di procreazione e di discendenza sia i legami sociali e affettivi che fanno sì che una persona ricopra lo status di madre, padre, figlia o figlio.

Articolo 51. Effetti della filiazione.

  1. Ogni filiazione, qualunque sia la sua fonte, produce gli stessi effetti giuridici.
  2. La filiazione determina la responsabilità genitoriale, i cognomi, l’obbligo legale di fornire gli alimenti, i diritti ereditari e altri effetti stabiliti dalla legge.
  3. L’ordine dei cognomi è quello stabilito dalla corrispondente normativa anagrafica, fatto salvo l’accordo raggiunto tra madri e padri nel senso di stabilire un diverso ordine di questi al momento della registrazione della nascita o dell’adozione, mantenendo lo stesso per il resto delle figlie e dei figli comuni.

Articolo 52. Prova di filiazione.

La filiazione è comprovata dal certificato rilasciato in conformità con l’iscrizione della nascita nel Registro dello Stato Civile in conformità con le corrispondenti disposizioni di legge.

Articolo 53. Prova della filiazione attraverso il possesso dello status di figlia o di figlio.

  1. In mancanza di un certificato rilasciato in conformità all’iscrizione della nascita nel Registro dello Stato Civile, la filiazione può essere provata con la prova, di carattere straordinario e integrativo, del possesso dello status di figlia o di figlio.
  2. Il possesso dello status non prova di per sé la filiazione, ma permette di presumere, insieme ad altri mezzi di prova, coloro che, per intenzione e azioni, possono essere considerati madri o padri.
  3. I fatti o le circostanze che provano il possesso dello status richiedono un riconoscimento giudiziario e la sentenza emessa, una volta registrata nel Registro dello Stato Civile, è il titolo che funge da prova della filiazione e produce pieni effetti giuridici.

Articolo 54. Interventi di sostegno alle persone in situazione di disabilità.

I diritti e le azioni di filiazione delle persone in situazione di disabilità possono essere esercitati dalla persona o dalle persone che sono state nominate come sostenitori intensivi con poteri di rappresentanza, solo se si basano sulle volontà, i desideri e le preferenze espresse da loro prima della nomina del sostegno.

Articolo 55. Doppia filiazione.

  1. Come regola generale, le figlie e i figli hanno due legami filiali.
  2. Quando c’è una relazione filiale, si parla di monogenitorialità, mentre con più di due relazioni filiali si parla di multigenitorialità.

Articolo 56. Eccezionalità della multigenitorialità.

  1. In via eccezionale, una persona può avere più di due vincoli di filiazione, sia per cause originarie o sia per cause sopravvenute.
  2. Qualunque sia la causa, il legame di filiazione si instaura giuridicamente indipendentemente dal legame biologico o dalla componente genetica delle persone coinvolte.
  3. Per la determinazione dei cognomi e l’ordine di questi, se la figlia o il figlio è minorenne, il tribunale terrà conto di ciò che è più vantaggioso, in conformità con il suo interesse superiore e con il rispetto della sua identità.

Articolo 57. Cause originarie della multigenitorialità.

  1. Le cause originarie della genitorialità multipla sono le seguenti:
  2. a) I casi di filiazione assistita in cui, oltre alla coppia, anche la terza persona che dona i gameti o la portatrice gestazionale, che può o meno apportare l’ovulo, a seconda dei casi, desidera assumere la maternità o la paternità, di comune accordo con la prima; e
  3. b) qualsiasi altro caso in cui, sulla base del progetto di vita in comune, sia previsto il concepimento di una figlia o di un figlio da parte di più di due persone.
  4. In ogni caso, le persone che assumono questo progetto di vita in comune per avere un figlio o una figlia con un altro partner, se sono sposate o hanno costituito un’unione affettiva di fatto registrata, hanno bisogno del consenso del rispettivo coniuge o partner affettivo di fatto in relazione al quale non esiste la presunzione di filiazione di cui all’articolo 66 del presente Codice.
  5. Nei casi di cui al paragrafo precedente, se il coniuge o il partner affettivo di fatto desidera assumere anche la maternità o la paternità, deve esprimere la propria volontà in tal senso davanti all’ufficiale di Stato Civile, come le altre persone che partecipano all’accordo di multigenitorialità.

Articolo 58. Cause sopravvenute di multigenitorialità.

Sono cause sopravvenute di multigenitorialità, secondo i principi dell’interesse superiore della figlia o del figlio e di rispetto della realtà familiare:

  1. a) casi di filiazione costruita in modo socio-affettivo, senza che ciò comporti lo spostamento delle filiazioni già stabilite; e
  2. b) le adozioni per integrazione.

Articolo 59. Supervisione della multigenitorialità a causa della socio-affettività.

  1. Nel caso di multigenitorialità sopravvenuta per motivi socio-affettivi, valutate tutte le circostanze concomitanti e sentito il parere della figlia o del figlio minorenne, in base alla sua maturità psicologica, alla sua capacità e alla sua progressiva autonomia nei casi opportuni, può essere disposto o meno il riconoscimento della filiazione a favore di chi ne ha fatto richiesta.
  2. Le circostanze di cui al paragrafo precedente si riferiscono alla comprovata presenza di un legame socio-affettivo familiare noto e stabile, indipendentemente dall’esistenza o meno di un legame biologico tra una persona e la figlia o il figlio; al comportamento della persona che, in qualità di madre o di padre legale, ha meritoriamente adempiuto ai doveri che le incombono in ragione della paternità o della maternità socialmente e familiarmente costruita, e di coloro che per intenzione, volontà e azioni si possono presumere madri o padri.
  3. Inoltre, la figlia o il figlio e l’ufficio del pubblico ministero possono rivendicare la multigenitorialità sopravvenuta a causa della socio-affettività.

CAPITOLO II
FILIAZIONE PER PROCREAZIONE NATURALE
SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 60. Determinazione.

La filiazione per procreazione naturale che dà luogo alla filiazione per sangue è determinata dal riconoscimento volontario fatto dalle madri, dai padri o da entrambi per quanto riguarda le figlie e i figli, dalle norme del presente Codice o dalla decisione giudiziaria emessa nei procedimenti di filiazione.

Articolo 61. Indagine sulla filiazione.

Le indagini sulla paternità e sulla maternità possono essere condotte in qualsiasi processo di filiazione, utilizzando metodi scientificamente provati e in armonia con i diritti all’identità e alla privacy delle persone interessate.

SEZIONE SECONDA

Riconoscimento della filiazione

Articolo 62. Riconoscimento volontario.

Il riconoscimento è volontario quando, in assenza di matrimonio, viene effettuato da:

  1. a) dichiarazione personale della madre e del padre in un atto pubblico notarile o nel Registro dello Stato Civile; quando il riconoscimento è effettuato da uno solo di loro, la filiazione ha effetto solo per colui che l’ha riconosciuta;
  2. b) per testamento;
  3. c) dichiarazione contenuta in una scrittura pubblica notarile del padre del bambino concepito e non nato; e
  4. d) una dichiarazione contenuta in una scrittura pubblica notarile nel caso di una figlia o di un figlio già deceduto, se ha una prole, fatta dalla madre, dal padre o da entrambi.

Articolo 63. Riconoscimento per testamento.

Quando il riconoscimento avviene per testamento, viene registrato nel Registro dello Stato Civile, se la figlia o il figlio ha un solo legame filiale e, se è maggiorenne, a condizione che sia stato ottenuto il suo consenso.

Articolo 64. Capacità richiesta per il riconoscimento.

Per il riconoscimento di una figlia o di un figlio sono sufficienti la capacità naturale di averlo generato e la capacità di discernimento.

Articolo 65. Riconoscimento della filiazione mediante sentenza giudiziaria.

Il riconoscimento è determinato da una sentenza del tribunale dopo l’esercizio delle azioni di rivendicazione della filiazione davanti al tribunale competente al fine di stabilire o modificare un legame di filiazione.

SEZIONE TERZA

Presunzioni di filiazione

Articolo 66. Presunzione di filiazione per matrimonio o derivanti da un’unione affettiva di fatto registrata.

La filiazione dei figli di persone sposate o in unione affettiva di fatto registrata è presunta per i nati:

  1. a) per tutta la durata del rapporto; e
  2. b) entro trecento (300) giorni dalla cessazione del rapporto.

Articolo 67. Presunzione di filiazione in assenza di matrimonio né di unione affettiva di fatto registrata.

Nei procedimenti di filiazione, quando non esiste un matrimonio o un’unione affettiva di fatto registrata, possono essere addotte come presunzioni le seguenti circostanze:

  1. a) la dichiarazione della madre o del padre resa in un documento non contestato; e
  2. b) la notorietà del rapporto di coppia nel periodo in cui potrebbe essere avvenuto il concepimento.

Articolo 68. Presunzione di maternità.

La maternità è stabilita dal fatto della nascita e dall’identità della figlia o del figlio, in assenza di prova contraria.

SEZIONE QUARTA

Imputazione della parentela

Articolo 69. Potere di imputazione.

Una donna senza matrimonio costituito o senza unione affettiva di fatto registrata che abbia avuto una figlia o un figlio ha il diritto di imputare la filiazione dichiarando il nome del genitore.

Articolo 70. Comparizione del presunto padre.

  1. Quando il riconoscimento di cui all’articolo 62, lettera a), del presente Codice è effettuato dalla sola madre, questa può dichiarare il nome e il cognome del presunto padre e i dati relativi alla sua ubicazione.
  2. Il presunto padre viene citato a comparire davanti all’ufficiale di Stato Civile, con l’avvertenza che se non si presenta entro novanta (90) giorni, la figlia o il figlio sarà registrato come suo.

Articolo 71. Omissione o inesattezza dei dati di identificazione.

  1. Quando la madre non dichiara il nome e il cognome del presunto padre, né vengono dichiarati dati sufficienti per localizzarlo effettivamente, o questi sono inesatti, o con quelli forniti è impossibile convocarlo, la registrazione viene effettuata senza dichiarare la paternità, indicando i due cognomi della madre, o ripetendo l’unico cognome che ha.
  2. Resta fermo il diritto della persona che si considera il genitore di esercitare in qualsiasi momento l’azione di rivendicazione della propria filiazione per via giudiziaria.

Articolo 72. Accettazione o rifiuto della paternità.

  1. Se il genitore si presenta entro il termine stabilito per accettare la paternità, la registrazione viene effettuata in conformità alle disposizioni della legislazione del registro.
  2. Se è impedito, per giusta causa, a comparire davanti all’ufficiale di Stato Civile, può accettare o negare il riconoscimento di paternità entro lo stesso termine di tempo fissato, mediante atto pubblico.
  3. Se la paternità viene negata entro il termine dell’avviso, la registrazione viene effettuata senza indicare il nome e il cognome della persona che ha negato la filiazione, e vengono registrati i due cognomi della madre, oppure viene ripetuto il solo cognome della madre.

Articolo 73. Riconoscimento della filiazione dopo la sua registrazione.

  1. Il genitore che intende riconoscere la figlia o il figlio registrato solo dalla madre, o che, convocato personalmente davanti all’ufficiale di Stato Civile, nega la propria paternità, può riconoscere la filiazione in qualsiasi momento successivo richiedendo per la sua iscrizione nel Registro dello Stato Civile il consenso della persona che l’ha riconosciuta, della figlia o del figlio se maggiorenne, o se minorenne, tenendo conto del suo parere in base alla sua capacità e progressiva autonomia.
  2. Se la persona che deve dare il consenso lo dà in modo affermativo, la registrazione viene effettuata in conformità alle disposizioni della legislazione del registro.
  3. Se il consenso è rifiutato dalla persona che deve darlo, può essere determinato mediante un’azione legale promossa dalla persona che intende riconoscere o dal pubblico ministero, a seconda dei casi.
  4. Il consenso della persona che lo ha registrato non è necessario nei casi di cui all’articolo 71 del presente Codice.

Articolo 74. Accettazione o rifiuto della maternità.

La procedura stabilita negli articoli di questa sezione viene seguita nei confronti della madre, se è il padre a fare la dichiarazione, o nei casi di comaternità.

SEZIONE QUINTA

Rivendicazione della filiazione

Articolo 75. Oggetto.

L’azione di rivendicazione della filiazione ha per oggetto la sua determinazione quando questa non è stata precedentemente stabilita.

Articolo 76. Titolari dell’azione di rivendicazione della filiazione.

  1. L’azione di rivendicazione della filiazione di una figlia o di un figlio proprio spetta alla persona che è iscritta nel Registro dello Stato Civile come madre o padre della figlia o del figlio.
  2. Hanno inoltre diritto a
  3. a) alla figlia o al figlio, in qualsiasi momento, non appena raggiunge la maggiore età;
  4. b) al rappresentante legale della figlia o del figlio minorenne, tenuto conto degli interessi di quest’ultimo nel rispetto della sua progressiva autonomia, o all’intensa attività di sostegno con poteri di rappresentanza nel caso di persone maggiorenni in situazione di disabilità, o, in mancanza, al pubblico ministero;
  5. c) ai loro discendenti, in caso di morte della figlia o del figlio; e
  6. d) al presunto padre che si trova nei casi di cui agli articoli 71 e 73.3 del presente Codice.

Articolo 77. Cumulo di azioni per richiedere il riconoscimento e la contestazione della filiazione accertata.

  1. La persona che ritiene di avere il diritto di riconoscere come proprio la figlia o il figlio precedentemente registrato da un’altra persona, in virtù del fatto che si considera la sua genitrice o il suo genitore, può in qualsiasi momento proporre un’azione giudiziaria a tal fine.
  2. Se la persona di cui si chiede il riconoscimento è maggiorenne, è condizione per l’avvio del procedimento che l’azione sia promossa congiuntamente dalla persona che si ritiene legittimata al riconoscimento della figlia o del figlio di cui si chiede il riconoscimento.

Articolo 78. Carattere principale dell’azione di riconoscimento della filiazione.

  1. Nei casi di azione di riconoscimento di cui all’articolo precedente, l’azione di contestazione è accolta se anche l’azione di rivendicazione è accolta.
  2. Affinché entrambe le azioni previste nella sezione precedente siano accolte dal tribunale competente, è necessario dimostrare che lo spostamento di filiazione richiesto è nell’interesse della bambina, del bambino o dell’adolescente, senza che le disposizioni contenute negli articoli da 56 a 59 del presente Codice che regolano la multigenitorialità dovuta alla socio-affettività siano applicabili al caso.

SEZIONE SEI

Contestazione della filiazione

Articolo 79. Oggetto.

L’oggetto dell’azione di contestazione della filiazione è la sostituzione di una filiazione formalmente determinata.

Articolo 80. Contestazione della filiazione matrimoniale o derivata da unione affettiva di fatto registrata.

  1. La registrazione della nascita della figlia o del figlio di una persona coniugata o di una figlia e di un figlio di un’unione affettiva di fatto registrata, effettuata secondo le disposizioni della legislazione del Registro, può essere impugnata dal coniuge o dal componente dell’unione affettiva di fatto registrata che non assiste all’atto.
  2. La contestazione può basarsi sull’impossibilità di aver procreato la figlia o il figlio o sulla non corrispondenza con la verità biologica.

Articolo 81. Contestazione della filiazione in assenza di matrimonio o di unione affettiva di fatto registrata.

La persona che non è comparsa davanti all’ufficiale dello Stato Civile per accettare o negare la paternità o la maternità che le viene imputata, e la cui registrazione ne risulta, può contestarla nei termini stabiliti dal presente Codice.

Articolo 82. Contestazione della maternità o della paternità.

  1. La maternità può essere contestata per il fatto che la donna non è la madre della figlia o del figlio che viene scambiato e passa per suo, quando è comprovata la sostituzione o l’incertezza sulla sua identità.
  2. Il padre ha lo stesso diritto in circostanze analoghe.

Articolo 83. Contestazione che corrisponde alle figlie e ai figli.

  1. Una figlia o un figlio maggiorenne che è stato registrato da minorenne può impugnare l’atto di riconoscimento contenuto nella registrazione non appena viene a conoscenza del fatto che dà origine alla sua azione o delle prove su cui si basa.
  2. Se la figlia o il figlio è minorenne, l’azione è promossa dal suo rappresentante legale, dalla Procura della Repubblica o dalla Difesa della famiglia.

Articolo 84. Situazioni che influiscono sull’espressione della volontà.

  1. L’atto di riconoscimento contenuto nella registrazione può essere impugnato dalla persona che:
  2. a) si sia riconosciuta nella credenza di essere il genitore; o
  3. b) si sia riconosciuta nella credenza che un altro sia il genitore, e ha accettato o acconsentito al suo riconoscimento.
  4. L’azione di impugnazione del riconoscimento effettuato dalla persona la cui volontà è stata inficiata da un vizio del consenso deve essere promossa dalla persona che l’ha espressa, dai suoi rappresentanti legali o per mezzo di un intenso supporto che sia stato nominato con poteri di rappresentanza.

Articolo 85. Decadenza del diritto di esercitare l’azione di contestazione.

Il diritto all’azione di contestazione di cui alla presente sezione può essere esercitato solo entro sei (6) mesi dalla data:

  1. a) della registrazione;
  2. b) quando l’attore ha preso coscienza dell’impossibilità di procreare;
  3. c) della scoperta delle prove su cui si basa la contestazione;
  4. d) la conoscenza della sostituzione, in caso di maternità o paternità; e
  5. e) di aver cessato la situazione che gli impediva di formare la propria volontà con qualsiasi mezzo, di essere a conoscenza dell’errore o della frode, o della cessazione della minaccia.

Articolo 86. Continuazione dell’esercizio dell’azione.

In caso di morte della persona che ha la legittimazione attiva per l’esercizio delle azioni di contestazione di cui alla presente Sezione, il diritto di proseguire l’azione si trasferisce a coloro che per legge avrebbero avuto diritto all’eredità, se questa persona muore dopo aver presentato l’azione.

Articolo 87. Inoppugnabilità del riconoscimento per acquiescenza.

Il riconoscimento fatto dal coniuge o dal partner dell’unione affettiva di fatto della madre, sapendo di non avere alcun legame di sangue con i figli concepiti o nati prima dell’inizio del matrimonio o dell’unione affettiva di fatto, senza filiazione paterna predeterminata, adducendo l’ignoranza dell’assenza di legame biologico, non è inoppugnabile, fatta salva l’azione di rivendicazione che può essere intentata dalla persona che si considera il genitore, prevista dall’articolo 77.1 del presente Codice.

CAPITOLO III
FILIAZIONE ADOTTIVA
SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 88. Fonte.

La filiazione adottiva risulta dall’atto giuridico che la autorizza giudizialmente dopo aver soddisfatto i requisiti stabiliti a tal fine nel presente Codice.

Articolo 89. Finalità.

  1. L’adozione è un istituto giuridico di protezione familiare e sociale, di ordine pubblico, basato sull’interesse superiore delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.
  2. È anche una forma di integrazione familiare che mira a garantire il loro diritto a vivere in una famiglia e ad assicurare il loro benessere e sviluppo globale.

Articolo 90. Principi guida.

  1. Per le decisioni in materia di adozione, oltre alle disposizioni contenute nel presente Codice, si tiene conto delle linee guida di valutazione che tendono a tutelare il diritto della bambina del bambino e dell’adolescente a vivere in una famiglia e a considerare ciò che è nel migliore interesse per loro.
  2. Si cerca, quando possibile, di mantenerli nell’ambito della famiglia allargata d’origine o in ambienti affettivi vicini costituiti da terzi non genitori con i quali mantengono un legame significativo e duraturo.
  3. Nel caso di fratelli e sorelle, si deve fare in modo che non siano separati prima o durante il procedimento di adozione e che siano adottati dalla stessa famiglia; se ciò non è possibile, il tribunale ordina agli adottanti di prendere le misure necessarie per mantenere la comunicazione tra i fratelli e le sorelle, a meno che non vi siano ragionevoli motivi per un’altra soluzione.

Articolo 91. Diritti delle persone adottate.

  1. Le persone adottate hanno diritto a:
  2. a) conoscere la propria identità biologica e la propria origine;
  3. b) accedere al fascicolo di adozione non appena acquisiscono la piena capacità giuridica, secondo le norme previste al riguardo dal Codice Civile o da quelle che lo integrano;
  4. c) essere registrati con il cognome o i cognomi dell’adottante o degli adottanti, a meno che, in via eccezionale e per giustificati motivi, non venga stabilita giudizialmente un’altra soluzione, basata sul diritto all’identità;
  5. d) mantenere uno dei loro nomi, mentre gli adottanti possono aggiungere nuovi nomi;
  6. e) essere informati e consigliati durante tutto il processo di adozione sulle conseguenze della loro adozione, in conformità con l’evoluzione delle loro facoltà intellettuali e della loro progressiva autodeterminazione; e
  7. f) essere ascoltati in ogni momento, nel rispetto della loro maturità psicologica, capacità e progressiva autonomia.
  8. In caso di adozione unipersonale, sono registrati con il cognome dell’adottante, mentre in caso di adozione congiunta si applicano le disposizioni dell’articolo 51, comma 3, del presente Codice.

Articolo 92. Carattere dell’adozione.

L’adozione è piena, indivisibile e irrevocabile una volta autorizzata dal giudice.

Articolo 93. Effetti dell’adozione.

L’adozione crea tra adottanti, adottati e loro parenti un legame di parentela pari a quello esistente tra madri, padri, figlie e figli, da cui derivano gli stessi diritti, doveri ed effetti legali reciproci, compresi i divieti di formalizzare il matrimonio o di contrarre unioni affettive di fatto che sussistono nei confronti della famiglia adottiva e della famiglia di origine.

Articolo 94. Estinzione dei legami filiali.

  1. L’adozione estingue i legami giuridici filiali e di parentela che esistevano tra l’adottato e la madre, il padre e i consanguinei, tranne nel caso di adozione per integrazione, in cui l’estinzione è limitata a una delle linee di parentela, con l’eccezione di cui all’articolo seguente.
  2. L’estinzione dei legami giuridici con la famiglia di origine dell’adottato e la nascita di tali legami con la famiglia dell’adottante non pregiudicano i divieti di cui all’articolo precedente.

Articolo 95. Eccezione alla sussistenza del vincolo giuridico filiale con la famiglia precedente.

I legami giuridici filiali dell’adottato con la precedente famiglia paterna o materna possono sussistere in caso di adozione per integrazione, autorizzata secondo le modalità stabilite dal presente Codice agli articoli da 103 a 108, a condizione che ragioni debitamente accreditate lo rendano opportuno, dando luogo a una plurigenitorialità.

Articolo 96. Adozione tra parenti.

In caso di adozione tra consanguinei, entro i limiti stabiliti dal presente Codice, i legami giuridici di filiazione e di parentela esistenti tra l’adottato e gli altri consanguinei saranno riadattati.

Articolo 97. Regola dell’adozione unilaterale.

  1. A eccezione dei coniugi o di coppie affettive di fatto registrate, nessuno può essere adottato da più di una persona.
  2. Nessuna persona sposata o in unione affettiva di fatto registrata può adottare unilateralmente una bambina, un bambino o un adolescente, tranne nei casi di adozione per integrazione.
  3. Se durante la procedura di adozione si verifica il divorzio o la cessazione dell’unione affettiva di fatto, o la morte, o la dichiarazione giudiziale di presunzione di morte di uno dei richiedenti, si può continuare la pratica iniziata e disporre l’adozione a favore di entrambi, sempre che sia a beneficio dell’interesse superiore della bambina, del bambino o dell’adolescente.

SEZIONE SECONDA

Sugli elementi personali

Articolo 98. Circostanze in cui l’adozione è appropriata.

L’adozione può essere concessa solo a persone di età inferiore ai diciotto (18) anni di cui non si conoscono i genitori o nei confronti dei quali è stata esercitata la responsabilità genitoriale:

  1. a) si è estinto per morte o per dichiarazione giudiziale di presunzione di morte;
  2. b) è stato privato della responsabilità genitoriale; o
  3. c) hanno manifestato espressamente la loro volontà ai fini dell’adozione.

Articolo 99. Manifestazione espressa di volontà ai fini dell’adozione.

  1. Il consenso all’adozione può essere espresso nei seguenti modi:
  2. a) attraverso la consegna della bambina, del bambino da parte della madre o del padre, nei casi in cui si proceda per morte della prima o del mutuo consenso di entrambi, al momento della nascita e prima della registrazione, mediante un consenso libero, espresso e informato, in conformità con le procedure stabilite a tal fine nelle istituzioni corrispondenti, che diventa effettivo centottanta (180) giorni dopo la consegna, senza che da questo atto sia esigibile alcuna responsabilità penale; e
  3. b) per atto pubblico notarile o in presenza giudiziaria dei titolari della responsabilità genitoriale con espressa identificazione della persona adottante.
  4. In ogni caso, la manifestazione di volontà sarà resa effettiva nel corrispondente processo di adozione, senza alcun compenso, dono o beneficio di sorta.

Articolo 100. Requisiti per l’adozione.

Possono adottare le persone che soddisfano i seguenti requisiti:

  1. a) aver compiuto l’età di venticinque (25) anni;
  2. b) essere in grado di provvedere alle necessità economiche dell’adottato; e
  3. c) avere una condotta tale da far ragionevolmente presumere che rispetterà nei confronti dell’adottato i doveri di cui all’articolo 138 del presente Codice.

Articolo 101. Differenza di età tra adottante e adottato.

Tra adottanti e adottati deve esserci una differenza di età minima di diciotto (18) anni e massima di cinquanta (50) anni, salvo i casi di adozione:

  1. a) tra parenti, nei limiti stabiliti dal presente Codice;
  2. b) per integrazione; e
  3. c) di più fratelli, sorelle o minorenni in situazione di disabilità.

Articolo 102. Impedimenti all’adozione.

  1. Non possono adottare

(a) persone che non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 100 e 101 del presente Codice;

  1. b) parenti in linea diretta;
  2. c) persone che sono state condannate con sentenza definitiva in procedimenti penali come autori o complici di reati legati alla violenza di genere o familiare, o per reati contro la libertà e l’integrità sessuale, o contro l’infanzia, la gioventù e la famiglia;
  3. d) persone che sono state private della responsabilità genitoriale sulle loro figlie o sui loro figli per motivi che impediscono la revoca di tale decisione; e

(e) una tutrice o un tutore fino a quando non cessi legalmente dal suo incarico e non sia stato approvato giudizialmente un resoconto finale della sua gestione.

  1. Nell’adozione per integrazione, uno dei coniugi o dei conviventi affettivi di fatto non può adottare il figlio o la figlia dell’altro senza l’espresso consenso di quest’ultimo.

SEZIONE TRE

Adozione per integrazione

Articolo 103. Adozione per integrazione. Uno dei coniugi o la coppia affettiva di fatto può adottare la figlia o il figlio dell’altro se l’altro genitore non è conosciuto o se la madre o il padre del minore che si intende adottare ha acconsentito, è deceduto o è stato privato della responsabilità genitoriale, senza che questo necessariamente estingua i legami giuridici di filiazione e di parentela che esistono tra l’adottato e sua madre o suo padre e la sua famiglia d’origine, tenendo conto delle circostanze di ciascun caso, che possono dare origine a una multigenitorialità.

Articolo 104. Finalità dell’adozione per integrazione.

Lo scopo dell’adozione per integrazione è il consolidamento del legame socio-affettivo esistente tra l’adottante e la figlia o il figlio del coniuge o della coppia affettiva di fatto.

Articolo 105. Presupposto essenziale.

  1. Se il minore mantiene un legame intenso, frequente e positivo con la madre o il padre di origine non convivente, non procede l’adozione da parte del coniuge o del partner affettivo di uno dei due.
  2. In questi casi, si applicano le norme che regolano i diritti e gli obblighi delle madri e dei padri affini.

Articolo 106. Adozione per integrazione quando esiste un solo legame filiale.

Se esiste un solo legame filiale d’origine, il minore di cui si chiede l’adozione viene inserito nella famiglia dell’adottante.

Articolo 107. Adozione per integrazione in presenza di un doppio legame filiale.

Se il minore di cui si chiede l’adozione ha un doppio legame filiale di origine, e il legame affettivo o personale con l’altra madre o l’altro padre è inesistente o scarso, e si sceglie di preservare il legame filiale della bambina o del bambino con l’altra madre o l’altro padre, devono essere mantenuti anche i legami con la famiglia allargata di quest’ultimo.

  1. Le regole relative ai rapporti con gli altri parenti d’origine sono decise in base alle circostanze del caso, tenendo conto dell’interesse superiore della bambina, del bambino o dell’adolescente e dell’opportunità o meno di preservare i legami familiari d’origine.
  2. In caso di morte della madre o del padre d’origine, i legami filiali con la madre o il padre e con la sua famiglia allargata sono mantenuti senza restrizioni, a meno che ragioni debitamente fondate non rendano opportuna una decisione diversa.

Articolo 108. Adozione di uno o più figli del coniuge.

Quando un coniuge o una coppia affettiva di fatto chiede l’adozione di una figlia o di un figlio dell’altro, il tribunale valuta se autorizzarla o meno, tenendo conto dell’interesse degli altri figli se minorenni, dopo averli ascoltati, secondo le norme previste dall’ordinamento giuridico.

SEZIONE QUATTRO

La costituzione dell’adozione

Articolo 109. Autorizzazione giudiziaria all’adozione.

L’adozione è autorizzata dai tribunali per essere valida e produrre effetti giuridici, a condizione che:

  1. a) gli adottanti soddisfano i requisiti previsti dagli articoli 100 e 101 del presente Codice;
  2. b) l’adottato sia minore di diciotto (18) anni e rientra in uno dei casi di cui all’articolo 98 del presente Codice; e
  3. c) vi siano motivi per presumere ragionevolmente che tutti i requisiti di cui agli articoli 89 e 138 del presente Codice siano soddisfatti.

Articolo 110. Intervento nella procedura di adozione.

  1. Sono parti nel procedimento di adozione
  2. a) la bambina, il bambino o l’adolescente, se di età e grado di maturità sufficienti, che compare con l’assistenza legale;
  3. b) le loro madri, i loro padri o altri rappresentanti legali;
  4. c) l’organismo amministrativo che ha partecipato alla fase extragiudiziale;
  5. d) l’ufficio del pubblico ministero; e
  6. e) l’ufficio del difensore d’ufficio, se del caso.
  7. Nel caso di minorenni collocati in centri di assistenza sociale e case di riposo, le direzioni di questi centri predispongono il fascicolo di adozione, in cui vengono svolte tutte le procedure necessarie e accreditati tutti i requisiti necessari, e una volta completato, dopo l’approvazione dell’autorità competente, viene consegnato al richiedente per essere presentato al tribunale competente.

Articolo 111. Altre persone con possibilità di essere ascoltate.

Le figlie o i figli propri o comuni dei genitori adottivi o i loro figli devono essere ascoltati in qualsiasi fase del procedimento di adozione se convivono, a condizione che abbiano una capacità e un’autonomia progressiva sufficienti per esprimere la loro opinione.

  1. Il tribunale può anche ascoltare i parenti e altri riferimenti affettivi della bambina, del bambino o dell’adolescente di cui si chiede l’adozione.

Articolo 112. Registrazione dell’adozione.

L’adozione giudizialmente approvata viene registrata nell’annotazione della nascita dell’adottato nel registro corrispondente.

SEZIONE QUINTA

Opposizione, contestazione e annullamento dell’adozione

Articolo 113. Opposizione all’adozione. Nel corso del procedimento di volontaria giurisdizione, possono opporsi all’adozione:

  1. a) la madre o il padre, dovendo giustificare la filiazione mediante la certificazione della rispettiva registrazione di nascita;
  2. b) le nonne e i nonni o, in loro assenza, gli zii e le sorelle e i fratelli maggiorenni, qualora abbiano in custodia il minore, a condizione che giustifichino tale circostanza, nonché il legame di parentela, mediante le corrispondenti certificazioni del Registro dello Stato Civile;
  3. c) parenti o terzi con un interesse legittimo che ne accreditino debitamente la ragione;
  4. d) chiunque eserciti la tutela del minore, l’esercizio della posizione deve essere accreditato mediante un certificato rilasciato dall’autorità incaricata della registrazione della tutela;
  5. e) chi dirige il centro di assistenza sociale se, dopo la consegna della domanda di adozione, viene a conoscenza di altri elementi che la rendono sconsigliabile; e
  6. f) in ogni caso, il pubblico ministero o l’ufficio del difensore familiare.

Articolo 114. Effetti dell’opposizione. Se una delle persone di cui all’articolo precedente si oppone all’adozione, la procedura si svolge secondo le norme del Codice di Procedura e il diritto della persona o delle persone interessate di proseguire l’adozione attraverso la corrispondente procedura contenziosa rimane in ogni caso aperto.

Articolo 115. Impugnazione dell’adozione. Solo le persone elencate nell’articolo 113 del presente Codice possono impugnare un’adozione giudiziale entro un periodo di sei (6) mesi dalla data definitiva della decisione e a condizione che possano giustificare la causa che ha impedito loro di opporsi in modo tempestivo.

Articolo 116. Inefficacia dell’atto giuridico di adozione.

  1. L’interessato o il pubblico ministero possono proporre l’azione di nullità o di annullamento entro sei (6) mesi dalla data in cui la decisione giudiziaria che autorizza l’adozione diventa definitiva nei seguenti casi:

(a) in assenza di uno dei requisiti stabiliti;

  1. b) in presenza di vizi del consenso; e
  2. c) in caso di mancato rispetto dei requisiti legali stabiliti a tal fine.
  3. Trascorso il termine di prescrizione senza che sia stata proposta l’azione di nullità o di annullamento, l’atto giuridico di adozione è convalidato, tranne nel caso delle istanze di adozione di cui all’articolo 102, lettere c) e d), del presente Codice, nei quali casi l’azione non si estingue.

CAPITOLO IV
FILIAZIONE ASSISTITA
SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 117. Fonte.

  1. La filiazione delle persone nate con tecniche di riproduzione assistita deriva dalla volontà di procreare manifestata attraverso il consenso della persona o delle persone che intervengono nel processo, chiamate committenti, indipendentemente da chi ha fornito i gameti.
  2. Nel caso di gameti di persone committenti, si applicano le stesse regole per la determinazione della filiazione per procreazione naturale.

Articolo 118. Ambito di applicazione.

  1. La filiazione delle persone nate con tecniche di riproduzione assistita è regolata dalle norme stabilite nel presente Codice.
  2. La disposizione di legge che disciplina questa materia e le sue norme complementari regolano le procedure per l’attuazione di tali tecniche.

Articolo 119. Principi che regolano la determinazione della filiazione assistita.

Per la determinazione della filiazione assistita, si dovrà dare particolare rilievo a

  1. a) La volontà di procreare espressa attraverso un consenso conforme ai requisiti stabiliti nel presente Codice;
  2. b) la tutela della privacy delle persone coinvolte;
  3. c) l’anonimato richiesto dalla persona che dona i gameti;
  4. d) l’interesse superiore della figlia o del figlio nato in seguito all’uso della tecnica;
  5. e) il diritto di formare una famiglia;
  6. f) il rispetto della realtà familiare di ogni persona; e
  7. g) uguaglianza e non discriminazione.

Articolo 120. Requisiti del consenso.

  1. La volontà delle persone che partecipano al processo si intende esternata attraverso un consenso libero, non informato ed espresso, precedentemente concesso in un documento pubblico notarile.
  2. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento quando la procedura non è stata avviata o il trasferimento degli embrioni non è stato effettuato, e deve essere rinnovato, rispettando gli stessi requisiti per il suo rilascio, ogni volta che vengono utilizzati gameti o embrioni.

Articolo 121. Gameti di terzi.

  1. Quando si utilizzano gameti di una terza persona ottenuti tramite donazione anonima, non si crea alcun legame giuridico con quest’ultima.
  2. Lo stesso effetto si produce con l’utilizzo di gameti di una persona nota, previo consenso di quest’ultima, salvo diverso accordo in caso di multigenitorialità e fatto salvo il diritto all’informazione di cui all’articolo successivo.

Articolo 122. Diritto all’informazione.

  1. Le persone nate attraverso tecniche di riproduzione assistita hanno il diritto di sapere che sono state concepite attraverso tali procedure quando ciò è rilevante per la loro salute e possono ottenere informazioni sulla loro origine gestazionale o genetica e sui dati medici della persona che ha donato i gameti, ad esclusione della sua identità.
  2. Nei casi eccezionali in cui l’identità deve essere rivelata, l’esistenza di un motivo rilevante con ragioni debitamente motivate deve essere accreditata per via giudiziaria.

Articolo 123. Effetti della separazione, del divorzio o del decesso di una o entrambe le parti.

La figlia o il figlio nato a seguito dell’utilizzo di una tecnica di procreazione assistita mantiene i legami filiali con i committenti, derivanti dalla volontà di procreare espressa da questi ultimi attraverso il consenso sottoscritto nei termini di cui all’articolo 120 del presente Codice, anche se la separazione, il divorzio o la morte di uno o di entrambi avviene prima della nascita.

SEZIONE SECONDA

Determinazione della filiazione assistita

Articolo 124. Riconoscimento.

Il consenso dato in conformità alle disposizioni contenute nella sezione precedente dal donatore o dai donatori ha lo stesso effetto di un riconoscimento volontario e impedisce l’indagine sulla filiazione rispetto alla persona che dona i gameti.

  1. Filiazione assistita di persone nate durante il matrimonio o l’unione affettiva di fatto.

La filiazione di figlie e di figli nati con tecniche di procreazione assistita, praticate con il consenso del coniuge o della coppia affettiva di fatto, si determina a favore di chi l’ha concessa, indipendentemente da chi ha fornito i gameti e a prescindere dalla morte, dalla dichiarazione giudiziale di presunzione di morte di uno o di entrambi, dal divorzio o dall’estinzione dell’unione affettiva di fatto.

Articolo 126. Filiazione assistita di persone nate dopo la morte del coniuge o del partner affettivo.

Nella procreazione assistita praticata con i gameti del coniuge o della coppia affettiva di fatto dopo la sua morte, il bambino nato sarà considerato a tutti gli effetti sua figlia o suo figlio se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

  1. a) che la volontà espressa del coniuge o del partner affettivo di fatto per la procreazione assistita dopo la morte sia registrata in un documento incontestabile;
  2. b) è limitata a un solo parto, compresi i parti multipli; e
  3. c) che il processo di fecondazione sia avviato entro trecentosessantacinque (365) giorni dalla morte del coniuge o del partner affettivo di fatto, prorogabile una sola volta per decisione giudiziaria per un periodo di sessanta (60) giorni.

SEZIONE TERZA

Sulle azioni di filiazione assistita

Articolo 127. Divieto di reclamo e di contestazione.

  1. Il consenso rilasciato dal o dai committenti che soddisfano i requisiti stabiliti nel presente Codice determina la filiazione con carattere di inoppugnabilità.
  2. Non sono ammissibili né il riconoscimento né l’esercizio dell’azione di rivendicazione della filiazione nei confronti della persona che dona i gameti, né quest’ultima per quanto riguarda la determinazione della filiazione biologica delle figlie e dei figli nati attraverso l’uso delle tecniche di riproduzione assistita in cui sono stati utilizzati i loro gameti.

Articolo 128. Eccezione.

La filiazione assistita determinata secondo le norme di cui alla Sezione Seconda del presente Capitolo può essere contestata nei seguenti casi:

  1. a) se si dimostra che non c’è stato consenso;
  2. b) che l’autorizzazione non è conforme ai requisiti stabiliti del presente Codice; oppure
  3. c) che la figlia o il figlio non è nato dalla tecnica per la quale è stato dato il consenso.

Articolo 129. Impugnazione per vizi del consenso alla filiazione assistita.

  1. L’azione di impugnazione del riconoscimento della filiazione assistita, perché il consenso è stato viziato da errore, dolo o minaccia, spetta a colui che l’ha concesso e, nei casi di persone in situazione di disabilità, a colui che è stato nominato come sostegno intenso con poteri di rappresentanza.
  2. Il diritto di esercitare l’azione si estingue dopo sei (6) mesi, a partire dal momento in cui cessa il difetto.
  3. Le persone a cui corrisponde per legge l’eredità della persona che ha esercitato l’azione di contestazione possono continuarla se questa muore prima della sentenza.

SEZIONE QUARTA

Gestazione congiunta e solidale

Articolo 130. Ambito di applicazione.

  1. La gestazione solidale promuove l’esercizio del diritto di ogni persona ad avere una famiglia e si basa sul rispetto della dignità umana come valore supremo.
  2. Avrà luogo solo
  3. a) per motivi altruistici e di solidarietà umana;
  4. b) tra persone unite da vincoli familiari o affettivi;
  5. c) a condizione che la salute delle persone coinvolte nella procedura medica non sia messa in pericolo; e
  6. d) a beneficio di una o più persone che desiderano diventare genitori e che sono impossibilitate a farlo per motivi medici che rendono impossibile la gestazione, o nel caso di uomini soli o di coppie di uomini.
  7. È vietato qualsiasi tipo di remunerazione, dono o altro beneficio, fatta eccezione per l’obbligo legale di provvedere al mantenimento del bambino e al risarcimento delle spese sostenute in relazione alla gravidanza e al parto.
  8. In tutti i casi è necessaria un’autorizzazione giudiziaria.

Articolo 131. Autorizzazione giudiziaria alla gestazione solidale.

  1. La persona o le persone committenti e la futura gestante devono ottenere l’autorizzazione giudiziaria, prima dell’inizio della procedura medica, in conformità con i requisiti stabiliti dal Ministero della Salute Pubblica, attraverso la procedura di volontaria giurisdizione regolata dal Codice di Procedura.
  2. L’autorizzazione giudiziaria implica l’omologazione del consenso concesso sia da parte della persona o delle persone che prestano il consenso sia da parte della futura gestante, nel rispetto dei requisiti stabiliti nell’articolo precedente e dei restanti presupposti e requisiti previsti dalle norme che regolano la materia.

Articolo 132. Elementi da prendere in considerazione per la concessione dell’autorizzazione giudiziaria.

Per concedere l’autorizzazione giudiziaria, oltre alle disposizioni dell’articolo 130 del presente Codice, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:

  1. a) che sia la persona o le persone committenti sia la futura gestante abbiano venticinque (25) anni di età;
  2. b) che, nei casi appropriati, il ricorso ad altre tecniche di riproduzione assistita è stato esaurito o è fallito;
  3. c) che sia stato preso in considerazione l’interesse superiore della bambina o del bambino che potrebbe nascere, valutato in conformità con le linee guida stabilite nell’Articolo 7 e con le disposizioni dell’Articolo 100 b) e c) e dell’Articolo 102 c) e d) del presente Codice;
  4. d) il pieno discernimento, la buona salute fisica e mentale e l’età della futura gestante per portare a termine la gravidanza;
  5. e) che la futura gestante non sia stata sottoposta a un precedente processo di solidarietà gestazionale;
  6. f) che la futura gestante non apporti il suo ovulo; e
  7. g) verificare l’assenza di retribuzione nei termini di cui ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 130 del presente Codice.

Articolo 133. Possibilità di trasferire gli embrioni.

  1. I centri della salute non possono procedere al trasferimento di embrioni nella futura gestante senza un’autorizzazione giudiziaria.
  2. Il trasferimento degli embrioni deve iniziare entro trecentosessantacinque (365) giorni dall’autorizzazione giudiziaria, che può essere prorogata una sola volta per decisione giudiziaria per un periodo di sessanta (60) giorni.

Articolo 134. Mancanza di autorizzazione giudiziaria.

1) In assenza di un’autorizzazione giudiziaria preventiva, la filiazione è determinata dalle regole della procreazione naturale.

  1. La mancanza di autorizzazione giudiziaria o qualsiasi violazione dei requisiti della presente Sezione comporterà:
  2. a) l’interdizione permanente del personale medico coinvolto; e
  3. b) la corrispondente responsabilità secondo il diritto penale.

Articolo 135. Determinazione.

La filiazione di persone nate attraverso l’uso di una tecnica di riproduzione assistita che comporta una gestazione solidale sarà determinata dalla volontà di procreare della persona o delle persone che hanno acconsentito a farlo.

TITOLO V
RELAZIONI PARENTALI
CAPITOLO I
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 136. Ambito della responsabilità genitoriale.

La responsabilità genitoriale comprende l’insieme delle facoltà, dei doveri e dei diritti che spettano alle madri e ai padri per l’adempimento della loro funzione di assistenza, educazione e cura delle sue figlie e dei suoi figli minorenni, che incidono sulla loro sfera personale e patrimoniale e che sono sempre esercitati nel loro interesse e nel rispetto della loro capacità, della progressiva autonomia, del libero sviluppo della loro personalità e del loro grado di maturità.

Articolo 137. Responsabilità dei genitori nei confronti dei diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

  1. I diritti riconosciuti dall’articolo 5 del presente Codice devono essere garantiti da chi esercita la responsabilità genitoriale.
  2. Madri e padri hanno responsabilità e doveri comuni e uguali per quanto riguarda la cura, lo sviluppo e l’educazione integrale e inclusiva delle loro figlie e dei loro figli.

Articolo 138. Contenuto della responsabilità genitoriale.

La corresponsabilità genitoriale di madri e di padri nei confronti dei figli minorenni comprende:

  1. a) rappresentarli legalmente e amministrare i loro beni;
  2. b) esercitare la loro tutela e cura, amandoli e fornendo loro stabilità emotiva, contribuendo al libero sviluppo della loro personalità, tenendo conto delle loro capacità, attitudini e vocazioni;
  3. c) educarli sulla base di forme di educazione positive, non violente e partecipative, nel rispetto della loro età, delle loro capacità e della loro progressiva autonomia, al fine di garantire il loro sano sviluppo e di aiutarli a crescere per condurre una vita responsabile nella famiglia e nella società;
  4. d) vivere insieme, sempre che sia possibile, e mantenere nella loro vita una comunicazione familiare permanente e significativa che favorisca lo sviluppo degli affetti familiari e della personalità, il che richiede la presenza fisica e la comunicazione orale o scritta, anche con mezzi tecnologici;
  5. e) rispettare e facilitare il loro diritto a mantenere un regime di comunicazione familiare con i nonni e altri parenti o persone con cui hanno un legame affettivo significativo;
  6. f) garantire loro condizioni di vita sicure, curare l’igiene personale e la salute fisica e mentale, nonché la frequentazione di centri specializzati adeguati;
  7. g) fornire loro attività e strutture ricreative adatte alla loro età, nei limiti delle loro possibilità;
  8. h) decidere il luogo di residenza abituale e il trasferimento temporaneo o permanente;
  9. i) proteggerlo, assicurarne la buona condotta e cooperare con le autorità competenti per superare qualsiasi situazione o ambiente sfavorevole che influisca o possa influire negativamente sulla sua formazione e sul suo sviluppo;
  10. j) occuparsi della loro istruzione e formazione integrale; infondere in loro l’amore per lo studio, per la scuola, il rispetto per gli insegnanti e garantire la loro frequenza al centro educativo in cui sono iscritti;
  11. k) assicurare il loro adeguato progresso tecnico, scientifico e culturale in base alle loro attitudini e vocazioni, nonché collaborare con le autorità educative nei piani e nelle attività scolastiche;
  12. l) promuovere il loro inserimento familiare, comunitario e sociale se si trovano in una situazione di disabilità, nonché la loro educazione inclusiva in ambienti che consentano loro di raggiungere il massimo sviluppo educativo, in condizioni di parità con le altre bambine, gli altri bambini e adolescenti, e garantire in tutti i casi che abbiano lo stesso accesso delle altre figlie e figli alla partecipazione ad attività ricreative, di svago e sportive;
  13. m) fornire loro il cibo, anche quando non ha o non esercita la responsabilità genitoriale, la tutela o l’attenzione, o quando siano interni in un centro educativo o di assistenza.
  14. n) ascoltarli e consentire loro di esprimere e difendere le proprie opinioni, nonché di partecipare al processo decisionale all’interno della casa, in base alla loro maturità mentale ed emotiva, alla loro capacità e alla loro progressiva autonomia, convincendoli, se necessario, con l’argomentazione e la ragione;

ñ) orientare la loro formazione alla vita sociale; inculcare in loro l’amore per la famiglia, per la patria, il rispetto per i suoi simboli, per il lavoro e il dovuto apprezzamento dei suoi valori, per la dignità, l’onorabilità, l’onestà, la solidarietà umana e le regole della convivenza sociale, e il rispetto per le autorità, per i beni della società, per la proprietà personale e i diritti degli altri, e per una cultura impegnata nella protezione dell’ambiente;

  1. o) inculcare loro, con l’esempio e il trattamento degli altri, un atteggiamento di rispetto per l’uguaglianza, la non discriminazione per qualsiasi condizione o motivo e i diritti delle persone con disabilità e degli anziani;
  2. p) accompagnarli, nel rispetto della loro progressiva autonomia, nella costruzione della propria identità;
  3. q) fornire loro un’educazione alla sessualità responsabile;
  4. r) insegnare loro a condividere i compiti domestici e di cura in casa; e
  5. s) garantire loro un ambiente familiare libero da discriminazioni e violenze, in ogni loro manifestazione, e assistere l’autorità competente nell’adozione delle misure necessarie a tal fine.

Articolo 139. Rappresentanza legale.

  1. Le madri e i padri rappresentano legalmente insieme le figlie e i figli minorenni, siano essi affidati o meno alla tutela e alla curatela, in tutti gli atti giuridici e negli affari in cui hanno interesse; integrano la loro capacità negli atti per i quali è richiesta la piena capacità di agire, in conformità alla loro età e al loro grado di maturità; esercitano debitamente e opportunamente le azioni che corrispondono alla legge al fine di difendere i loro interessi e i loro beni.
  2. Sono esentati dalla rappresentanza di cui al presente articolo:
  3. a) gli atti che si riferiscono a diritti inerenti alla personalità o ad altri che la figlia o il figlio, in base alla loro età, alle loro condizioni e alla loro maturità, può compiere per sé;
  4. b) quelli in cui esiste un conflitto di interessi tra madri, padri, figlie e figli; e
  5. c) i casi in cui la madre o il padre non tutore siano impossibilitati a farlo per motivi oggettivi o per il loro comportamento di incuria o abbandono nei confronti delle figlie e dei figli, previa autorizzazione giudiziaria con l’intervento del Pubblico Ministero.

Articolo 140. Titolarità della responsabilità genitoriale.

La titolarità congiunta della responsabilità genitoriale spetta esclusivamente alle madri e ai padri, in virtù del rapporto di filiazione che li unisce alle loro figlie e ai loro figli minorenni, a meno che nei confronti di uno o di entrambi non si sia estinta per morte o per dichiarazione giudiziale di presunzione di morte, oppure l’esclusione o la privazione sia determinata da una sentenza giudiziaria per le cause stabilite nel presente Codice.

Articolo 141. Esercizio della responsabilità genitoriale.

  1. L’esercizio della responsabilità genitoriale comprende l’effettivo adempimento del suo contenuto e corrisponde nel suo complesso a chi ne è titolare, indipendentemente dal fatto che conviva o meno con le figlie o i figli, a meno che nei confronti di uno di loro non sia stata disposta l’esclusione, la privazione della titolarità o la sospensione dell’esercizio con sentenza giudiziaria.
  2. Il presente Codice determina i casi in cui l’esercizio della responsabilità genitoriale può essere delegato in parte a persone diverse dai titolari della responsabilità genitoriale.

Articolo 142. Consenso per gli atti derivanti dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

  1. Si presume che gli atti compiuti da una delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale abbiano il consenso dell’altra, purché siano quelli adottati nel corso della vita quotidiana e nella sfera che può essere considerata ordinaria nell’educazione e nello sviluppo della bambina, del bambino o dell’adolescente.
  2. Nei casi di urgente necessità, quando è in gioco la vita o l’integrità della figlia o del figlio, l’autorizzazione e la rappresentanza della madre, del padre o della persona a cui è stato delegato l’esercizio della responsabilità genitoriale, come previsto dagli articoli 145 e 182 del presente Codice, è sufficiente per procedere nell’interesse del bambino o dell’adolescente.
  3. Il consenso espresso di chi esercita la responsabilità genitoriale è richiesto per quegli atti che comportano decisioni trascendenti e importanti ripercussioni, potenziali o reali, sulla vita delle figlie o dei figli, sia nella sfera personale che in quella patrimoniale; ad eccezione dei casi di cui alla lettera c) dell’articolo 139, comma 2, per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione giudiziaria, con l’intervento del pubblico ministero.

Articolo 143. Discordanze nell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Nei casi in cui sorgano divergenze in occasione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, si può ricorrere a un procedimento giudiziario o alla mediazione con la successiva omologazione degli accordi davanti al tribunale competente.

Articolo 144. Responsabilità genitoriale esercitata nei confronti dei minorenni che sono madri e padri.

  1. I minorenni che hanno figlie e figli non necessitano di autorizzazione per riconoscerli, esercitare la responsabilità genitoriale e svolgere le funzioni necessarie per la loro cura, educazione e salute.
  2. I titolari della responsabilità genitoriale di una persona minorenne che ha una figlia o un figlio sotto la sua tutela possono opporsi al compimento di quegli atti che sono dannosi per lui o per lei, o surrogarlo o sostituirlo quando non compie gli atti necessari alla sua protezione e al suo sviluppo.
  3. Il consenso dei minorenni che sono allo stesso tempo titolari della responsabilità genitoriale deve essere integrato con il consenso delle rispettive madri o padri, se si tratta di atti con conseguenze rilevanti per la vita del minore, come la decisione sull’adozione, gli interventi chirurgici e i trattamenti medici che mettono a rischio la vita del minore, o altri atti che ledono gravemente i suoi diritti.
  4. In caso di conflitto, si può ricorrere a un procedimento giudiziario o alla mediazione con la successiva omologazione degli accordi davanti al tribunale competente.

Articolo 145. Delega volontaria dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

  1. I titolari della responsabilità genitoriale possono delegare temporaneamente parte del loro esercizio alle nonne e ai nonni, a un altro parente o a una persona affettivamente vicina alla figlia o al figlio minorenne, con le relative condizioni, fatto salvo il diritto riconosciuto anche dall’articolo 182 del presente Codice, per motivi sufficientemente giustificati e sempre nell’interesse della figlia o del figlio.
  2. L’accordo che definisce l’ambito della delega, sottoscritto congiuntamente alla persona che lo accetta, viene registrato con atto pubblico notarile o omologato giudizialmente nel procedimento di volontaria giurisdizione, in ogni caso con l’intervento del pubblico ministero e l’audizione della figlia o del figlio se la loro età e maturità lo consentono.
  3. La delega può essere fatta per un periodo massimo di un anno, e rinnovata con le stesse modalità previste nella sezione precedente per la sua convalida, purché vi siano cause che la giustifichino; in tali circostanze, i soggetti coinvolti devono partecipare.
  4. I titolari della responsabilità genitoriale hanno il diritto e il dovere di controllare l’educazione e l’istruzione della figlia o del figlio durante questo periodo.
  5. Se uno dei titolari della responsabilità genitoriale è sospeso dall’esercizio della responsabilità genitoriale, il potere di delega spetta al titolare della responsabilità genitoriale.

Articolo 146. Divieto di forme di disciplina inappropriate.

  1. Le bambine, I bambini e gli adolescenti hanno il diritto di ricevere guida ed educazione dagli adulti responsabili della loro cura attraverso forme positive di crescita, senza autorizzare in alcun modo l’uso di punizioni corporali in qualsiasi forma, trattamenti umilianti o l’uso di qualsiasi altro tipo di violenza o abuso, compresi l’abbandono, la negligenza e la trascuratezza, o qualsiasi atto che li ferisca o li comprometta fisicamente, moralmente o psicologicamente.
  2. L’esercizio della responsabilità genitoriale deve essere rispettoso della dignità e dell’integrità fisica e mentale delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

SEZIONE SECONDA

Responsabilità dei genitori negli ambienti digitali

Articolo 147. Diritto a un ambiente digitale libero da discriminazioni e violenze.

I titolari della responsabilità genitoriale devono garantire che le bambine, i bambini e gli adolescenti godano del diritto a un ambiente digitale in cui siano protetti da contenuti che possano danneggiare il loro sviluppo fisico, mentale o etico, o da atti di discriminazione e violenza, in qualsiasi delle sue manifestazioni.

Articolo 148. Uso equilibrato e responsabile negli ambienti digitali.

  1. I titolari della responsabilità genitoriale devono garantire che la presenza del minore negli ambienti digitali sia adeguata alle sue capacità e alla sua progressiva autonomia, al fine di proteggerlo dai rischi che potrebbero insorgere.
  2. Hanno la responsabilità di assicurare che il minore faccia un uso equilibrato e responsabile dei dispositivi digitali, al fine di garantire un corretto sviluppo della sua personalità e di preservare la sua dignità e i suoi diritti.
  3. Possono inoltre promuovere misure ragionevoli e adeguate presso i fornitori di servizi digitali e, tra l’altro, sollecitarli a sospendere provvisoriamente l’accesso della figlia o del figlio ai propri account attivi, o addirittura a cancellarli, a condizione che vi sia un rischio evidente, immediato e grave per la loro salute fisica o psicologica, dopo averli preventivamente ascoltati, per i quali, se necessario, hanno il diritto di chiedere la tutela giudiziaria.
  4. Devono evitare di esporre nei media digitali informazioni riguardanti la privacy e l’identità delle bambine, dei bambini e degli adolescenti senza il loro consenso, nel rispetto della loro capacità e progressiva autonomia, assicurando l’integrità dei loro dati personali e il loro diritto all’immagine.

SEZIONE TERZA

Doveri di figlie e figli nei confronti di madri, padri e altri parenti

Articolo 149. Doveri delle figlie e dei figli minorenni.

  1. Le figlie e i figli minorenni hanno il dovere di
  2. a) rispettare la madre, il padre e gli altri parenti;
  3. b) rispettare le decisioni delle madri e dei padri che non siano contrarie al loro interesse superiore, in conformità con le linee guida di cui all’articolo 7 del presente Codice; e
  4. c) partecipare e assumersi la corresponsabilità del lavoro domestico e di cura in casa in funzione dell’età, del livello di progressiva autonomia e del grado di maturità, indipendentemente dal sesso.
  5. Questo dovere di rispetto è esteso alle persone che esercitano temporaneamente la responsabilità genitoriale o la tutela di fatto.

Articolo 150. Doveri delle figlie e dei figli maggiorenni.

Le figlie e i figli maggiorenni devono collaborare con le madri, i padri o altri parenti in tutte le circostanze della vita, assisterli e curarli, dare loro affetto, rispettarli, fornire loro il cibo e occuparsi di loro secondo le loro necessità.

CAPITOLO II
TUTELA E ASSISTENZA E REGIME DI COMUNICAZIONE CON LA FAMIGLIA
SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 151. Modalità di tutela e assistenza.

  1. Quando i titolari della responsabilità genitoriale non vivono insieme, l’affidamento e la cura delle loro figlie e dei loro figli possono essere condivisi o unilaterali.
  2. In ogni caso, ciò sarà stabilito e organizzato in accordi di responsabilità genitoriale, secondo le modalità previste dalla Sezione Terza del presente Capitolo.
  3. Quando le circostanze del caso lo consentono e quando non è dannoso per l’interesse superiore delle bambine, dei bambini o degli adolescenti, la tutela condivisa e l’affido condiviso devono essere favoriti, al fine di garantire la presenza significativa dei titolari della responsabilità genitoriale nella vita delle loro figlie e dei loro figli.
  4. Per motivi sufficientemente giustificati e tenendo conto dell’interesse superiore delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, la tutela e la curatela possono essere temporaneamente attribuite a nonne, nonni, altri parenti o persone a loro affettivamente vicine, quando ne hanno fatto richiesta al tribunale o quando è stata loro concessa dai titolari della responsabilità genitoriale, in conformità alle disposizioni dell’articolo 169 del presente Codice.

Articolo 152. Norme per la ponderazione notarile o giudiziaria.

  1. Nel valutare l’opportunità dell’affidamento congiunto e della cura, si terrà conto di quanto segue:
  2. a) il diritto alla co-genitorialità e a vivere in famiglia e il dovere di responsabilità co-genitoriale;
  3. b) gli accordi tra i titolari della responsabilità genitoriale;
  4. c) il livello di conflittualità tra i titolari della responsabilità genitoriale, con l’obiettivo che non influisca negativamente sulla loro capacità di collaborare alla formazione e all’educazione delle figlie e dei figli comuni;
  5. d) l’opinione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti in base alle loro capacità e alla loro progressiva autonomia; e
  6. e) altri criteri, come la distanza tra le abitazioni di entrambi i titolari della responsabilità genitoriale, le agevolazioni per la frequenza del centro educativo, la conciliazione della vita lavorativa e familiare, tra gli altri.
  7. Come regola generale, sorelle e fratelli non devono essere separati, a meno che non sia consigliabile salvaguardare il loro interesse superiore.

Articolo 153. Organizzazione della tutela e dell’assistenza condivisa.

  1. La tutela e l’assistenza condivisa sono organizzate in base alla diversa realtà di ogni famiglia e la loro portata è documentata nei patti di genitorialità o secondo le disposizioni della decisione giudiziaria emessa dal tribunale competente.
  2. La tutela e l’assistenza condivisa possono essere alternate o indistinte.
  3. In caso di alternanza di cura e custodia, la convivenza tra figlie e figli con ciascuno dei titolari della responsabilità genitoriale è organizzata in periodi di tempo che possono essere giorni, settimane, mesi o anni; l’entità e la tempistica di questi periodi di tempo sono documentati negli accordi di genitorialità o nella decisione giudiziaria emessa dal tribunale competente.
  4. In caso di tutela e curatela indistinta, le figlie e i figli mantengono il più ampio spazio di convivenza con i titolari della responsabilità genitoriale e il loro esercizio è distribuito tra loro in base alle esigenze del gruppo familiare, anche se le figlie e i figli risiedono preferenzialmente o principalmente con l’uno o l’altro dei titolari della responsabilità genitoriale.

Articolo 154. Ambito di applicazione della tutela unilaterale e dell’assistenza unilaterale.

Nella tutela e nell’affidamento unilaterale, l’esercizio della responsabilità genitoriale, per quanto riguarda le funzioni direttamente connesse alla vita quotidiana della figlia o del figlio, spetta fondamentalmente al genitore affidatario, fatto salvo l’esercizio del resto dei poteri, dei doveri e dell’armonioso regime di comunicazione familiare mantenuto con il genitore non affidatario, che ha il diritto e il dovere di contribuire con lui alla cura, alla formazione e all’educazione dei figli.

Articolo 155. Divieto di tutela e assistenza a causa di discriminazione e violenza.

  1. La tutela e l’assistenza non possono essere concesse o mantenute al titolare della responsabilità genitoriale nei confronti del quale sia stata emessa una decisione giudiziaria definitiva per atti di discriminazione e violenza domestica, o nei confronti del quale vi siano fondati motivi per supporre che la stia esercitando e di cui i bambini siano stati vittime dirette o indirette.
  2. Non può essere concessa o mantenuta la tutela e l’assistenza a chi è stato condannato con sentenza definitiva in un procedimento penale per reati legati alla violenza di genere o familiare, contro la libertà e l’indulgenza sessuale, contro l’infanzia, i giovani e la famiglia.

SEZIONE SECONDA

Comunicazione con la famiglia

Articolo 156. Norme di portata generale.

  1. In caso di tutela e curatela unilaterale, il tribunale che conosce la situazione dispone che la madre o il padre cui non è stata conferita la tutela esercitino il diritto e il dovere di comunicazione in presenza, scritta e verbale, anche con mezzi tecnologici, con le loro figlie e i loro figli minorenni e con le rispettive famiglie, regolandola con la periodicità richiesta dal caso e sempre nell’interesse superiore dei figli.
  2. Le stesse disposizioni sono adottate nei periodi in cui non sono in compagnia delle loro figlie e dei loro figli, se l’affidamento e la cura sono condivisi.

Articolo 157. Regime di comunicazione familiare con figlie e figli in situazione di disabilità.

Nel caso di figlie e figli in situazione di disabilità, se è nel loro interesse, il tribunale fornirà gli adattamenti ragionevoli necessari per facilitare il regime di comunicazione familiare con il genitore non affidatario e la sua rispettiva famiglia.

Articolo 158. Regime di comunicazione della famiglia con figlie e figli che si trovano in una situazione di internamento in un istituto statale per decisione amministrativa o giudiziaria.

Lo Stato garantisce la comunicazione dei titolari della responsabilità genitoriale e di altri parenti con le figlie e con i figli che si trovano in situazione di internamento in un istituto statale per decisione amministrativa o giudiziaria.

Articolo 159. Luogo di incontro o di riunione.

In caso di conflitti nella comunicazione familiare tra il genitore tutore e il genitore non tutore, si può disporre di un luogo di incontro o di riunione per rendere effettiva tale comunicazione.

Articolo 160. Diritto delle nonne, dei nonni, degli altri parenti e delle persone a loro affettivamente vicine.

  1. Le nonne, i nonni, gli altri parenti e le persone a loro affettivamente vicine hanno diritto alla comunicazione familiare di cui all’articolo 45 del presente Codice, con le bambine, i bambini e gli adolescenti.
  2. Tutte le persone di cui al paragrafo precedente hanno il diritto di richiedere al tribunale per comunicare tra loro, nel caso in cui sia loro negato dai titolari della responsabilità genitoriale.
  3. L’ufficio del pubblico ministero deve essere coinvolto in questo processo.

Articolo 161. Limiti, rifiuto, sospensione e modifica del regime di comunicazione familiare.

  1. Il tribunale può limitare, negare, sospendere o modificare il diritto delle madri, dei padri o di altri parenti di comunicare con le bambine, i bambini e gli adolescenti se non rispettano i loro doveri o se la relazione può danneggiare l’interesse superiori di questi.
  2. Il loro interesse superiore è leso se le figlie o i figli subiscono abusi sessuali o maltrattamenti fisici o psicologici, o sono vittime dirette o indirette di violenza familiare in qualsiasi sua manifestazione, o in qualsiasi altro caso che sia valutato dal tribunale.
  3. Nel caso di minorenni accolti in centri e case di accoglienza sociale, la direzione del centro può chiedere alla Procura di sollecitare il tribunale ad adottare tali misure.

Articolo 162. Modifica delle misure adottate dal tribunale.

  1. I provvedimenti adottati dal tribunale in materia di tutela e di curatela e il regime di comunicazione familiare possono essere modificati dal tribunale in qualsiasi momento, a condizione che ciò sia opportuno a causa di un cambiamento delle circostanze che hanno portato alla loro adozione.
  2. L’inosservanza delle disposizioni sul regime di comunicazione può essere motivo di modifica della decisione sull’affidamento e la cura, fatta salva la responsabilità penale derivante da tale comportamento.

SEZIONE TERZA

Accordi di genitorialità

Articolo 163. Finalità.

  1. Gli accordi di genitorialità hanno lo scopo di distribuire e organizzare le funzioni di custodia e cura delle figlie e dei figli, siano esse condivise o unilaterali.
  2. I titolari della responsabilità genitoriale devono ascoltare la figlia o il figlio minorenne, in base alla sua maturità, capacità e progressiva autonomia, nella conclusione degli accordi sulla responsabilità genitoriale.
  3. La situazione di disabilità delle figlie e dei figli deve essere presa in considerazione nel determinare il regime di custodia e cura più vantaggioso per il loro interesse, in conformità con la loro maturità, capacità e progressiva autonomia, al fine di raggiungere il loro equilibrio emotivo e affettivo.

Articolo 164. Forme.

  1. I patti di genitorialità possono essere raggiunti di comune accordo tra i titolari della responsabilità genitoriale o attraverso la mediazione, con atto pubblico notarile o con l’approvazione giudiziaria nel procedimento di volontaria giurisdizione davanti al tribunale competente, con l’intervento del pubblico ministero.
  2. Questi accordi sono soggetti a controllo notarile o giudiziario per verificare la conformità con la legalità, l’equità e il rispetto del miglior interesse della bambina, del bambino o dell’adolescente.

Articolo 165. Patti parentali sulla tutela condivisa e sull’affido condiviso.

L’accordo sulla tutela condivisa e sull’assistenza condivisa deve contenere, tra le altre disposizioni, le seguenti:

  1. a) il luogo e il tempo di permanenza della figlia o del figlio minorenne presso ciascuno dei titolari della responsabilità genitoriale;
  2. b) le responsabilità che ciascuno si assume;
  3. c) il regime di comunicazione con le figlie e con i figli nei periodi in cui non vivono insieme; e
  4. d) l’obbligo di fornire gli alimenti, attuando le misure necessarie affinché, in caso di sproporzione di reddito tra i titolari della responsabilità genitoriale, quello con il reddito più elevato compensi il pagamento degli alimenti all’altro nella misura necessaria affinché la figlia o il figlio goda delle stesse condizioni di vita in entrambi i nuclei familiari.

Articolo 166. Accordi unilaterali per l’affidamento e la cura dei figli.

Gli accordi di genitorialità sulla tutela unilaterale e sull’assistenza unilaterale devono prendere in considerazione i seguenti punti:

  1. a) l’età, la capacità, la maturità e la progressiva autonomia della figlia o del figlio;
  2. b) ascoltare l’opinione della figlia o del figlio;
  3. c) preservare la convivenza che la figlia o il figlio ha mantenuto fino a quel momento, quando è favorevole al suo sviluppo integrale e rispetta il suo ambiente e la sua stabilità;
  4. d) dare priorità al titolare della responsabilità genitoriale che facilita il diritto a mantenere un rapporto armonioso e regolare con l’altro e che non è stato autore di atti di discriminazione e violenza nell’ambiente familiare, anche se non nei confronti di sua figlia o di suo figlio;
  5. e) stabilire il regime di comunicazione familiare tra la figlia o il figlio e il titolare della responsabilità genitoriale non affidatario, che deve prevedere una regolare relazione personale e una fluida comunicazione orale e scritta, compresa la comunicazione con mezzi tecnologici;
  6. f) organizzare le vacanze, i giorni festivi e altre date importanti per la famiglia;
  7. g) l’obbligo legale di dare alimenti; e
  8. h) concordare tutte le questioni relative al diritto reale di vivibilità dell’abitazione.

Articolo 167. Applicazione supplementare.

Nei patti di genitorialità stipulati per atto notarile o approvati davanti al tribunale competente nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, le norme contenute nel presente Codice in materia di tutela e curatela, regime di comunicazione familiare e obbligo legale di prestare gli alimenti sono applicate in via suppletiva, sia dai titolari della responsabilità genitoriale sia dalle autorità che danno legittimità a tali patti.

Articolo 168. Mancata esistenza di patti di genitorialità redatti per atto pubblico notarile o giudiziario.

  1. Se non esiste un accordo di genitorialità registrato in un atto pubblico notarile o giudiziario, il tribunale competente deve stabilire il regime di tutela e assistenza delle figlie e dei figli minorenni.
  2. Qualsiasi decisione relativa all’affidamento e alla cura della figlia o del figlio deve basarsi sulla condotta specifica della madre o del padre che può danneggiare gli interessi superiori della bambina, del bambino o dell’adolescente, e non è ammissibile una discriminazione basata su uno qualsiasi dei criteri stabiliti dalla Costituzione della Repubblica di Cuba.
  3. Il tribunale competente deve cercare un accordo tra i titolari della responsabilità genitoriale, quando possibile, e nel caso in cui ciò sia possibile, i patti genitoriali sono approvati con delibera giudiziaria.
  4. In caso contrario, il regime di tutela e assistenza è determinato dal tribunale competente, tenendo conto delle norme stabilite nel presente Codice.

Articolo 169. Tutela e assistenza a favore dei nonni e di altri parenti o persone affettivamente vicine al minore.

  1. Per motivi sufficientemente giustificati, la tutela e l’assistenza possono essere concesse a nonne, nonni, altri parenti o persone affettivamente vicine, tenendo conto dell’interesse superiore delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.
  2. In tal caso, la persona o le persone che hanno la tutela e la curatela decidono sulle questioni quotidiane, lasciando la rappresentanza legale, l’amministrazione dei beni e le decisioni che non riguardano la vita ordinaria delle figlie e dei figli minorenni alla persona che ha la responsabilità genitoriale.
  3. In caso di accordo, la determinazione della tutela e della curatela a favore della persona o delle persone di cui al comma 1 del presente articolo è trascritta in un atto pubblico notarile o è approvata giudizialmente nel procedimento di volontaria giurisdizione, in ogni caso, con l’intervento del pubblico ministero e l’audizione della bambina, del bambino o dell’adolescente, se la sua età e maturità lo consentono.
  4. In caso di conflitto, la procedura si svolge secondo le modalità previste dal Codice di Procedura.

CAPITOLO III

AMMINISTRAZIONE E DISPOSIZIONE DEI BENI E DEI DIRITTI DEI FIGLI MINORENNI

Articolo 170. Amministrazione e disponibilità di beni e diritti.

  1. La persona o le persone che esercitano la responsabilità genitoriale amministrano e curano, di comune accordo, i beni e i diritti delle figlie e dei figli minorenni con la massima diligenza possibile; ne assicurano il corretto uso e godimento e non ne dispongono in alcun modo se non nel loro interesse e nel rispetto dei requisiti stabiliti nel presente Codice, informandoli anche di eventuali danni causati intenzionalmente o per negligenza agli interessi amministrati.
  2. I frutti e i rendimenti dei loro beni e i diritti appartengono alle figlie e ai figli minorenni.
  3. Gli atti di mera conservazione dei beni e dei diritti possono essere compiuti, indistintamente, da uno qualsiasi dei titolari della responsabilità genitoriale.

Articolo 171. Responsabilità per danni. Nell’esercizio dell’amministrazione dei beni e dei diritti delle figlie e dei figli, i titolari della responsabilità genitoriale sono responsabili dei danni causati intenzionalmente o per negligenza negli interessi amministrati.

Articolo 172. Figlie e figli minorenni in situazione di disabilità.

Nell’amministrazione e nella disponibilità dei beni e dei diritti delle figlie e dei figli minorenni in situazione di disabilità, si tiene conto anche del vantaggio che essi rappresentano per il loro interesse superiore, della loro utilità per la realizzazione del loro progetto di vita e per il loro inserimento familiare e sociale, in condizioni di parità con le altre figlie e gli altri figli.

Articolo 173. Utilità e necessità nella disposizione di beni e diritti.

  1. Le madri e i padri possono disporre, scambiare, vendere o compiere altri atti di disposizione rispetto ai beni e ai diritti delle figlie e dei figli per i quali esercitano la responsabilità genitoriale, nel rispetto del loro interesse e per giustificati motivi di utilità e di necessità, previa autorizzazione del tribunale competente con l’intervento del pubblico ministero.
  2. Eccezionalmente, per motivi di urgenza, quando è oggettivamente impossibile per uno dei titolari della responsabilità genitoriale essere presente all’atto di disposizione dei beni e dei diritti delle figlie e dei figli, l’altro può rappresentarlo in via esclusiva, previa autorizzazione del tribunale e con l’intervento del pubblico ministero.
  3. L’autorizzazione giudiziaria non può essere concessa in modo generale; tuttavia, può essere concessa a questo titolo per più atti della stessa natura o riguardanti la stessa attività economica, anche se futuri; in ogni caso, devono essere specificate le circostanze e le caratteristiche fondamentali di tali atti.
  4. Gli atti di disposizione dei beni e dei diritti compiuti senza autorizzazione giudiziaria possono essere dichiarati nulli se sono pregiudizievoli per la figlia o il figlio minorenne, oppure validi se sono vantaggiosi per loro.

Articolo 174. Divieto di contrattazione.

È vietato qualsiasi tipo di contratto tra madri e padri con le figlie e i figli di cui hanno la responsabilità genitoriale, tranne nel caso di donazioni pure e semplici fatte da loro a favore di questi ultimi.

Articolo 175. Figlia minorenne o figlio minorenne con vincoli di lavoro.

  1. Il minorenne che, in conformità alla legislazione sul lavoro, ha un contratto di lavoro in base al quale viene assunto, si presume autorizzato dai titolari della responsabilità genitoriale a stipulare tutti gli atti giuridici relativi al lavoro.
  2. In ogni caso, devono essere rispettate le disposizioni del presente Codice e dei regolamenti speciali.
  3. I diritti e gli obblighi derivanti da questi atti legali si applicano solo ai beni per i quali la figlia o il figlio è responsabile dell’amministrazione.

Articolo 176. Piccoli contratti.

Sono validi i piccoli contratti e quelli della vita quotidiana stipulati dalla figlia o dal figlio, nel rispetto delle loro capacità e della loro progressiva autonomia.

Articolo 177. Perdita dell’amministrazione dei beni e dei diritti delle figlie e dei figli.

  1. Le madri e i padri perdono l’amministrazione dei beni e dei diritti delle figlie e dei figli minorenni quando si dimostra davanti al tribunale competente la loro inettitudine per amministrarli o quando commettono atti di discriminazione e di violenza domestica in qualsiasi loro manifestazione.
  2. Perdono l’amministrazione di tali beni e diritti anche quando sono privati o sospesi dalla responsabilità genitoriale.
  3. Nel caso di rimozione unilaterale dell’amministrazione dei beni e dei diritti, l’amministrazione passa a uno o all’altro; se entrambi vengono rimossi, il tribunale nomina un tutore speciale secondo le modalità di cui all’articolo 389 del presente Codice.

Articolo 178. Nomina per testamento o per donazione di una persona incaricata dell’amministrazione di beni e diritti.

  1. La madre o il padre possono nominare per testamento una persona che amministri i beni e i diritti conferiti per eredità o legato a favore della figlia o del figlio, se alla sua morte questi non abbiano raggiunto la piena capacità giuridica.
  2. La stessa disposizione può essere inserita nei contratti di donazione.
  3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo si applicano anche agli altri parenti o affini dei minorenni.
  4. Tale amministrazione, se accettata, comprende i poteri di rappresentanza negli atti in cui tali beni e diritti sono amministrati e, in caso di alienazione, è necessaria l’autorizzazione giudiziaria, con il parere del Pubblico Ministero.
  5. Nel caso in cui tale disposizione sia contraria agli interessi del minorenne, l’azione di nullità può essere promossa, ai sensi del Codice Civile, dalla madre o dal padre superstite o dal pubblico ministero.

Articolo 179. Nomina giudiziaria di un curatore speciale per l’amministrazione e l’alienazione dei beni acquisiti per successione.

Quando il padre o la madre di una figlia o di un figlio minorenne sono esclusi, per legge o per volontà del disponente, dall’amministrazione di determinati beni e diritti trasmessi per eredità, legato o donazione la cui titolarità appartiene al minore, e se la madre o il padre sono l’unica persona che esercita la responsabilità genitoriale, è prevista dal tribunale competente la nomina di un tutore speciale a tale scopo, con l’obiettivo di amministrare tali beni e diritti e di rappresentare il minorenne negli atti di disposizione degli stessi, previa autorizzazione giudiziaria, con l’intervento del pubblico ministero.

CAPITOLO IV

I DOVERI E I DIRITTI DELLE MADRI E DEI PADRI AFFINI NEI CONFRONTI DEI FIGLI AFFINI

Articolo 180. Madre o padre affini.

Ai fini del presente Codice, per madre o padre affini si intende il coniuge o la coppia affettiva di fatto che convive con la persona responsabile della tutela e della cura della bambina, del bambino o dell’adolescente, a seguito della formazione di famiglie ricostituite.

Articolo 181. Doveri della madre o del padre affini.

  1. La madre o il padre affini devono promuovere un legame affettivo significativo con le figlie, i figli del proprio coniuge o partner della coppia affettiva di fatto e su questa base:
  2. a) collaborare alla loro educazione e istruzione;
  3. b) realizzare gli atti quotidiani legati alla loro educazione nella sfera domestica; e
  4. c) adottare decisioni in situazioni di emergenza.
  5. In caso di disaccordo, prevarrà la madre o il padre che ha la custodia e la cura del bambino o dell’adolescente.
  6. Questa collaborazione non pregiudica i diritti dei titolari della responsabilità genitoriale.

Articolo 182. Delega della responsabilità genitoriale al genitore affine.

  1. La madre o il padre responsabile di una figlia o di un figlio minorenne può delegare temporaneamente parte dell’esercizio della responsabilità genitoriale al coniuge o al partner affettivo di fatto, quando non è in grado di svolgere pienamente la funzione a causa di viaggi, missioni ufficiali all’estero, malattia o disabilità temporanea, o per qualsiasi altro motivo, e a condizione che sia impossibile per l’altro genitore con responsabilità genitoriale.
  2. Tale delega deve essere registrata e può essere rinnovata secondo le modalità di cui all’articolo 145, paragrafi 2 e 3, del presente Codice.

Articolo 183. Circostanze per la delega della responsabilità genitoriale al genitore affine.

Affinché si possa procedere alla delega della responsabilità genitoriale alla madre o al padre affine, è necessario quanto segue:

  1. a) un legame affettivo significativo tra la madre o il padre affine con la bambina, il bambino o l’adolescente;
  2. b) una convivenza stabile tra i componenti della famiglia ricostituita;
  3. c) l’adempimento dei doveri di cui all’articolo 181.1 del presente Codice;
  4. d) il parere del genitore non affidatario, ove possibile; e
  5. e) il parere della bambina, del bambino o dell’adolescente, in base alla sua età e maturità, poiché si tratta di una decisione che riguarda la sua persona.

Articolo 184. Esercizio congiunto con la madre o con il padre affini.

  1. In caso di morte, dichiarazione giudiziale di presunzione di morte, sospensione dell’esercizio o privazione della responsabilità genitoriale di uno dei titolari, l’altra madre o l’altro padre possono assumerla congiuntamente al coniuge o alla coppia affettiva di fatto, a condizione che esista un legame affettivo significativo tra la madre o il padre affine e la bambina, il bambino o l’adolescente.
  2. L’accordo tra la madre o il padre che esercita la responsabilità genitoriale e il suo coniuge o partner affettivo di fatto deve essere approvato giudizialmente con l’intervento del pubblico ministero.
  3. L’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale con la madre o con il padre affine termina con:
  4. a) il divorzio;
  5. b) la cessazione dell’unione affettiva di fatto; e
  6. c) il recupero della responsabilità genitoriale da parte della madre o del padre che è stato sospeso dal suo esercizio, a meno che, in conformità con il principio dell’interesse superiore della bambina, del bambino o dell’adolescente, sia nell’interesse di quello mantenere l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale con la madre o il padre affine.

Articolo 185. Alimenti.

  1. L’obbligo giuridico del coniuge o del partner affettivo di fatto di provvedere agli alimenti per le figlie e per i figli dell’altro coniuge o partner affettivo di fatto ha carattere sussidiario.
  2. Questo dovere cessa in caso di divorzio o di rottura dell’unione affettiva di fatto.
  3. Tuttavia, se il cambiamento di situazione può causare un grave pregiudizio alla bambina, al bambino o all’adolescente e il coniuge o il partner affettivo di fatto si è assunto, durante la loro vita in comune, il mantenimento della figlia o del figlio minorenne dell’altro, può essere stabilito un obbligo di mantenimento a titolo transitorio, la cui durata è definita dal tribunale in base alle condizioni economiche dell’obbligato, alle esigenze della persona da alimentare e al tempo trascorso con la figlia o con il figlio.

Articolo 186. Tutela, assistenza e regime di comunicazione a favore della madre o del padre affine nei procedimenti giudiziari.

In caso di scioglimento del matrimonio per divorzio o dell’unione affettiva di fatto per accordo tra i coniugi o per decisione unilaterale di uno di loro, se sorgono conflitti, si può chiedere al tribunale competente di stabilire, in via eccezionale, un regime di tutela, assistenza e comunicazione, in qualsiasi forma venga adottato, in cui siano riconosciuti diritti a favore della madre o del padre affine, a condizione che si tenga conto di ciò:

  1. a) l’interesse superiore della bambina, del bambino o dell’adolescente;
  2. b) il livello o l’intensità delle relazioni affettive esistenti tra di loro;
  3. c) la presenza di altre figlie o di altri figli comuni avuti da questo nuovo matrimonio o unione affettiva di fatto.
  4. d) l’interesse legittimo della persona che richiede il regime di comunicazione o la tutela e la cura della figlia o del figlio affine minorenne, e
  5. e) l’impegno che nella sua vita ha la madre o il padre non affidatario.

Articolo 187. Tutela, assistenza e regime di comunicazione a favore della madre o del padre affini nei procedimenti notarili.

  1. È inoltre possibile che la determinazione del regime di tutela, assistenza e comunicazione delle figlie e dei figli affini avvenga di comune accordo tra la madre o il padre della figlia o del figlio minorenne affidato, e la madre o il padre affini, nell’atto notarile di divorzio o nell’atto che documenta gli accordi relativi all’estinzione dell’unione di fatto, se l’altra madre o l’altro padre è morto, se è stato dichiarato morto presunto o se è stato privato della responsabilità genitoriale.
  2. Per l’autorizzazione di tale strumento pubblico è necessario il parere del pubblico ministero.
  3. In assenza di una delle circostanze previste dal paragrafo 1 del presente articolo, l’intervento della madre o del padre non affidatario è necessario solo a questo scopo.

Articolo 188. Disposizioni per le bambine, per i bambini e per gli adolescenti in situazione di disabilità.

In questioni di questo tipo, sia nei procedimenti giudiziari che in quelli notarili, se le bambine, i bambini o gli adolescenti si trovano in una situazione di disabilità, vengono effettuati ragionevoli adattamenti per garantire ciò che è più conveniente per loro.

CAPITOLO V

CESSAZIONE, SOSPENSIONE, PRIVAZIONE ED ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Articolo 189. Cessazione della responsabilità genitoriale.

La responsabilità genitoriale si estingue per:

  1. a) la morte o la dichiarazione giudiziale di presunzione di morte della madre o del padre, o della figlia o del figlio;
  2. b) il raggiungimento della maggiore età della figlia o del figlio; oppure
  3. c) l’adozione della figlia o del figlio, salvo i casi di integrazione in cui i legami giuridici di filiazione e parentela tra l’adottato e la madre o il padre e la famiglia d’origine non si estinguano secondo le modalità previste dall’articolo 103 del presente Codice.

Articolo 190. Privazione della responsabilità genitoriale o sospensione del suo esercizio.

La privazione della responsabilità genitoriale o la sospensione del suo esercizio avviene con sentenza definitiva pronunciata in un procedimento familiare o quando è disposta come sanzione in un procedimento penale.

Articolo 191. Motivi di privazione della responsabilità genitoriale.

Il tribunale, in base alle circostanze del caso, può privare uno o entrambi i titolari della responsabilità genitoriale quando:

  1. a) non rispettano in modo grave o ripetutamente i doveri previsti dall’articolo 138 del presente Codice;
  2. b) esercitano maltrattamenti, punizioni corporali o qualsiasi altra manifestazione di violenza, o qualsiasi atto che nell’ambiente familiare ferisce o mina fisicamente o psicologicamente, direttamente o indirettamente, le bambine, i bambini o gli adolescenti;
  3. c) indurre la figlia o il figlio minorenne a commettere qualsiasi atto criminale;
  4. d) abbandonare la figlia o il figlio, anche se è sotto la cura e la custodia di un’altra persona o di altre persone;
  5. e) tenere una condotta viziosa, corrotta o criminale incompatibile con il corretto esercizio della responsabilità genitoriale;

(f) commette un reato contro la persona della figlia o del figlio; e

  1. g) mettere in pericolo la vita o l’integrità mentale o fisica della figlia o del figlio.

Articolo 192. Privazione della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie o dei figli ospitati nei centri di assistenza sociale.

  1. Le madri o i padri vengono privati della responsabilità genitoriale dal tribunale competente quando, nei confronti della figlia o del figlio affidato a un centro di assistenza sociale della rete nazionale, vengono meno ai loro doveri trascurandolo in modo evidente e sistematico e senza giustificata causa per centottanta (180) giorni.
  2. Trascorso il termine previsto dal comma precedente, entro i successivi trenta (30) giorni lavorativi, il titolare della tutela amministrativa di fatto della bambina, del bambino o dell’adolescente presenta la cartella sociale debitamente motivata alla Procura della Repubblica che, entro trenta (30) giorni lavorativi, se la ritiene completa, promuove l’azione davanti al tribunale competente.
  3. Se, dopo aver esaminato il fascicolo, lo si ritiene incompleto, la Procura lo restituisce e chiede al tutore amministrativo di compiere le azioni necessarie per correggerlo entro un termine non superiore a dieci (10) giorni lavorativi.

Articolo 193. Cause di sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

L’esercizio della responsabilità genitoriale è sospeso quando, a giudizio del tribunale, la violazione dei doveri di cui all’articolo 138 del presente Codice non è grave; quando la madre o il padre è una persona con disabilità a cui è stato nominato un sostegno intenso con poteri di rappresentanza, e per tutto il tempo in cui tale circostanza persiste, o quando l’assenza di uno o di entrambi è dichiarata giudizialmente.

Articolo 194. Disposizioni speciali della decisione giudiziaria.

  1. Quando la privazione della responsabilità genitoriale dei titolari o di uno di loro viene sciolta o sospesa, si provvede, a seconda dei casi, alla rappresentanza legale dei figli minorenni, in conformità con le disposizioni dell’articolo 145 del presente Codice, all’obbligo legale di fornire gli alimenti e al regime di comunicazione familiare.
  2. La modifica delle misure di cui al paragrafo precedente può essere richiesta in qualsiasi momento qualora siano mutate le circostanze che ne hanno giustificato l’adozione.
  3. Nel caso di privazione della responsabilità genitoriale, può essere disposta la limitazione o la privazione delle comunicazioni familiari, se ciò è nell’interesse della bambina, del bambino o dell’adolescente.

Articolo 195. Privazione o sospensione nel procedimento penale.

Quando i titolari della responsabilità genitoriale o uno di loro è privato o sospeso dall’esercizio della responsabilità genitoriale in seguito a una sentenza emessa dai tribunali penali, il Pubblico Ministero o qualsiasi persona che dimostri un interesse legittimo avvierà il procedimento corrispondente per risolvere le questioni di cui all’articolo precedente.

Articolo 196. Effetti della privazione e della sospensione della responsabilità genitoriale.

La privazione della responsabilità genitoriale ha come effetto la perdita della sua titolarità e di tutti i diritti, i doveri e le attribuzioni ad essa inerenti, e la sospensione della perdita temporanea dell’esercizio di questi, a eccezione, in entrambi i casi, dell’obbligo legale di prestare gli alimenti.

Articolo 197. Recupero della titolarietà della responsabilità genitoriale.

Il tribunale, nei casi appropriati e in via eccezionale, una volta verificato che la causa che ha dato origine alla privazione della responsabilità genitoriale è stata superata o è cessata, può, su richiesta di una parte o del Pubblico Ministero, ordinarne il recupero se ciò è nell’interesse della figlia o del figlio minorenne, e a condizione che la bambina, il bambino o l’adolescente non sia stato adottato o non sia in procinto di esserlo.

Articolo 198. Recupero dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

La persona sospesa dall’esercizio della responsabilità genitoriale, o il pubblico ministero, a seconda dei casi, può chiedere la cessazione della misura quando è cessata la causa che l’ha determinata.

Articolo 199. Obbligo di informare le autorità.

Tutte le persone, in particolare quelle che in ragione delle loro posizioni, professioni o funzioni sono a conoscenza di inadempienze da parte di coloro che hanno la responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie o dei figli, devono informare qualsiasi autorità le cui funzioni comprendano la protezione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, e queste, a loro volta, devono informare la Procura della Repubblica per gli scopi appropriati.

Articolo 200. Esclusione dei diritti dei genitori e di successione intestata.

  1. La madre o il padre la cui filiazione è stata accertata giudizialmente sono esclusi dai diritti di responsabilità genitoriale e dal diritto di successione intestata nei confronti della figlia o del figlio o dei loro discendenti, contro la loro opposizione persistente e infondata, nonostante la prova fornita dal materiale probatorio; tuttavia, l’obbligo legale di fornire gli alimenti è mantenuto.
  2. L’esclusione cessa di avere effetto per determinazione del rappresentante legale della figlia o del figlio, approvata giudizialmente, con il parere del pubblico ministero; o per decisione della figlia o del figlio, valutata in base alla sua progressiva autonomia; o per volontà espressa nel suo testamento.

TITOLO VI
MATRIMONIO
CAPITOLO I

CONSENSO E CAPACITÀ PER FORMALIZZARE IL MATRIMONIO

Articolo 201. Matrimonio.

Il matrimonio è l’unione volontaria concordata di due persone con capacità giuridica di farlo, allo scopo di vivere insieme, sulla base dell’affetto, dell’amore e del rispetto reciproci.

  1. È una delle forme di organizzazione delle famiglie e si basa sul libero consenso e sulla parità di diritti, doveri e capacità giuridica dei coniugi.
  2. Il matrimonio produce effetti giuridici solo quando viene formalizzato davanti al funzionario competente.

Articolo 202. Prova del matrimonio.

  1. La prova del matrimonio è il certificato che attesta l’iscrizione nel Registro dello Stato Civile.
  2. In mancanza di quanto sopra e previa giustificazione dei motivi che ne rendono impossibile la presentazione, costituisce prova della formalizzazione del matrimonio la possessione dello Stato, se integrata da altri mezzi di prova.

Articolo 203. Consenso e funzionari responsabili dell’autorizzazione.

  1. Per la formalizzazione del matrimonio è necessario il consenso puro e semplice di entrambe le parti, espresso personalmente e congiuntamente davanti al funzionario competente ad autorizzarlo, salvo quanto previsto dalla normativa anagrafica per i matrimoni per procura.
  2. Gli ufficiali di Stato Civile e i notai sono i funzionari abilitati ad autorizzare la formalizzazione dei matrimoni in conformità alle disposizioni del presente Codice.
  3. I funzionari abilitati ad autorizzare i matrimoni all’estero e i matrimoni in situazioni eccezionali sono stabiliti dalla legge anagrafica.

Articolo 204. Esercizio della capacità matrimoniale. La capacità delle persone di contrarre matrimonio si raggiunge all’età di diciotto (18) anni.

CAPITOLO II

DIVIETI DI CONTRARRE MATRIMONIO

Articolo 205. Divieti assoluti.

Non possono contrarre matrimonio

  1. a) persone di età inferiore ai diciotto (18) anni;
  2. b) coloro che si trovano in una situazione che impedisce loro di formare o di esprimere con qualsiasi mezzo la volontà di dare il proprio consenso matrimoniale, in modo permanente o temporaneo;
  3. c) coloro che sono sposati; o
  4. d) coloro che hanno costituito un’unione affettiva di fatto, strumentata in modo notarile e iscritta nel relativo registro, fino al suo scioglimento.

Articolo 206. Divieti relativi.

  1. Non possono contrarre matrimonio tra di loro:
  2. a) i parenti in linea diretta, ascendente e discendente, i fratelli e le sorelle e gli altri parenti in linea collaterale fino al terzo grado, salvo che si tratti di parenti affini;
  3. b) la persona nominata come persona di sostegno intensivo con poteri di rappresentanza e la persona con disabilità che ha bisogno di tale sostegno, fino a quando non cessa di essere nominata e renda conto della sua gestione, oppure
  4. c) coloro che sono stati condannati in un procedimento penale con sentenza definitiva come autori o come autore e complice dell’omicidio intenzionale del coniuge o del partner affettivo di fatto; fino alla conclusione del procedimento, la celebrazione del matrimonio è sospesa.
  5. Nel caso dell’adottato, il divieto di cui alla lettera a) del paragrafo precedente si applica anche nei confronti dei parenti biologici, anche se il legame giuridico con loro è stato interrotto.

Articolo 207. Libertà di risposarsi.

Le persone il cui matrimonio è stato sciolto o dichiarato inefficace per qualsiasi motivo, sono libere di contrarre un nuovo matrimonio dopo l’iscrizione nell’apposito registro.

CAPITOLO III

DIRITTI E DOVERI TRA CONIUGI

Articolo 208. Uguaglianza.

  1. Il matrimonio si costituisce sulla base dell’uguaglianza dei diritti e dei doveri di entrambi i coniugi.
  2. L’amore, l’affetto, la protezione reciproca e la responsabilità condivisa sono alla base delle relazioni tra i coniugi.

Articolo 209. Doveri coniugali.

  1. I coniugi, in accordo con il loro progetto di vita insieme, devono essere leali l’un l’altro, assistersi e prendersi cura l’uno dell’altro in ogni circostanza e trattarsi con rispetto, considerazione e comprensione.
  2. I coniugi sono tenuti a sviluppare i loro rapporti liberi dall’uso della violenza e della discriminazione in qualsiasi sua manifestazione.

Articolo 210. Corresponsabilità nell’assistenza familiare.

Entrambi i coniugi sono congiuntamente responsabili dell’adempimento del dovere di prendersi cura della famiglia che hanno creato e di contribuire al soddisfacimento dei suoi bisogni affettivi e spirituali, alla formazione e all’educazione delle figlie e dei figli di entrambi i coniugi o di ciascuno di essi, di partecipare congiuntamente al governo della famiglia e di contribuire al suo migliore sviluppo, nella misura delle capacità o possibilità di ciascuno di loro.

Articolo 211. Soddisfazione delle esigenze finanziarie.

  1. I coniugi contribuiscono al soddisfacimento dei bisogni economici della famiglia che hanno creato con il loro matrimonio, delle figlie e dei figli di entrambi i coniugi e dei figli di ciascuno di loro, secondo le loro possibilità e le loro risorse.
  2. Tuttavia, se il contributo economico di uno dei due è costituito dal lavoro domestico e di cura, l’altro coniuge si assume il resto degli oneri di mantenimento della famiglia, fermo restando il dovere di adempiere agli altri obblighi verso la famiglia.

Articolo 212. Sostegno reciproco ed esercizio dei diritti.

  1. I coniugi si sostengono reciprocamente e responsabilmente nell’organizzazione del loro progetto di vita comune.
  2. Entrambi i coniugi hanno il diritto di esercitare le proprie professioni e mestieri e di svolgere la propria attività professionale e sociale, hanno il dovere di sostenersi reciprocamente in questo e di non limitare il diritto dell’altro a intraprendere studi o a migliorare le proprie conoscenze e ad adempiere agli altri doveri sociali.
  3. I coniugi devono in ogni caso fare in modo che tali attività siano coordinate con l’adempimento dei doveri loro imposti dal presente Codice.

CAPITOLO IV
REGIME ECONOMICO DEI CONIUGI
SEZIONE PRIMA

Disposizioni comuni a tutti i regimi

Articolo 213. Applicazione.

Le disposizioni della presente Sezione si applicano a prescindere dal regime matrimoniale adottato.

Articolo 214. Inderogabilità e nullità.

Le norme contenute in questa Sezione non possono essere derogate da un accordo tra i coniugi, prima o dopo il matrimonio; nel caso contrario, tale accordo è nullo, così come qualsiasi altro accordo che non rispetti l’equilibrio patrimoniale o il principio di solidarietà, tra le altre linee guida che non possono essere sottratte dalla volontà delle parti.

Articolo 215. Obbligo di contribuzione.

  1. I coniugi devono contribuire al proprio mantenimento, a quello della famiglia e a quello delle figlie e dei figli di entrambi i coniugi o dei figli di ciascuno di loro che fanno parte della famiglia comune, in proporzione alle loro capacità economiche.
  2. Questo dovere si estende alle esigenze delle figlie e dei figli in situazione di disabilità o di altri parenti in situazione di vulnerabilità che si trovino a loro carico.
  3. Il coniuge danneggiato dal mancato adempimento dell’obbligo di contribuzione può esigerlo giudizialmente dall’altro coniuge.

Articolo 216. Valutazione economica del lavoro domestico e di cura.

  1. Le conseguenze economiche derivanti dal vincolo matrimoniale e dal suo scioglimento sono a carico di entrambi i coniugi in parti uguali.
  2. Se durante la convivenza c’è una divisione sessuale dei ruoli e delle funzioni, ciò non può comportare squilibri o svantaggi economici per i coniugi.
  3. Viene riconosciuto il valore dei contributi indiretti, anche di natura non finanziaria, nell’acquisizione dei beni accumulati durante il matrimonio, per cui il lavoro domestico e di cura è computabile come contributo agli oneri.

Articolo 217. Atti che richiedono il consenso.

  1. Se ci sono figlie o figli minorenni comuni o affini, o maggiorenni in situazione di disabilità a cui è stato affidato un intenso sostegno con poteri di rappresentanza, nessuno dei due coniugi può, senza il consenso dell’altro, espresso in un atto notarile, disporre dei diritti sull’abitazione in cui vive la famiglia da loro costituita, indipendentemente dal fatto che sia di proprietà esclusiva o comune, né dei mobili indispensabili di questa, o di trasportarli fuori da essa.
  2. L’assenso è richiesto anche, nelle circostanze descritte nel paragrafo precedente, quando l’altro coniuge si trova in una situazione di vulnerabilità.
  3. La persona che non ha dato il proprio consenso può agire in giudizio per richiedere la nullità dell’atto o la restituzione dei beni entro il termine di prescrizione di sei (6) mesi da quando ne è venuta a conoscenza.

Articolo 218. Autorizzazione giudiziaria.

  1. Uno dei coniugi può essere autorizzato giudizialmente, con un procedimento di volontaria giurisdizione, a consegnare un atto che richiede il consenso dell’altro coniuge se quest’ultimo è stato dichiarato giudizialmente assente, è una persona a cui è stato nominato un sostegno intenso con poteri di rappresentanza, è temporaneamente incapace di esprimere la propria volontà o se il suo rifiuto non è giustificato dall’interesse della famiglia.
  2. L’atto concesso con autorizzazione giudiziaria è esecutivo nei confronti dell’altro coniuge.

Articolo 219. Responsabilità solidale.

  1. I coniugi rispondono in solido degli obblighi contratte da uno di loro per i bisogni ordinari della famiglia o per il mantenimento e l’educazione delle figlie e dei figli, secondo le disposizioni dell’articolo 215 del presente Codice.
  2. Chi ha contribuito con i propri beni al soddisfacimento di tali esigenze ha diritto a essere rimborsato in base al regime patrimoniale.
  3. Al di fuori di questi casi, e a meno che il regime patrimoniale non preveda diversamente, nessuno dei due coniugi risponde degli obblighi dell’altro.

Articolo 220. Attribuzione preferenziale dei beni domestici in caso di morte.

  1. Alla morte di uno dei coniugi, gli indumenti, i mobili di valore essenzialmente affettivo e gli altri beni che costituiscono la massa domestica comune vengono consegnati al coniuge superstite, senza essere imputati alla sua quota ereditaria.
  2. I gioielli, gli oggetti artistici, gli oggetti storici, gli oggetti legati alla fede e altri oggetti di straordinario valore non sono compresi tra gli effetti domestici.

SEZIONE SECONDA

Patti matrimoniali

Articolo 221. Oggetto.

  1. Prima della celebrazione del matrimonio, i futuri coniugi possono stipulare accordi che hanno come oggetto:
  2. a) l’inventario e la valutazione dei beni che ciascuno porta con sé nel matrimonio;
  3. b) l’enumerazione dei debiti;
  4. c) le donazioni fatte tra loro, che hanno effetto solo se il matrimonio viene formalizzato;
  5. d) i doni ricevuti in occasione del matrimonio, a meno che non sia per uno dei due;
  6. e) l’opzione che loro determinano per uno dei regimi economici matrimoniali previsti dal presente Codice; e
  7. f) altre disposizioni di contenuto non patrimoniale.
  8. Qualsiasi altro accordo di contenuto patrimoniale fuori da quelli previsti nel paragrafo precedente è nullo.

Articolo 222. Periodo di scadenza.

L’efficacia degli accordi patrimoniali dipende dalla formalizzazione del matrimonio entro un periodo non superiore a sei (6) mesi dalla registrazione degli stessi.

Articolo 223. Forma.

  1. I patti matrimoniali sono stipulati in un atto notarile e producono effetti tra i coniugi solo a partire dalla formalizzazione del matrimonio e finché il matrimonio non viene annullato.
  2. Il regime economico scelto dalla coppia è opponibile a terzi a partire dalla sua registrazione a margine del registro di matrimonio.

Articolo 224. Modifica o sostituzione del regime patrimoniale tra coniugi.

  1. Dopo la formalizzazione del matrimonio, il regime economico matrimoniale adottato può essere modificato o sostituito di comune accordo dai coniugi tutte le volte che lo ritengano opportuno.
  2. Tale accordo può essere concesso dopo un (1) anno di applicazione del regime inizialmente adottato, sia esso convenzionale o legale, per mezzo di un atto pubblico.
  3. Affinché la modifica o la sostituzione del regime economico matrimoniale produca effetti nei confronti dei terzi, deve essere trascritta nel registro dei matrimoni.
  4. I creditori precedenti alla modifica del regime economico matrimoniale che subiscono un danno per questo motivo possono far dichiarare che tale modifica non è esecutiva nei loro confronti entro il termine di prescrizione di un (1) anno, a partire dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza.

Articolo 225. Risoluzione dei patti matrimoniali per mutuo dissenso.

  1. I coniugi, con atto notarile di mutuo dissenso, possono, dopo la sua stipula, sciogliere i patti matrimoniali precedentemente adottati.
  2. In tal caso, il regime stabilito dal presente Codice si applica al regime economico matrimoniale del loro matrimonio in via suppletiva.
  3. Le regole stabilite nell’articolo precedente sono applicabili, a seconda dei casi, al dissenso reciproco.

CAPITOLO V
IL REGIME DI COMUNIONE DEI BENI TRA CONIUGI
SEZIONE PRIMA

La natura dei beni

Articolo 226. Carattere suppletivo.

In mancanza di un riferimento esplicito nei patti matrimoniali al regime economico matrimoniale a cui i coniugi decidono di aderire, o se questi sono inefficaci, essi sono soggetti, fin dalla formalizzazione del matrimonio, al regime di comunione dei beni disciplinato nel presente Capitolo.

Articolo 227. Beni comuni.

Ai fini del regime stabilito nell’articolo precedente, si considerano beni comuni i seguenti:

  1. a) gli stipendi, pensioni o altri tipi di reddito che entrambi i coniugi o uno di loro ottiene durante il matrimonio, come prodotto del lavoro o della previdenza sociale;
  2. b) i beni, i diritti, i contributi, le azioni, le partecipazioni societarie, acquisiti a titolo oneroso durante il matrimonio a spese del patrimonio comune, siano essi acquisiti per la comunità o per uno dei coniugi, compresi i terreni e gli altri beni agro-zootecnici;
  3. c) gli utili o i dividendi derivanti dalla partecipazione in una società commerciale;
  4. d) i frutti, i redditi o gli interessi percepiti o maturati durante il matrimonio dai beni comuni o dai beni propri di ciascun coniuge;
  5. e) i crediti e le indennità che sono surrogate ad altri beni di natura comune;
  6. f) beni acquisiti dopo la cessazione della comunione dei beni, se il diritto di incorporarli nella comunione dei beni è stato acquisito a titolo oneroso durante la comunione dei beni;
  7. g) i beni acquistati a titolo oneroso durante la comunione in virtù di un atto viziato da nullità relativa o annullabilità, confermato dopo lo scioglimento della comunione;
  8. h) i beni originariamente detenuti in comune che tornano al patrimonio comune in virtù della nullità, risoluzione, rescissione o revoca di un atto giuridico;
  9. i) il risultato dello sfruttamento economico della creazione intellettuale; e
  10. j) i beni incorporati per accessione al patrimonio comune, fatta salva l’indennità dovuta al coniuge per il valore dei miglioramenti o degli acquisti effettuati con i propri beni.

Articolo 228. Presunzione del carattere comune dei beni.

  1. I beni dei coniugi si presumono in comunione fino a quando non si dimostra che appartengono a uno solo di loro.
  2. La dichiarazione da parte dei coniugi del carattere separato di un bene non riguarda i terzi.
  3. Affinché la natura proprietaria dei beni iscritti nei pubblici registri, acquistati in regime di comunione dei beni con denaro di uno solo dei coniugi, sia opponibile ai terzi, è necessario che tale circostanza sia indicata nell’atto di acquisto, determinandone l’origine, con il consenso dell’altro coniuge.

Articolo 229. Beni propri.

  1. I beni di ciascuno dei coniugi sono di loro proprietà:
  2. a) quelli acquisiti prima del matrimonio per qualsiasi motivo;
  3. b) quelli acquisiti durante il matrimonio per eredità, lascito o altro titolo oneroso, anche se acquisiti congiuntamente da entrambi i coniugi; nel caso di donazioni e lasciti a titolo oneroso, l’importo degli oneri si deduce quando sono stati sostenuti dal patrimonio comune;
  4. c) quelli acquisiti durante il matrimonio mediante permuta, surrogazione reale o qualsiasi altra sostituzione di un bene proprio;
  5. d) quelli acquistati con denaro proprio;
  6. e) quelli che erano originariamente propri e che tornano di proprietà del coniuge in seguito a nullità, risoluzione, rescissione o revoca di un atto giuridico;
  7. f) somme riscosse da rate scadute, durante il matrimonio, che corrispondono a un importo o a un credito costituito a suo favore prima del matrimonio e pagabile in un certo numero di rate;
  8. g) quelli per uso personale esclusivo
  9. h) quelli a uso esclusivo di uno dei coniugi in ragione della sua arte, professione o commercio, anche se acquistati a spese del patrimonio comune, fatto salvo il diritto al rimborso;
  10. i) quelli ottenuti a titolo di risarcimento danni e di indennizzo per i danni arrecati alla persona di uno dei coniugi o ai suoi beni;
  11. j) i diritti di proprietà intellettuale inerenti al creatore;
  12. k) quelli incorporati per adesione nella propria proprietà, senza pregiudizio dell’indennizzo ricevuto dalla comunità per il valore delle migliorie apportate con denaro proprio; e
  13. l) le indennità percepite alla morte dell’altro coniuge, comprese quelle derivanti da un contratto di assicurazione, fatto salvo, in questo caso, il risarcimento dovuto alla comunità per i premi pagati con denaro di questa.
  14. I terreni e gli altri beni agro-zootecnici acquisiti in una delle circostanze previste nel presente articolo, che sono applicabili a lui, sono anche considerati come beni propri.

Articolo 230. Designazione del beneficiario nei conti di risparmio con saldi comuni.

Nei libretti di risparmio individuali i cui fondi appartengono alla comunione dei beni tra coniugi, il titolare può designare un beneficiario in caso di morte secondo le regole stabilite per le norme sul risparmio dalla legislazione bancaria e dal Codice Civile.

SEZIONE SECONDA

Sugli oneri e gli obblighi della comunione dei beni tra coniugi

Articolo 231. Oneri e obblighi matrimoniali.

I seguenti sono oneri e obblighi matrimoniali:

  1. a) le spese sostenute per l’amministrazione e il mantenimento della famiglia e per la cura, l’istruzione e la formazione completa delle figlie e dei figli comuni o di ciascuno di essi;
  2. b) gli alimenti che uno dei due coniugi è obbligato a versare per legge;
  3. c) le spese per le piccole riparazioni e la manutenzione di beni di proprietà di ciascuno dei coniugi ma di uso e godimento comune;
  4. d) riparazioni maggiori o minori dei beni comuni;
  5. e) tutti i debiti contratti durante il matrimonio da uno dei due coniugi per il sostentamento delle responsabilità e degli obblighi matrimoniali, a meno che non sia necessario il consenso di entrambi i coniugi per contrarre tali debiti; e
  6. f) le spese per l’acquisto, la detenzione e il godimento dei beni comuni, nonché dei beni propri se goduti da entrambi i coniugi.

Articolo 232. Spese urgenti e necessarie.

Per le spese urgenti e necessarie, anche se straordinarie, è sufficiente l’approvazione di uno solo dei coniugi.

Articolo 233. Responsabilità per i debiti.

  1. I coniugi rispondono con i loro beni comuni dei debiti contratti da entrambi durante il matrimonio o da uno solo di essi con il consenso dell’altro.
  2. Se ciò non è sufficiente, essi rispondono in parti uguali con i propri beni.
  3. Il pagamento dei debiti contratti da uno dei coniugi prima del matrimonio non costituisce un onere per i beni della comunità coniugale.

Articolo 234. Diritto alla restituzione o al rimborso.

  1. Il coniuge che ha contribuito con i propri beni a spese o pagamenti che sono a carico della comunione dei beni ha il diritto di essere rimborsato per il loro valore a spese della comunione dei beni.
  2. A tal fine, si applicano le norme del Codice Civile sul diritto al rimborso o alla restituzione.

Articolo 235. Obblighi extracontrattuali.

Gli obblighi extracontrattuali di un coniuge, derivanti dai suoi atti a favore della comunità coniugale o nell’amministrazione dei beni comuni sono responsabilità e a carico della comunità, a meno che il fattore che attribuisce tale responsabilità non sia interamente attribuibile al coniuge debitore.

Articolo 236. Responsabilità per i propri atti a danno della comunità coniugale.

  1. Se uno dei coniugi compie atti a danno dei diritti dell’altro o preleva dai beni comuni una somma per pagare i propri debiti o per trarne un vantaggio individuale, è tenuto a restituirla e diventa debitore della comunità coniugale per l’ammontare del danno causato.
  2. Il coniuge leso può intraprendere un’azione legale per tutelarsi da atti compiuti a suo danno dall’altro coniuge.

SEZIONE TERZA

Amministrazione e disposizione dei beni della comunità coniugale

Articolo 237. Uguaglianza dei coniugi nell’amministrazione e nella disponibilità dei beni comuni.

  1. Entrambi i coniugi hanno uguali diritti e obblighi per quanto riguarda l’amministrazione dei beni comuni.
  2. Entrambi possono compiere atti di amministrazione e di acquisizione di beni che per loro natura sono destinati all’uso o al consumo ordinario della famiglia.

Articolo 238. Disponibilità dei beni comuni da parte di uno dei coniugi con l’autorizzazione dell’altro.

Nessuno dei due coniugi può compiere atti di proprietà sui beni della comunione coniugale senza l’autorizzazione dell’altro, a eccezione di quelli di rivendicazione per la comunione.

Articolo 239. Disposizioni per testamento.

  1. Ciascuno dei coniugi può disporre per testamento, a titolo di legato o di eredità, della metà dei beni comuni.
  2. Una disposizione testamentaria di un bene comune produce tutti i suoi effetti se viene annessa all’eredità del testatore.
  3. In caso contrario, si riterrà che il bene sia stato lasciato in eredità al valore che aveva al momento del decesso.

Articolo 240. Obbligo di fornire informazioni sulla situazione economica.

I coniugi devono informarsi reciprocamente e periodicamente sulla situazione e sui redditi di ogni loro attività economica.

Articolo 241. Nullità degli atti di amministrazione e di disposizione dei beni comuni da parte di uno solo dei coniugi.

  1. Se per il compimento di un atto di amministrazione o di disposizione di determinati beni è necessaria l’autorizzazione di uno dei coniugi e tale autorizzazione viene omessa, tali atti possono essere dichiarati nulli su richiesta del coniuge danneggiato o, in caso di morte, dei suoi eredi.
  2. Se uno dei coniugi rifiuta irragionevolmente o non è in grado di dare l’autorizzazione, l’altro ha il diritto di chiederla in tribunale, a condizione che sia considerata nell’interesse della famiglia o a beneficio dei beni comuni.

Articolo 242. Non opponibilità per frode.

Gli effetti giuridici derivanti da atti compiuti da uno di essi nei limiti dei suoi poteri allo scopo di frodarlo non possono essere invocati contro l’altro coniuge.

Articolo 243. Amministrazione dei beni comuni in caso di assenza.

L’amministrazione dei beni comuni in caso di assenza, dichiarata giudizialmente, si svolge in conformità alle disposizioni che regolano questo istituto nel Codice civile.

Articolo 244. Supplenza del Codice Civile.

Per tutto quanto non previsto dal presente Codice in materia di comunione dei beni tra coniugi, si applicano, a seconda dei casi, le norme sulla comproprietà per quote previste dal Codice Civile.

SEZIONE QUARTA

Scioglimento e liquidazione della comunione dei beni tra coniugi

Articolo 245. Estinzione della comunione dei beni tra coniugi e suoi effetti.

  1. La comunione dei beni si estingue per le stesse cause di estinzione del matrimonio, per la sua dichiarazione di nullità, per l’accordo tra i coniugi di modificare o sostituire il regime matrimoniale concordato o per la separazione legale dei beni.
  2. I beni comuni sono divisi in parti uguali tra i coniugi o, in caso di morte o di presunzione giudiziale di morte, tra il superstite e gli eredi del defunto.
  3. Quando il vincolo matrimoniale si estingue per nullità, il coniuge che con la sua malafede ha causato questa causa non può partecipare ai beni della comunità matrimoniale.

Articolo 246. La rottura della convivenza affettiva come causa di estinzione della comunione matrimoniale.

  1. La cessazione della comunione dei beni tra coniugi è una causa di estinzione della comunione dei beni tra coniugi anche quando i coniugi interrompono la loro convivenza affettiva.
  2. Tale estinzione si intende a partire dalla data in cui viene provata, per via giudiziaria, la rottura della vita affettiva della coppia, quando questa non coincide con la data di estinzione legale del matrimonio.

Articolo 247. Effetti della dichiarazione giudiziale di presunzione di morte sulla comunione dei beni tra coniugi.

Se il matrimonio si estingue per effetto di una dichiarazione giudiziale di presunzione di morte di uno dei coniugi e, ai sensi dell’articolo 271 del presente Codice, il coniuge dichiarato morto presunto compare senza che la comunione dei beni tra i coniugi sia stata liquidata, il regime si considera ristabilito se entrambi i coniugi decidono, in presenza dell’ufficiale di stato civile, che il matrimonio deve continuare a esistere.

  1. Il coniuge presunto morto può esercitare i diritti e le azioni che gli spettano nei confronti degli eredi apparenti, secondo le disposizioni del Codice Civile.
  2. La liquidazione della comunione dei beni effettuata a causa della dichiarazione giudiziale di morte di uno dei coniugi è considerata valida.

Articolo 248. Separazione giudiziale dei beni durante la durata del matrimonio.

  1. La separazione giudiziale dei beni può essere richiesta da uno dei coniugi:
  2. a) se la cattiva gestione dell’altro comporta il pericolo di perdere il suo eventuale diritto ai beni comuni;
  3. b) nei casi di discriminazione e violenza domestica; e
  4. c) se, a causa della disabilità di uno dei coniugi, viene nominata una terza persona come sostegno intensivo con potere di rappresentanza.
  5. Una volta ordinata la separazione dei beni comuni, ciascuna parte rimane proprietaria dei beni che le corrispondono e ad essi si applicano le norme sul regime di separazione dei beni.

Articolo 249. Esclusione dell’azione di surrogazione.

L’azione di separazione giudiziale dei beni, durante la durata del matrimonio, non può essere proposta dai creditori del coniuge attraverso l’azione surrogatoria riconosciuta dal Codice Civile.

Articolo 250. Rimborsi.

Una volta estinti i beni comuni coniugali, si procederà alla loro liquidazione e, a tal fine, si determinerà l’importo della compensazione finanziaria dovuta dalla comunità coniugale a ciascun coniuge e quella dovuta da ciascuno di loro alla comunità.

Articolo 251. Casi di rimborso.

  1. I beni della comunità coniugale devono compensare economicamente il coniuge se ha beneficiato a scapito dei propri beni, e il coniuge deve compensare economicamente la comunità se ha beneficiato a scapito dei beni della comunità.
  2. Se durante l’esistenza della comunione dei beni uno dei coniugi ha alienato i propri beni a titolo oneroso senza investire il prezzo ottenuto, si presume, in assenza di prova contraria, che il ricavato sia andato a beneficio della comunità.

Articolo 252. Rinuncia ai diritti della comunità matrimoniale.

  1. Ciascuno dei coniugi, dopo la cessazione del vincolo matrimoniale, può rinunciare in tutto o in parte ai propri diritti sui beni della comunione, a condizione che ciò non comporti un pregiudizio per le figlie e i figli minorenni o maggiorenni ai quali è stato nominato un intenso sostegno con poteri di rappresentanza, di entrambi o di uno dei coniugi.
  2. La rinuncia viene effettuata con atto notarile o davanti al giudice che si occupa della procedura di liquidazione.

Articolo 253. Inventario e valutazione dei beni per via giudiziaria.

  1. Se, non essendoci un accordo tra le parti per la liquidazione dei beni della comunione nel modo previsto dall’articolo 245 del presente Codice, è necessario procedere alla loro liquidazione giudiziale, questa deve essere effettuata in conformità al Codice di Procedura giudiziaria.
  2. Se il matrimonio è cessato per divorzio o annullamento, o comunque se non è trascorso più di un anno dalla morte del coniuge, l’inventario e la valutazione dei beni saranno effettuati sulla base del valore che avevano alla data di cessazione del matrimonio.
  3. Se è trascorso più di un anno dal decesso, l’inventario e la valutazione dei beni vengono effettuati sulla base del loro valore alla data della liquidazione.
  4. Una volta effettuata la valutazione, vengono dedotte le obbligazioni pendenti e il resto viene distribuito nella proporzione indicata all’articolo 245 del presente Codice.

Articolo 254. Modi per procedere alla liquidazione dei beni della comunione.

  1. La liquidazione dei beni della comunione dei coniugi in seguito a divorzio, morte o dichiarazione giudiziale di presunzione di morte, può essere effettuata privatamente o mediante accordo di mediazione extragiudiziale e, se del caso, mediante atto notarile o omologazione davanti al tribunale.
  2. Se c’è un conflitto, viene risolto per via giudiziaria.
  3. La liquidazione dei beni acquisiti fino al momento della dichiarazione di nullità del matrimonio avviene sempre per via giudiziaria.

Articolo 255. Decorso del tempo.

  1. Trascorso un (1) anno dalla cessazione del matrimonio per divorzio o dalla dichiarazione di inefficacia senza che sia stata avviata, giudizialmente o extragiudizialmente, la liquidazione dei beni della comunione, e fatte salve le disposizioni sull’attribuzione preferenziale dei beni comuni, ciascun coniuge rimane l’unico proprietario dei beni mobili di proprietà comune di cui ha mantenuto il possesso dalla cessazione del matrimonio.
  2. Se entrambi gli ex coniugi rimangono in possesso congiunto dei beni mobili, si applicano le leggi sulla comproprietà per quote disciplinate dal Codice Civile.

Articolo 256. Attribuzione preferenziale dei beni comuni a favore del coniuge in situazione di disabilità.

Nella liquidazione della comunione dei beni tra coniugi, si terrà conto della situazione di disabilità dei coniugi ai fini dell’aggiudicazione dei beni acquisiti durante il matrimonio, al fine di assegnare a loro favore i beni comuni più favorevoli per il loro inserimento familiare, comunitario e sociale.

Articolo 257. Attribuzione preferenziale dei beni comuni necessari per l’educazione o lo sviluppo delle figlie e dei figli.

  1. Il tribunale, in sede di liquidazione dei beni comuni dei coniugi, può disporre che alcuni beni domestici di proprietà comune, che ritiene necessari o convenienti per la cura, l’educazione e lo sviluppo delle figlie e dei figli minorenni comuni o dei figli maggiorenni ai quali è stato affidato un sostegno intenso con poteri di rappresentanza, siano assegnati in proprietà in via preferenziale al coniuge alla cui tutela e cura unilaterale sono affidati.
  2. Se l’assegnazione di tali beni supera la quota del beneficiario nella liquidazione della comunione domestica, gli viene concesso il diritto di usufrutto su tale eccedenza, senza che l’altro coniuge conservi il suo diritto di proprietà su tale quota, a condizione che non disponga di altri beni simili.
  3. Il tribunale può altresì valutare l’opportunità, in presenza di figlie e figli minorenni o maggiorenni ai quali sia stato nominato un intenso sostegno con poteri di rappresentanza non comuni ai coniugi, e che siano sottoposti alla tutela e alla cura di uno dei coniugi, di vivere in una famiglia comune, ai fini dell’applicazione di quanto disposto nel paragrafo precedente.

Articolo 258. Attribuzione preferenziale dei beni comuni ottenuti per merito di uno dei coniugi.

Il tribunale può ordinare che alcuni beni comuni ottenuti per merito di lavoro od onorifici siano assegnati al coniuge a cui sono stati assegnati, a condizione che altre ragioni di maggiore importanza non consigliano diversamente.

Articolo 259. Assegnazione provvisoria dell’uso e del godimento dei beni e dei diritti in caso di morte di uno dei coniugi per il soddisfacimento di bisogni inderogabili.

  1. Quando il matrimonio si estingue per morte o per dichiarazione giudiziale di presunzione di morte, sia il coniuge superstite che le figlie e i figli minorenni, o i figli maggiorenni ai quali sia stato nominato un intenso sostegno con poteri di rappresentanza, hanno il diritto di continuare nell’uso e nel godimento dei beni comuni fino all’approvazione giudiziale delle operazioni di liquidazione.
  2. Il tribunale che conosce la situazione per la successione autorizza il coniuge superstite, nella misura necessaria, a ricevere il pagamento di somme corrispondenti al defunto o ai beni della comunione e ai quali, con riferimento a essa o al denaro contante facente parte dei beni lasciati, a far fronte alle proprie spese correnti e a quelle delle figlie e dei figli minorenni o maggiorenni ai quali è stato nominato un sostegno intensivo con poteri di rappresentanza, e a tal fine a prelevare le somme necessarie dai conti bancari del defunto o dai beni comuni del defunto.

Articolo 260. Liquidazione del regime economico del matrimonio nei casi di discriminazione e violenza.

Se è stata emessa una sentenza definitiva per atti di discriminazione e violenza domestica o ci sono fondati motivi per supporla durante la durata del matrimonio, al momento della liquidazione dei beni comuni, l’aggressore perde il diritto alla quota a lui corrispondente, in base alla valutazione del tribunale della violenza esercitata e delle sue conseguenze.

Articolo 261. Terreni e altri beni agricoli e zootecnici.

Se la liquidazione della comunione dei beni tra coniugi riguarda terreni e altri beni agricoli e zootecnici, deve essere effettuata tenendo conto della legislazione vigente in materia e rispettando i requisiti ivi previsti, in conformità ai principi disciplinati nel presente Codice.

Articolo 262. Norme per la liquidazione dei beni della comunione in presenza di un’impresa familiare costituita con i beni comuni dei coniugi.

  1. Se l’impresa familiare è costituita interamente con i beni comuni dei coniugi, al momento della liquidazione dei beni della comunione, si può provvedere al mantenimento della sua integrità o alla sua liquidazione, secondo le disposizioni dello statuto, fatto salvo il diritto di rimborso nei casi appropriati.
  2. Nel caso in cui l’impresa sia costituita con la partecipazione di altre persone, familiari o meno, la frazione di questa totalità che corrisponde a un conferimento con beni comuni provenienti dal matrimonio deve essere liquidata alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
  3. Ai fini del presente Codice, per impresa familiare si intende qualsiasi organizzazione economica destinata all’esercizio stabile e duraturo di un’attività di produzione di beni e di prestazione di servizi, in cui una parte essenziale del patrimonio appartiene ai coniugi o alla coppia affettiva di fatto, o ai parenti, che partecipano all’amministrazione e alla gestione dell’impresa, che costituisce il principale sostegno economico della famiglia.
  4. In ogni caso, gli aspetti relativi alla forma giuridica organizzativa adottata dall’impresa sono disciplinati dalla normativa vigente in materia commerciale e societaria.

CAPITOLO VI

REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI

Articolo 263. Casi di separazione dei beni.

La separazione dei beni esiste tra i coniugi quando:

  1. a) lo concordano nei patti matrimoniali;
  2. b) i patti matrimoniali prevedono l’assenza di comunione dei beni tra i coniugi, senza specificare le norme che regolano i loro beni; e
  3. c) quando, durante la durata del matrimonio, l’estinzione e la liquidazione dei beni della comunione sono state ordinate dal tribunale, nei casi di cui all’articolo 248 del presente Codice.

Articolo 264. Registrazione della sentenza che dichiara la separazione giudiziale dei beni.

La copia autentica della decisione che dichiara la separazione giudiziale dei beni di cui all’articolo 248 del presente Codice è iscritta nel registro dei matrimoni e, ai fini della sua opponibilità ai terzi, nel registro corrispondente nei casi appropriati.

Articolo 265. Gestione dei beni.

  1. Nel regime di separazione dei beni, ciascuno dei coniugi conserva la libera amministrazione e disposizione dei propri beni.
  2. I beni propri sono quelli che ciascun coniuge possiede al momento della costituzione del regime e quelli che acquista successivamente, a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall’articolo 238 del presente Codice.
  3. Ognuno di loro è responsabile dei debiti contratti da lui o da lei, salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla responsabilità solidale.

Articolo 266. Prova della proprietà dei beni.

  1. Ciascuno dei coniugi può provare la proprietà esclusiva di un bene all’altro coniuge o a terzi con qualsiasi mezzo di prova consentito dalla Legge.
  2. I beni la cui proprietà esclusiva non può essere provata si presumono appartenere a entrambi i coniugi in base al regime di comproprietà per quote regolato dal Codice Civile.
  3. La divisione della comproprietà esistente tra i coniugi non è ammissibile se pregiudica l’interesse della famiglia.

CAPITOLO VII

REGIME MISTO

Articolo 267. Regime misto.

I coniugi possono concordare un regime patrimoniale che combini il regime economico matrimoniale della comunione dei beni e quello della separazione, indipendentemente dalla natura dei beni e dei diritti, fatte salve in ogni caso le disposizioni del presente Codice per ciascuno di loro.

CAPITOLO VIII
ESTINZIONE DEL MATRIMONIO
SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 268. Cause di estinzione del matrimonio.

Il vincolo matrimoniale si estingue con

  1. a) per la morte di uno dei due coniugi;
  2. b) dalla dichiarazione giudiziale della presunzione di morte di uno dei coniugi; oppure
  3. c) per divorzio.

Articolo 269. Prova dell’estinzione del matrimonio.

L’estinzione del vincolo matrimoniale è provata da:

  1. a) il certificato di morte di uno dei due coniugi rilasciato dall’ufficiale di Stato Civile competente;
  2. b) il certificato di nascita di uno dei due coniugi, con una nota rilasciata dall’ufficiale di Stato Civile competente, che attesti la dichiarazione giudiziale di presunzione di morte, come previsto dalla decisione giudiziaria emessa a tal fine dal tribunale competente;
  3. c) il certificato di divorzio rilasciato dall’ufficiale di Stato Civile presso il quale è stato registrato il divorzio;
  4. d) il certificato di matrimonio con annotazione di divorzio rilasciato dall’ufficiale di Stato Civile interessato; e
  5. e) qualsiasi altro mezzo di prova che porti indubbiamente a tale fine.

SEZIONE SECONDA

Dichiarazione giudiziale della presunzione di morte del coniuge

Articolo 270. Momento a partire dal quale si estingue il matrimonio.

La dichiarazione giudiziale della presunzione di morte di uno dei coniugi estingue il matrimonio dal momento in cui si è verificato l’evento che ha fatto presumere la morte o si è avuta l’ultima notizia della persona scomparsa, con gli effetti stabiliti dal Codice Civile.

Articolo 271. Effetti della comparsa della persona presunta morta.

  1. Se la persona dichiarata morta presunta compare o si ha la prova della sua esistenza dopo che la dichiarazione giudiziale di presunzione di morte è stata annullata dal tribunale, il matrimonio estinto per questo motivo diventa effettivo, a condizione che il coniuge presente non si sia risposato.
  2. Se il coniuge presente si è risposato, il matrimonio resta effettivo e lo stato civile della persona che compare è divorziato, con i relativi effetti.
  3. Se uno o entrambi i coniugi non vogliono mantenere il vincolo matrimoniale, questo deve essere sciolto con un procedimento di divorzio.

CAPITOLO IX
DIVORZIO
SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 272. Nullità della rinuncia.

Il divorzio è una delle cause di estinzione del matrimonio.

  1. E’ nulla la rinuncia di uno dei coniugi al diritto di chiedere il divorzio.

Articolo 273. Procedura.

  1. Il divorzio viene trattato da un notaio se c’è accordo tra i coniugi, per mezzo di un atto pubblico o di una decisione giudiziaria emessa nell’ambito della procedura di volontaria giurisdizione regolata dal Codice di Procedura giudiziaria.
  2. Se non c’è accordo, si procederà con un procedimento contenzioso davanti al tribunale competente.

Articolo 274. Effetti.

  1. Il divorzio produce i seguenti effetti tra i coniugi:
  2. a) l’estinzione del matrimonio esistente;
  3. b) l’estinzione del regime patrimoniale concordato; e
  4. c) l’estinzione del diritto di successione intestata e dello status di erede specialmente protetto.
  5. Una sentenza di divorzio emessa all’estero da un tribunale competente o l’atto pubblico che la attua in conformità alle leggi di Cuba o di un paese straniero, tra persone cubane, cubane e straniere o straniere, sarà valida a Cuba, a condizione che la rappresentanza consolare cubana nel paese in cui è stata concessa certifichi che il divorzio è stato motivato e risolto in conformità alle leggi di tale paese.

Articolo 275. Alimenti per l’ex coniuge in situazione di vulnerabilità.

  1. Se i coniugi hanno convissuto per più di un anno o hanno avuto figli insieme, prima o durante il matrimonio, la sentenza del tribunale o l’atto notarile stabiliscono una fornitura di alimenti a favore di uno di loro nei seguenti casi:
  2. a) se non svolge un’attività lavorativa e non dispone di altri mezzi di sostentamento, una fornitura di natura provvisoria corrisposta dall’altro coniuge per un periodo di un anno, se non vi sono figlie e figli minorenni sotto la sua tutela e assistenza unilaterale o figli maggiorenni ai quali è stato nominato un assistente di sostegno intenso con poteri di rappresentanza;
  3. b) se ci sono figlie e figli comuni, la pensione è fissata per un periodo di tempo ragionevole per consentire al beneficiario di ottenere un’occupazione remunerativa; e
  4. c) se, a causa dell’invalidità, dell’età, della malattia o di un altro handicap insormontabile, non è in grado di lavorare e, inoltre, non dispone di altri mezzi di sostentamento o ne dispone in misura insufficiente; in tal caso gli alimenti vengono mantenuti finché persiste l’handicap.
  5. Oltre alle cause previste dall’articolo 39 del presente Codice, gli alimenti all’ex coniuge in situazione di vulnerabilità cessa allo scadere dei termini di cui al presente articolo, oppure quando l’ex coniuge si è risposato o ha costituito un’unione affettiva di fatto organizzata e registrata.

Articolo 276. Compenso economico per la dedizione al lavoro domestico e di cura.

Oltre alle disposizioni dell’articolo precedente, il coniuge che si è dedicato al lavoro domestico e di cura ha diritto a chiedere un risarcimento economico per compensare la situazione patrimoniale svantaggiosa in cui si trova dopo il divorzio perché non ha svolto alcuna attività remunerata o redditizia durante il matrimonio.

  1. Nel determinare tale compenso si tiene conto, se del caso, anche del periodo di tempo in cui i coniugi hanno precedentemente convissuto in unione affettiva di fatto.

SEZIONE SECONDA

Divorzio giudiziario

Articolo 277. Legittimazione ed esercizio dell’azione di divorzio.

  1. Il divorzio può essere concesso giudizialmente di comune accordo tra i coniugi o su richiesta di uno di essi.
  2. Le persone in situazione di disabilità possono intentare l’azione da sole, a tal fine possono essere assistite dagli ausiliari designati.
  3. Nel caso in cui sia stato nominato un supporto intenso con poteri di rappresentanza, questi può intentare l’azione secondo le disposizioni del Codice Civile.

Articolo 278. Audizione di bambine, di bambini o adolescenti nei procedimenti di divorzio.

Nei procedimenti di divorzio, il tribunale, con l’assistenza di équipe multidisciplinari, ascolta i bambini o gli adolescenti, in base alla loro capacità e alla loro progressiva autonomia, nel rispetto del loro migliore interesse, ai fini pertinenti.

Articolo 279. Imprescrittibilità dell’azione.

L’azione di divorzio può essere effettuata in qualsiasi momento finché sussiste la situazione che l’ha originata.

Articolo 280. Pronunce nella decisione giudiziaria che ordina il divorzio.

  1. Nell’istanza di scioglimento del vincolo matrimoniale si chiede di pronunciarsi, ove opportuno, su:

(a) la responsabilità genitoriale, la tutela e la cura, il regime di comunicazione familiare e gli alimenti nei confronti delle figlie e dei figli minorenni comuni, nati prima o durante il matrimonio;

  1. b) l’obbligo legale di provvedere agli alimenti e alle comunicazioni familiari nei confronti delle figlie e dei figli minorenni affini della famiglia comune della coppia, in caso di famiglie ricostituite, in conformità alle norme contenute nel presente Codice relative al regime giuridico delle madri e dei padri affini;
  2. c) l’obbligo di fornire gli alimenti al coniuge;
  3. d) l’obbligo di provvedere agli alimenti e alla comunicazione familiare nei confronti delle figlie e dei figli maggiorenni disabili;
  4. e) il diritto reale di vivibilità dell’abitazione in cui la coppia risiedeva, come previsto dall’articolo 285 del presente Codice, se applicabile; e
  5. f) la cura degli animali da compagnia da parte di uno o di entrambi i coniugi, le modalità di detenzione da parte di colui che non è stato affidato, la condivisione degli oneri connessi alla loro cura, tenendo conto, in ogni caso, dell’interesse dei componenti della famiglia e del benessere dell’animale a prescindere da chi lo possiede e a chi è stato affidato per la sua cura.
  6. Nel caso di figlie o figli disabili o affetti da patologie che richiedono attenzione e cura, tali informazioni devono essere prese in considerazione nell’adozione di soluzioni ragionevoli, al fine di ponderare adeguatamente gli interessi legittimi delle persone coinvolte.

Articolo 281. Responsabilità genitoriale.

La titolarità e l’esercizio della responsabilità genitoriale è congiunta; ma può essere differita a favore della persona cui, a giudizio del Tribunale, può essere attribuita in via esclusiva quando lo richieda l’interesse superiore della bambina, del bambino o dell’adolescente, indicando i motivi per cui la priva o la sospende all’altro, o a entrambi, in tal caso si pronuncia anche sulla tutela o sull’affidamento, con l’intervento del Pubblico Ministero, secondo i principi che regolano i rapporti parentali nel presente Codice.

Articolo 282. Determinazione della tutela e dell’assistenza.

  1. Nel determinare la tutela e la curatela dei figli, il tribunale valuta l’opportunità che siano condivise, quando le circostanze lo determinano, o unilaterali a favore di uno dei titolari della responsabilità genitoriale.
  2. Ai fini delle disposizioni del paragrafo precedente, il tribunale si atterrà alle norme stabilite dal presente Codice in materia di rapporti parentali.

Articolo 283. Regime di comunicazione con la famiglia e le altre persone con legami affettivi nella tutela e nell’assistenza unilaterale.

  1. Il tribunale si adopera per stabilire un regime di comunicazione familiare con i titolari della responsabilità genitoriale con qualsiasi mezzo, compresi quelli elettronici, nel rispetto dell’interesse superiore della figlia o del figlio.
  2. Nei casi in cui è richiesto, qualunque sia il regime di affidamento e cura stabilito, si tiene conto anche del diritto delle figlie e dei figli minorenni di mantenere relazioni personali con nonne, nonni e altri parenti o persone con cui hanno un legame affettivo che lo giustifichi.
  3. La decisione giudiziaria che stabilisce il regime di comunicazione familiare è conforme alle disposizioni degli articoli da 156 a 162 del presente Codice.

Articolo 284. Alimenti per i figli.

  1. L’importo degli alimenti da versare in ciascun caso, il luogo e la data di pagamento e la valuta in cui devono essere versati sono stabiliti nella decisione giudiziaria di divorzio.
  2. Il mantenimento delle figlie e dei figli è un obbligo dei titolari della responsabilità genitoriale finché sono minorenni, o quando raggiungono la maggiore età e sono iscritti a un istituto di istruzione nazionale che rende difficile il loro impegno regolare in un lavoro retribuito.
  3. Allo stesso modo, i titolari della responsabilità genitoriale sono responsabili del mantenimento delle figlie e dei figli maggiorenni in situazione di disabilità ai quali è stato assegnato un sostegno intensivo con poteri di rappresentanza, anche quando sono collocati in un istituto assistenziale, educativo o sanitario.

Articolo 285. Attribuzione del diritto reale di abitazione rispetto alla casa in cui risiedeva la coppia sposata.

  1. Il diritto reale di abitazione rispetto all’abitazione in cui risiedevano i coniugi, purché si tratti di un’abitazione di proprietà esclusiva di uno di loro, può essere attribuito a uno di loro nei seguenti casi:

(a) se ha la cura e l’affidamento unilaterale delle figlie e dei figli minorenni, o è stato nominato come sostegno intensivo per le figlie e per i figli adulti con disabilità, e non ha un’abitazione in proprietà o ad altro titolo che gli consenta di risiedervi; oppure

  1. b) se dimostra di aver bisogno di un alloggio e di non poterlo ottenere immediatamente, data la sua situazione di vulnerabilità in cui si trova.
  2. Il coniuge che ne ha diritto può chiedere che il termine per la concessione di tale diritto sia fissato, in base alle circostanze del caso, a partire dalla pronuncia della sentenza.
  3. Tale diritto sarà opponibile a terzi non appena registrato.

Articolo 286. Divieto di alienazione.

  1. Il coniuge interessato può chiedere al tribunale che l’abitazione non venga alienata per nessun motivo durante il periodo previsto senza il consenso esplicito di entrambi i coniugi.
  2. La decisione è efficace nei confronti dei terzi a partire dalla sua iscrizione nei registri, disposta d’ufficio dal tribunale.

Articolo 287. Estinzione del diritto reale di abitazione.

  1. Il diritto reale di abitazione si estingue:
  2. a) alla scadenza del termine fissato dal tribunale;
  3. b) per un cambiamento delle circostanze prese in considerazione per la sua definizione; o
  4. c) dal verificarsi di atti di violenza da parte del beneficiario nei confronti del proprietario dell’abitazione, fatti salvi gli altri componenti della famiglia in situazione di vulnerabilità per i quali è stato riconosciuto il diritto reale di abitazione.
  5. L’estinzione del diritto reale di abitazione e del divieto di alienazione dell’abitazione comporta la cancellazione dell’iscrizione anagrafica, su richiesta dell’interessato.

Articolo 288. Surrogazione legale sul bene locato.

  1. Nel caso di un immobile locato, il coniuge di cui all’articolo 285 del presente Codice, che non sia il locatario, ha diritto per surrogazione legale a continuare nel contratto di locazione fino alla scadenza del contratto.
  2. In tali circostanze, egli rimane vincolato al pagamento e alle garanzie che erano state originariamente costituite nel contratto, a meno che non sia previsto diversamente da un’ordinanza del tribunale.
  3. Le norme contenute nel presente articolo non si applicano in caso di locazione di beni immobili da parte dello Stato.

Articolo 289. Misure da adottare nel corso del procedimento di divorzio.

Nei provvedimenti da adottare nel corso del processo di divorzio per quanto riguarda l’affidamento e la cura e il regime di comunicazione familiare delle figlie e dei figli maggiorenni nati prima o durante il matrimonio, gli alimenti per loro e per il coniuge, se del caso, e quelli relativi alla comunione dei beni tra coniugi, se del caso, si osservano le norme previste dal presente Codice.

Articolo 290. Modifica delle misure previste nella decisione giudiziaria che ordina il divorzio.

Nel caso di cambiamento delle circostanze prese in considerazione per determinare le questioni relative alla responsabilità genitoriale, alla tutela e all’assistenza e al regime di comunicazione familiare durante il procedimento, o nella decisione giudiziaria che pone fine al procedimento di divorzio, è possibile richiederne la modifica secondo le modalità stabilite dal Codice di Procedura.

SEZIONE TERZA

Divorzio notarile

Articolo 291. Disposizione generale.

Il divorzio viene stipulato con atto notarile quando c’è un accordo reciproco tra i coniugi sullo scioglimento del vincolo matrimoniale, sulla responsabilità genitoriale, sull’affidamento e sulla cura, sul regime delle comunicazioni familiari e sugli eventuali alimenti, anche in presenza di figlie e figli minorenni.

  1. In mancanza dell’accordo di cui al paragrafo precedente, il divorzio sarà trattato in tribunale.
  2. Le norme contenute nel presente Codice sul divorzio giudiziale si applicano, se del caso, al divorzio notarile, in particolare alle disposizioni dell’articolo 278 sull’audizione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti e all’intervento del pubblico ministero in tali casi.

Articolo 292. Divorzio in proprio e per delega.

  1. I coniugi chiedono congiuntamente, a nome proprio, lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
  2. In casi eccezionali e per motivi che giustificano l’impossibilità dei coniugi di comparire congiuntamente per via notarile, uno di loro può essere rappresentato da un procuratore, investito di poteri per mezzo di un atto pubblico di procura o per mezzo di un avvocato, previa stipula di un contratto di servizi legali.

Articolo 293. Accordi sul divorzio.

  1. L’atto notarile di divorzio è direttamente e immediatamente esecutivo a tutti gli effetti di legge a partire dalla sua data e, se del caso, contiene gli accordi dei coniugi sui seguenti aspetti:
  2. a) lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
  3. b) la determinazione dell’affidamento e della cura delle figlie e dei figli di entrambi i coniugi, nati prima o durante il matrimonio, con particolare riferimento alla forma concordata e alle sue particolarità;
  4. c) la determinazione del regime di comunicazione familiare secondo le norme previste dal presente Codice, tenendo conto anche del diritto delle figlie e dei figli minorenni di comunicare e relazionarsi personalmente con le nonne, i nonni e altri parenti o persone con cui hanno legami affettivi;
  5. d) qualsiasi altro aspetto dell’esercizio della responsabilità genitoriale;
  6. e) la determinazione dell’importo degli alimenti da versare alle figlie e ai figli minorenni o ai figli maggiorenni che frequentano un istituto di istruzione nazionale e che hanno difficoltà a svolgere regolarmente un’attività lavorativa, o ai figli maggiorenni disabili, nonché l’importo da versare all’ex coniuge, in base alle circostanze, nonché la valuta, il luogo e la data del pagamento;
  7. f) le clausole di liquidazione del regime economico matrimoniale dei coniugi, se applicabili;
  8. g) il diritto reale di alloggio dell’abitazione in cui risiedeva la coppia sposata, come previsto dall’articolo 285 del presente Codice, se applicabile; e
  9. h) la determinazione della cura degli animali da compagnia da parte di uno o di entrambi i coniugi, il modo in cui colui al quale non sono stati affidati può tenerli, la distribuzione degli oneri connessi alla loro cura, tenendo conto, in ogni caso, dell’interesse dei componenti della famiglia e del benessere dell’animale, indipendentemente da chi li possiede e a chi sono stati affidati per la loro cura.
  10. Per quanto riguarda le figlie e i figli minorenni imparentati che fanno parte del nucleo familiare comune della coppia, in caso di famiglie ricostituite, il patto è conforme alle disposizioni del presente Codice relative al regime giuridico delle madri e dei padri affini.
  11. Nel caso di figlie e figli disabili o affetti da patologie che richiedono cure e attenzioni, tali informazioni vengono prese in considerazione nell’adozione di soluzioni ragionevoli, al fine di ponderare adeguatamente gli interessi legittimi delle persone coinvolte.

Articolo 294. Rinvio della liquidazione dei beni della comunione matrimoniale.

Ogni atto notarile di divorzio contiene le avvertenze legali relative alla liquidazione della comunione dei beni tra i coniugi se il regime economico matrimoniale stabilito fosse stato questo, nel caso in cui gli ex coniugi declinino espressamente il loro diritto a farlo nell’atto stesso.

  1. Applicazione da parte del notaio dell’equità e dei principi in materia di famiglia.
  2. Il notaio stabilisce se gli accordi proposti sono conformi all’equità e ai principi stabiliti in materia di famiglia nell’ordinamento giuridico cubano e alle norme di Diritto Internazionale applicabili, purché siano compatibili con i diritti riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica di Cuba.
  3. Allo stesso modo, per dare validità ai patti stabiliti dai coniugi, dovrà tenere conto dell’interesse delle figlie e dei figli minorenni e, nei casi in cui sia necessario, ascoltarli in base alla loro capacità e progressiva autonomia, nonché dei criteri delle équipe multidisciplinari e del parere del pubblico ministero.

Articolo 296. Modifica degli accordi di divorzio.

  1. Le modifiche degli accordi presi tra gli ex coniugi che si verificano dopo l’autorizzazione dell’atto pubblico di divorzio sono eseguite davanti al notaio che l’ha autorizzato o davanti a un altro notaio, purché, in ogni caso, non vi sia contraddizione tra gli ex coniugi.
  2. Se viene stipulato davanti a un altro notaio, spetta a quest’ultimo, entro settantadue (72) ore, autorizzare l’atto pubblico di modifica degli accordi e inviare una comunicazione al notaio addetto al protocollo dove è registrato l’atto pubblico di divorzio consensuale affinché lo registri a margine di tale atto.
  3. Per la convalida di tali accordi modificativi, il notaio terrà conto dei criteri previsti dall’articolo precedente.
  4. Se c’è un conflitto tra gli ex coniugi, il notaio si astiene dall’agire e lascia aperto il processo giudiziario.

CAPITOLO X
INEFFICACIA DEL MATRIMONIO
SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 297. Cause di inefficacia.

Il matrimonio è inefficace per:

  1. a) l’assenza di consenso o di vizi del consenso nelle parti contraenti;
  2. b) la presenza di uno dei divieti di cui agli articoli 205 e 206 del presente Codice; e
  3. c) il mancato rispetto dei requisiti formali previsti dalla legge.

Articolo 298. Supplenza del Codice Civile.

Per quanto non previsto nel presente Capitolo, si applicano le norme generali sull’inefficacia degli atti giuridici contenute nel Codice Civile.

SEZIONE SECONDA

Nullità assoluta del matrimonio

Articolo 299. Motivi di nullità del matrimonio.

I matrimoni contratti sono nulli:

  1. a) in violazione di uno dei divieti di cui agli articoli 205 e 206 del presente Codice;
  2. b) senza le formalità previste come requisito essenziale;
  3. c) per scopi diversi da quelli previsti dalla legge, da uno dei due coniugi; e
  4. d) mediante violenza nei confronti di uno dei due coniugi.

Articolo 300. Imprescrittibilità dell’azione di nullità.

L’azione per dichiarare la nullità del matrimonio è imprescrittibile e può essere proposta in qualsiasi momento dall’interessato o dal pubblico ministero.

SEZIONE TERZA

Nullità relativa del matrimonio

Articolo 301. Cause di annullamento del matrimonio.

I matrimoni contratti sono annullabili:

  1. a) con errore nell’identità delle persone o nelle loro qualità essenziali, o con frode, o con minaccia nei confronti di uno dei coniugi; oppure
  2. b) con la violazione di altre formalità che, senza il carattere di requisito essenziale, sono richieste dalla legge.

Articolo 302. Legittimazione ad agire per l’annullamento.

L’azione di nullità relativa deve essere proposta:

  1. a) al coniuge che ha subito l’errore, la frode o la minaccia; e.
  2. b) a uno dei due coniugi o al pubblico ministero, se il vizio di forma non può essere sanato d’ufficio.

Articolo 303. Termine per l’esercizio dell’azione di nullità.

L’azione di nullità relativa deve essere proposta entro sei (6) mesi dalla conoscenza dell’errore o della frode, o dalla cessazione della minaccia, o dalla formalizzazione del matrimonio nei casi previsti dalla lettera b) dell’articolo 301 del presente Codice.

SEZIONE QUARTA

Matrimonio putativo

Articolo 304. Matrimonio putativo.

  1. Il matrimonio nullo o annullabile produce effetti a favore delle figlie e dei figli comuni e del coniuge che ha agito in buona fede, se l’inefficacia è dovuta alla violazione dei divieti di cui all’articolo 205 e all’articolo 206, lettere b) e c), del presente Codice, o alla presenza di vizi di volontà in una delle parti contraenti.
  2. Se entrambi i coniugi hanno agito in malafede, il matrimonio non produce effetti giuridici a favore di nessuno dei due.
  3. Il coniuge agisce in malafede se, al momento della celebrazione del matrimonio, è a conoscenza dell’esistenza della causa di inefficacia o ne provoca l’esistenza.

CAPITOLO XI

STATO CONIUGALE

Articolo 305. Stati coniugali.

  1. In virtù del matrimonio, gli stati coniugali delle persone sono:
  2. a) non sposati, coloro che non hanno formalizzato il matrimonio, anche se sono in un’unione affettiva di fatto, strumentale o meno;
  3. b) sposati, coloro che hanno contratto matrimonio e non lo hanno sciolto;
  4. c) divorziati, coloro che hanno sciolto il matrimonio, e in caso di dichiarazione giudiziale di presunzione di morte, è soggetto alle disposizioni dei casi previsti dall’articolo 271 del presente Codice; oppure
  5. d) vedovi, che hanno estinto il matrimonio per morte di uno dei coniugi o per dichiarazione giudiziale di presunzione di morte.
  6. In caso di nullità del matrimonio, la persona conserva lo stato coniugale che aveva in precedenza.

TITOLO VII
UNIONE AFFETTIVA DI FATTO
CAPITOLO I

LA COSTITUZIONE, I REQUISITI E L’ATTUAZIONE DELL’UNIONE AFFETTIVA DI FATTO

Articolo 306. Ambito di applicazione.

  1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle unioni affettive di fatto tra due persone dotate di capacità giuridica, che condividono un progetto di vita in comune, di natura singolare, stabile e notoria, e da almeno due (2) anni.
  2. Affinché possano godere di tale protezione, devono essere autenticate o riconosciute giudizialmente, a seconda dei casi, e debitamente iscritte nel registro corrispondente.

Articolo 307. Costituzione.

L’unione affettiva di fatto è costituita dalla volontà dei suoi componenti, indipendentemente dalla sua strumentazione notarile, dal suo riconoscimento giudiziario o dalla sua iscrizione nel registro.

Articolo 308. Requisiti.

Affinché un’unione affettiva di fatto produca gli effetti giuridici previsti dal presente Codice, i suoi componenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:

  1. a) devono essere maggiorenni
  2. b) non essere legati da vincoli di parentela in linea diretta ascendente o discendente, o collaterale fino al terzo grado, salvo che si tratti di parenti affini;
  3. c) non essere sposati o mantenere un’altra unione affettiva simultanea di fatto, registrata in un atto notarile e registrata;
  4. d) mantenere un progetto di vita affettiva permanente in comune per almeno due (2) anni; e
  5. e) avere un comportamento nei confronti di terzi come una coppia con legami affettivo-familiari.
  6. Nel caso di una persona adottata, il requisito di cui alla lettera b) del paragrafo precedente deve essere soddisfatto anche nei confronti dei parenti biologici, anche se il legame giuridico con loro è stato interrotto.

Articolo 309. Notarizzazione.

  1. I componenti di un’unione affettiva di fatto possono ricorrere al processo notarile per richiederne l’accreditamento con atto notarile, a condizione che dimostrino di possedere tutti i requisiti previsti dal presente Codice all’articolo precedente, a tal fine devono utilizzare i mezzi di prova stabiliti dalla Legge.
  2. Anche l’esistenza di un’unione affettiva di fatto già estinta può essere autenticata ai fini dell’esercizio dei diritti riconosciuti dal presente Codice, a condizione che i componenti della coppia, di comune accordo, lo richiedano e che non siano trascorsi cinque (5) anni dalla sua estinzione.
  3. Dal giorno successivo a quello dell’autorizzazione, una copia dell’atto di notorietà sarà rilasciata d’ufficio, entro tre (3) giorni, al registro corrispondente ai fini della sua registrazione.

CAPITOLO II

ACCORDI DI CONVIVENZA

Articolo 310. Accordi di convivenza o accordi per lo sviluppo del progetto di vita comune.

  1. I componenti della coppia che formano un’unione affettiva di fatto accreditata con atto notarile possono stabilire lo status giuridico che regolerà i rapporti economici durante la convivenza e stabilire liberamente altri patti sulle basi o sulle regole del loro progetto di vita insieme, per mezzo di un atto pubblico notarile.
  2. Possono far parte di tali accordi, tra gli altri, i seguenti elementi
  3. a) il modo in cui i partner contribuiscono alle spese domestiche durante la loro convivenza;
  4. b) le modalità di assunzione dei debiti comuni;
  5. c) l’assegnazione della casa comune in caso di separazione;
  6. d) la divisione dei beni acquistati in comune in caso di rottura del progetto di vita comune; e
  7. e) qualsiasi altro accordo, di natura personale, sul modo in cui la coppia desidera sviluppare la propria vita insieme.

Articolo 311. Modifica e risoluzione degli accordi di convivenza.

  1. I patti possono essere modificati con l’accordo di entrambi i componenti, in qualsiasi momento, che viene stipulato per mezzo di un atto pubblico notarile.
  2. La rottura della convivenza per i motivi previsti dall’articolo 324 del presente Titolo estingue di diritto i patti di convivenza, con la conseguente estinzione degli effetti giuridici che il presente Codice riconosce all’unione affettiva di fatto.
  3. I patti destinati ad avere effetto dopo lo scioglimento avranno per la loro liquidazione il periodo di tempo previsto dai patti stessi o che può essere dedotto dalla loro natura.

Articolo 312. Nullità del processo di notorietà.

Il processo notarile di notorietà può essere annullato dal tribunale competente su richiesta dell’interessato o della Procura della Repubblica se viene dimostrata l’inosservanza dei requisiti previsti dall’articolo 308 del presente Codice, con la conseguente nullità dei patti di convivenza stipulati dai coniugi in un atto pubblico.

CAPITOLO III

RICONOSCIMENTO GIUDIZIARIO DELL’UNIONE AFFETTIVA DI FATTO

Articolo 313. Riconoscimento giudiziario dell’unione affettiva di fatto durante la vita dei due componenti la coppia.

  1. In caso di estinzione dell’unione affettiva di fatto che non sia stata precedentemente autenticata dal notaio e iscritta nel registro corrispondente, e in assenza di un accordo per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal presente Codice, qualsiasi dei suoi componenti con un interesse legittimo può intentare l’azione corrispondente per dimostrarne l’esistenza davanti al tribunale competente attraverso il processo stabilito dalla legge.
  2. L’azione deve essere intentata da uno qualsiasi di loro entro un periodo di prescrizione di cinque (5) anni, a partire dal giorno successivo a quello in cui l’unione è stata estinta.

Articolo 314. Riconoscimento giudiziario dell’unione affettiva di fatto dopo la morte di uno o di entrambi i componenti.

  1. In caso di morte o di presunzione giudiziale di morte di uno o di entrambi i componenti, il riconoscimento giudiziale dell’unione affettiva di fatto può essere richiesto, entro lo stesso termine previsto dall’articolo precedente, dal partner superstite o dagli eredi della persona deceduta o presunta tale.
  2. Il termine per l’esercizio dell’azione decorre dal giorno successivo a quello del decesso o a quello in cui la decisione giudiziaria che dichiara la presunzione di morte diventa definitiva.

Articolo 315. Decisione giudiziaria. Registrazione.

Il tribunale giurisdizionale che accoglie il riconoscimento giudiziario dell’unione affettiva di fatto si pronuncia sull’esistenza o meno dell’unione e, se del caso, fissa la data di inizio e di cessazione della stessa, che viene iscritta nel relativo registro.

Articolo 316. Riconoscimento dei diritti a favore del componente in buona fede dell’unione di fatto.

Quando l’unione affettiva di fatto, notoria e stabile, non è singolare, perché uno dei suoi componenti è sposato o ha contratto in precedenza un’unione affettiva di fatto, strumentalizzata per via notarile e iscritta nel registro corrispondente, ha pieni effetti giuridici a favore di colui che ha agito in buona fede e delle figlie e dei figli nati dall’unione.

CAPITOLO IV

PUBBLICITÀ E PROVA DELL’UNIONE AFFETTIVA DI FATTO

Articolo 317. Pubblicità.

  1. L’esistenza dell’unione affettiva di fatto è annotata nella sezione delle unioni affettive di fatto del registro corrispondente al luogo in cui è stata autenticata da un notaio o al luogo in cui è stata riconosciuta giudizialmente la sua esistenza.
  2. La sua cessazione e gli accordi stipulati dalla coppia, a scopo puramente probatorio, sono annotati a margine della voce principale della registrazione dell’unione affettiva di fatto.
  3. La registrazione di una nuova affettiva di fatto non è ammissibile se prima non è stato registrato lo scioglimento di quella preesistente.
  4. I patti concordati dai componenti dell’unione affettiva di fatto, così come la loro modifica o estinzione, sono opponibili ai terzi non appena registrati.

Articolo 318. Prova dell’esistenza di un’unione affettiva di diritto comune.

  1. L’esistenza di un’unione affettiva di fatto può essere provata con qualsiasi mezzo di prova davanti al notaio che la fa registrare o davanti al giudice che ne chiede il riconoscimento.
  2. Solo l’iscrizione nell’apposito registro dell’atto notarile stipulato o la decisione del tribunale che lo ha riconosciuto produrrà gli effetti giuridici previsti dal presente Codice.
  3. Tale registrazione non crea un nuovo stato civile coniugale.

Articolo 319. Mantenimento dell’unione affettiva di fatto.

In tutti i procedimenti estranei alla risoluzione delle controversie familiari in cui l’esistenza dell’unione affettiva di fatto non può essere provata secondo le disposizioni degli articoli 308 e 309 del presente Codice, il mantenimento costante di tale unione, unitamente alle certificazioni della registrazione della nascita degli eventuali figlie e figli, costituisce prova della sua esistenza, con gli effetti previsti dal Capitolo IV del presente Titolo.

CAPITOLO V

GLI EFFETTI DELL’UNIONE AFFETTIVA DI FATTO

Articolo 320. Limiti.

Le relazioni personali e patrimoniali della coppia unita di fatto saranno regolate in ogni caso dai diritti, dai doveri e dalle garanzie riconosciute a tutte le persone dalla Costituzione della Repubblica di Cuba.

Articolo 321. Rapporti personali.

  1. I componenti di un’unione affettiva di fatto si devono reciprocamente assistenza, solidarietà, lealtà, considerazione e rispetto finché dura il loro progetto di vita in comune.
  2. Sono obbligati a sviluppare le loro relazioni senza ricorrere alla violenza e alla discriminazione in qualsiasi delle loro manifestazioni.

Articolo 322. Relazioni patrimoniali.

  1. I rapporti economici tra i partner di un’unione affettiva di fatto sono regolati dai termini dell’accordo che hanno stipulato.
  2. In assenza di un accordo, ciascuno dei componenti esercita liberamente i poteri di amministrazione e di disposizione dei beni di sua proprietà.
  3. Le norme contenute negli articoli dal 213 al 220 del presente Codice, relative alle disposizioni comuni a tutti i regimi economici tra coniugi, si applicano, se del caso, alle unioni affettive di fatto.

Articolo 323. Responsabilità per debiti verso terzi.

  1. I conviventi di un’unione affettiva di fatto rispondono in solido dei debiti che uno di loro può aver contratto con terze persone per far fronte ai bisogni ordinari della famiglia che favoriscono pienamente il raggiungimento degli obiettivi familiari.
  2. Lo stesso vale nel caso di figlie e di figli minori, comuni o meno, o maggiorenni in situazione di disabilità, di questi o di altri familiari sotto la loro tutela, che comportano una situazione di vulnerabilità economica.
  3. Al di fuori di questi casi, e se non diversamente previsto dagli accordi, nessuno dei due partner sarà responsabile per gli obblighi dell’altro.

CAPITOLO VI

ESTINZIONE DELL’UNIONE AFFETTIVA DI FATTO

Articolo 324. Cessazione dell’unione affettiva di diritto comune.

  1. L’unione affettiva di fatto viene sciolta da:
  2. a) morte di uno dei suoi componenti;
  3. b) una decisione giudiziaria definitiva di presunzione di morte di uno dei suoi componenti;
  4. c) il matrimonio tra i componenti dell’unione affettiva di fatto;
  5. d) accordo reciproco, per mezzo di un atto notarile, se questo è stato precedentemente registrato e iscritto nel registro corrispondente; oppure
  6. e) matrimonio o per volontà unilaterale di uno dei partner, contenuta in un atto notarile e, in entrambi i casi, debitamente notificata all’altro.
  7. Quando la causa di scioglimento dell’unione affettiva di fatto è quella prevista dalla lettera d) della sezione precedente, lo scioglimento della stessa, così come lo scioglimento dei patti a contenuto patrimoniale che sono stati stabiliti, deve essere eseguito davanti a un notaio.

Articolo 325. Distribuzione dei beni.

  1. In mancanza di un accordo, i beni acquisiti durante l’esistenza dell’unione affettiva di fatto appartengono al componente della coppia a nome del quale sono stati acquisiti, fatta salva l’applicazione dei principi di solidarietà, di divieto di arricchimento senza causa e di interposizione di persone.
  2. Si considerano beni acquisiti congiuntamente quelli ottenuti dal partner della coppia affettiva di fatto con potere d’acquisto quando l’altro partner ha contribuito finanziariamente lavorando in casa o quando, per motivi di età, invalidità, malattia o altro impedimento insormontabile, non è in grado di lavorare e, inoltre, non ha altri mezzi di sostentamento.
  3. Il regime giuridico della comproprietà per quote stabilito dal Codice Civile si applica ai beni acquistati in comune.

Articolo 326. Assegnazione preferenziale di beni e diritti in virtù della valutazione del lavoro domestico e di cura.

Nei casi appropriati, si può prevedere che l’uso e il godimento dei beni acquistati in comune siano attribuiti alla persona che vi si è dedicata per il lavoro domestico e di cura, fino a quando le operazioni di liquidazione non siano state approvate giudizialmente.

Articolo 327. Diritto agli alimenti e alla compensazione finanziaria.

Gli alimenti e la compensazione finanziaria possono essere stabiliti per il partner in situazione di vulnerabilità se sono soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 275 e 276 del presente Codice.

Articolo 328. Diritti di successione.

La morte o la dichiarazione giudiziale di presunzione di morte, contenuta in una decisione definitiva di uno dei componenti dell’unione affettiva di fatto, crea per il superstite diritti ereditari della stessa natura di quelli di un coniuge.

Articolo 329. Patti di estinzione relativi a figlie e figli.

  1. Una volta concordata l’estinzione dell’unione affettiva di fatto, i componenti della coppia possono stabilire, mediante un accordo, stipulato con atto notarile, con l’intervento del Pubblico Ministero, ciò che riguarda le figlie e i figli, nei seguenti termini:
  2. a) il regime di tutela e cura delle figlie e dei figli minorenni comuni della coppia e, in corrispondenza, il regime di comunicazione che adottano a tal fine;
  3. b) la determinazione dell’importo degli alimenti da versare alle figlie e ai figli minorenni, o ai figli maggiorenni che frequentano un istituto di istruzione nazionale che rende difficile il loro regolare svolgimento di un’attività lavorativa, o ai figli maggiorenni portatori di handicap; il contenuto dell’obbligazione, la valuta del pagamento, il luogo e il momento della sua esecuzione; e
  4. c) qualsiasi altro aspetto dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
  5. Per quanto riguarda le figlie e i figli minorenni affini che fanno parte del nucleo familiare comune della coppia, in caso di famiglie ricostituite, l’accordo deve essere conforme alle disposizioni del presente Codice sul regime giuridico dei padri e delle madri affini.
  6. Nel caso in cui le figlie e i figli siano disabili, questa circostanza viene presa in considerazione al fine di apportare adeguamenti ragionevoli per ponderare adeguatamente gli interessi legittimi delle persone coinvolte.
  7. Il pubblico ministero esprime un parere scritto su tali accordi, dopo aver ascoltato le figlie e i figli, affinché siano conformi alla legge, all’equità e al loro interesse.

Articolo 330. Determinazione giudiziale del regime giuridico dei rapporti con i figli minori.

  1. Se dopo la cessazione dell’unione affettiva di fatto non c’è accordo tra i partner, le questioni relative ai loro rapporti con le figlie e i figli minorenni di cui all’articolo precedente sono trattate dai tribunali secondo le modalità disciplinate dal Codice di Procedura.
  2. Il tribunale tiene conto anche delle disposizioni dell’articolo precedente relative alle figlie e ai figli minorenni in situazione di disabilità.

Articolo 331. Attribuzione del diritto reale di alloggio dell’abitazione in cui risiedeva l’unione affettiva di fatto.

Le norme relative al diritto reale di abitazione contenute nell’articolo 285 del presente Codice si applicano anche alle unioni affettive di fatto.

TITOLO VIII
ALTRE ISTITUZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE NEL CONTESTO FAMILIARE
CAPITOLO I

 

DISPOSIZIONI COMUNI ALL’AFFIDO E ALL’ASSISTENZA FAMILIARE

Articolo 332. Ambito di applicazione.

Le disposizioni sulla tutela e l’affidamento di fatto dei minorenni non possono essere in contraddizione con le norme previste dal presente Codice per:

  1. a) la delega volontaria dell’esercizio della responsabilità genitoriale;
  2. b) i diritti di nonne, nonni, altri parenti e persone affettivamente vicine;
  3. c) i doveri e i diritti delle madri e dei padri affini nei confronti delle figlie e dei figli affini; e
  4. d) le norme per gli assistenti familiari.

CAPITOLO II

TUTELA DI FATTO

Articolo 333. Ambito di applicazione.

La tutela di fatto è un istituzione di protezione di esercizio stabile e volontario mediante il quale una persona legata da vincoli familiari o affettivi, senza esservi obbligata per legge e senza nomina giudiziaria o amministrativa, assume in modo continuativo doveri di cura nella sfera personale e patrimoniale nei confronti di minorenni, anziani o persone in situazione di disabilità, a condizione che non vi siano altre misure volontarie o giudiziarie efficacemente applicate.

Articolo 334. Accreditamento. L’esistenza di una tutela di fatto può essere accreditata per via notarile, per mezzo di un atto di notorietà o con qualsiasi altro mezzo di prova valido per legge.

Articolo 335. Tutela di fatto dei minori.

La tutela di fatto dei minori è di natura temporanea e viene mantenuta fino a quando non si verifica quanto segue:

  1. a) viene ristabilita la responsabilità genitoriale dei suoi titolari;
  2. b) la loro adozione sia stata autorizzata giudizialmente
  3. c) viene concesso un atto notarile o l’accordo che delega l’esercizio della responsabilità genitoriale viene approvato giudizialmente;
  4. d) li sottopone a tutela; o
  5. e) adotta qualsiasi altra misura stabilita nel presente Codice per la protezione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

Articolo 336. Tutela di fatto delle persone maggiorenni.

La tutela di fatto degli adulti può essere di natura permanente, purché sia esercitata correttamente e non vi siano ragioni che consigliano l’adozione di un’altra misura di protezione, oppure di natura transitoria, fino a quando la misura di protezione corrispondente non sia decisa volontariamente o giudizialmente.

Articolo 337. Contenuto.

  1. La persona che esercita la tutela di fatto deve proteggere la persona sotto tutela e agire sempre nel suo interesse, limitandosi ad atti di natura personale, di cura e di assistenza, se necessario.
  2. Nel caso di atti di natura patrimoniale, le sue azioni comprendono solo l’ordinaria amministrazione.
  3. In ogni caso, deve essere osservato il criterio generale del rispetto della capacità e della progressiva autonomia del minorenne e dei desideri, delle volontà e delle preferenze della persona maggiorenne sotto tutela, facilitando il processo decisionale.

Articolo 338. Riconoscimento giudiziario della tutela di fatto e degli atti che la compongono.

  1. La persona che esercita la tutela di fatto può chiedere il riconoscimento giudiziario attraverso il procedimento di volontaria giurisdizione e con questo, dei poteri di compiere atti specifici che comportano rischi per la vita, la salute, l’integrità fisica o la libertà della persona sottoposta alla sua tutela quando questa non è in grado di farlo da sola.
  2. Nel caso di minorenni, quando la natura degli atti richiede la prova della rappresentanza, la persona che esercita la tutela di fatto deve richiedere la corrispondente autorizzazione giudiziaria che autorizza il compimento di uno o più di questi atti in modo specifico.

Articolo 339. Controllo sugli atti della persona che esercita la tutela di fatto.

Qualsiasi persona con un interesse legittimo o l’ufficio del pubblico ministero possono richiedere l’istituzione delle misure di controllo e di vigilanza che ritengono appropriate sull’operato del tutore e, allo stesso modo, che questa persona riferisca e renda conto della situazione della persona e dei beni che richiedono la tutela.

Articolo 340. Indennità e responsabilità.

  1. La persona che esercita la tutela di fatto ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni causati al suo patrimonio dall’esercizio delle sue funzioni, a condizione che non vi sia colpa da parte sua, e a spese del patrimonio della persona bisognosa di tutela, se non è in grado di ottenere un risarcimento con altri mezzi.
  2. Gli atti che, nell’ambito delle sue competenze, compie nell’interesse del minorenne o a beneficio della persona adulta bisognosa di tutela non possono essere contestati se sono vantaggiosi e nell’interesse del minorenne o della persona adulta bisognosa di tutela.
  3. In caso di danni causati dalla persona che esercita la tutela di fatto alla persona bisognosa di tutela, si applicano, a seconda dei casi, le norme sulla responsabilità extracontrattuale di cui al Codice Civile.

Articolo 341. Estinzione.

  1. La tutela di fatto si estingue con il venir meno delle cause che l’hanno generata o con l’adozione di altre misure di protezione che, per il loro contenuto, sono incompatibili con il suo esercizio.
  2. Al termine della tutela di fatto, se ne sussistono i presupposti o se lo si ritiene necessario, si può disporre che la persona che l’ha esercitata renda un resoconto finale della sua gestione.

Articolo 342. Tutela amministrativa di fatto.

Se la persona inserita in un centro di assistenza sociale è soggetta alla responsabilità genitoriale o tutoria, la persona che gestisce il centro esercita una tutela di fatto.

CAPITOLO III
CURA DELL’OSPITE
SEZIONE PRIMA

Affidamento familiare dei minorenni

Articolo 343. Affidamento dei minorenni.

L’affido familiare è una misura di protezione preferenziale e alternativa all’accoglienza in istituto, disposta dall’autorità giudiziaria, il cui scopo è fornire alla bambina, al bambino o all’adolescente un ambiente familiare più adatto alle sue esigenze affettive e di sviluppo, in base alle sue condizioni, quando:

  1. a) è privato del suo ambiente familiare d’origine;
  2. b) l’ambiente familiare non è in grado di garantire il suo benessere; e
  3. c) sia privato della necessaria assistenza affettiva o materiale in conseguenza del mancato o inadeguato esercizio dei doveri di protezione stabiliti dalla legge da parte dei titolari della responsabilità genitoriale.

Articolo 344. Oggetto.

L’affido familiare è previsto con l’obiettivo preferenziale di sostenere gli sforzi volti a garantire che la bambina, il bambino o l’adolescente sia mantenuto in un ambiente familiare con le condizioni che favoriscono il suo sviluppo integrale e armonioso, mentre si trova una soluzione adeguata e permanente per il suo pronto reinserimento nel nucleo familiare di origine o, se necessario, per facilitare la sua successiva adozione.

Articolo 345. Persone coinvolte nell’affidamento familiare.

Le parti coinvolte nell’affidamento familiare sono:

  1. a) la bambina, il bambino o l’adolescente che ha bisogno di essere affidato a una famiglia perché privo delle cure di coloro che sono legalmente obbligati a farlo;
  2. b) la famiglia affidataria, che deve rispettare i requisiti stabiliti nel presente Codice;
  3. c) la famiglia d’origine che, per vari motivi, non è in grado di fornire le cure necessarie al minorenne;
  4. d) l’ufficio del pubblico ministero; e
  5. e) il tribunale.

Articolo 346. Requisiti.

I componenti di una famiglia affidataria devono possedere i requisiti previsti per chi viene nominato tutore.

Articolo 347. Provvisorietà.

L’affido ha carattere provvisorio e transitorio e sussiste fino a quando sussiste la situazione che l’ha generato e fino a quando non vengono risolti i problemi che impediscono ai titolari della responsabilità genitoriale di esercitarla adeguatamente, senza per questo creare un legame giuridico familiare tra la famiglia affidataria e il minorenne affidato.

Articolo 348. Doveri assunti nell’affidamento familiare.

  1. I doveri assunti nell’affidamento familiare sono assimilati alla cura personale delle bambine, dei bambini e degli adolescenti con la stessa portata richiesta ai titolari della responsabilità genitoriale e ai tutori.
  2. Il minorenne affidato deve rispetto e considerazione alla famiglia affidataria.
  3. Il tribunale designa all’interno della famiglia affidataria la persona che si assume la responsabilità principale dell’affidamento e che ha il diritto di avviare tutte le azioni necessarie per conto del minorenne affidato.
  4. Nel caso di coppie o di unioni affettive di fatto, questa responsabilità congiunta è a carico dei coniugi o alla coppia affettiva di fatto.
  5. Questa responsabilità non comprende i poteri di rappresentanza o di amministrazione e disposizione dei beni, che continuano a corrispondere ai titolari della responsabilità genitoriale che non ne sono stati privati o alla persona che esercita la tutela.

Articolo 349. Obbligo legale di fornire alimenti.

La persona nominata dal tribunale all’interno della famiglia affidataria ha l’obbligo legale di provvedere al mantenimento del minorenne, secondo quanto previsto dall’articolo 25 del presente Codice, fermo restando quello che spetta alle madri e ai padri, anche nel caso in cui non abbiano la responsabilità genitoriale.

Articolo 350. Modalità di affidamento familiare.

L’affido familiare dei minorenni può avvenire all’interno della propria famiglia allargata, o in una famiglia esterna a cui l’autorità giudiziaria affida l’accoglienza, in un ambiente domestico diverso dalla famiglia di origine.

Articolo 351. Affidamento preadottivo. Coloro che hanno avuto un minorenne in affidamento familiare hanno un’opzione preferenziale per la sua adozione, a condizione che soddisfino i requisiti legali a tal fine.

Articolo 352. Sull’affidamento familiare di emergenza.

Quando è necessario offrire un’assistenza immediata a una bambina, un bambino o a un adolescente senza doverlo istituzionalizzare, il tribunale può ordinare con urgenza la misura dell’affidamento familiare per un periodo massimo di sei (6) mesi fino alla decisione del provvedimento definitivo di protezione della famiglia.

Articolo 353. Cause di cessazione dell’affidamento familiare di minorenni.

  1. L’affido termina per i seguenti motivi:
  2. a) Il reinserimento della bambina, del bambino o dell’adolescente nella sua famiglia d’origine;
  3. b) l’adozione o la tutela della bambina, del bambino o dell’adolescente;
  4. c) il raggiungimento della maggiore età del minorenne in affidamento;
  5. d) la morte o la dichiarazione giudiziale di presunzione di morte della persona affidata;
  6. e) la morte, la dichiarazione giudiziale di presunzione di morte della persona che assume la responsabilità principale nell’affido o perché è stata nominata come sostegno intenzionale con poteri di rappresentanza, tranne nel caso di una coppia o di un’unione affettiva di fatto, nel qual caso il provvedimento di affido sussiste nei confronti del superstite o del convivente che non abbia cause che glielo impediscano a causa della sua situazione di disabilità;
  7. f) richiesta della persona che si assume la responsabilità primaria dell’assistenza per un motivo legittimo debitamente giustificato; oppure
  8. g) mancato adempimento dei doveri da parte della famiglia affidataria.
  9. Negli ultimi tre casi, la cessazione dell’affidamento familiare può portare a una nuova nomina.

Articolo 354. Consenso alla formalizzazione dell’affidamento familiare.

Per la formalizzazione dell’affido familiare si terrà conto del parere del minorenne, nel rispetto della sua capacità di intendere e di volere, della possibilità di formarsi un proprio giudizio e della sua progressiva autonomia, nonché dei criteri dei componenti della famiglia affidataria.

SEZIONE SECONDA

Sull’affidamento familiare di adulti anziani o in una situazione di disabilità

Articolo 355. Ambito di applicazione.

L’affidamento familiare di adulti anziani o disabili di cui alla presente Sezione è quello che avviene tra persone che non sono obbligate per legge a provvedere al mantenimento reciproco, o tra persone affettivamente vicine o unite da un legame affettivo notorio, indipendentemente dall’esistenza o meno di un rapporto di parentela.

Articolo 356. Finalità.

  1. L’affidamento familiare di adulti anziani o disabili ha lo scopo di mantenerli nel loro ambiente sociale abituale o di inserirli in un ambiente familiare, di facilitare la loro integrazione e il loro inserimento, di rispettare il loro diritto a vivere in una famiglia e di evitare il loro internamento quando questo non è opportuno o desiderato.
  2. La convivenza originata dall’affidamento che una o più persone offrono a un’altra o ad altre persone si svolge in condizioni simili alle relazioni che si verificano nell’ambiente familiare.

Articolo 357. Modalità e oggetto.

  1. L’affidatario e l’affidato vivono insieme nella stessa abitazione di proprietà dell’uno o dell’altro, con lo scopo che il primo si prenda cura del secondo, fornendogli alimenti, assistenza, procurandogli il benessere generale e curandolo in situazioni di malattia, nel rispetto della sua capacità di autodeterminazione.
  2. Quando la convivenza è il risultato di un accordo sugli alimenti volontario, è regolata dalle disposizioni di tale accordo, in conformità alle norme disciplinate nel presente Codice.

Articolo 358. Forma.

  1. Le convenzioni di affidamento familiare possono essere attuate mediante un atto pubblico notarile contenente le condizioni, la durata, le possibili cause di risoluzione e i loro effetti.
  2. Se l’accordo di affidamento familiare prevede la fornitura volontaria di alimenti, la sua strumentazione per atto pubblico è obbligatoria, in conformità alle disposizioni del presente Codice al riguardo.

Articolo 359. Durata.

L’affidamento familiare di adulti anziani o disabili può essere temporaneo o a tempo indeterminato in base alla circostanza che lo impone e a quanto previsto negli accordi di affidamento familiare.

Articolo 360. Doveri degli affidatari.

  1. L’affidatario o gli affidatari devono sempre agire per il bene della persona o delle persone affidate, provvedere ai loro bisogni materiali e affettivi, rispettare la loro comunicazione e i loro legami con gli altri componenti della famiglia e con le persone affettivamente vicine, tutelare pienamente la loro salute fisica e psicologica, nonché favorire la loro integrazione sociale.
  2. Devono anche adottare misure volte a garantire il loro pieno sviluppo e la loro integrazione familiare, comunitaria e sociale, nonché l’affetto, il rispetto, la considerazione, la solidarietà, la tutela della salute, un ambiente familiare appropriato e una ricreazione adeguata di cui queste persone hanno bisogno.
  3. Devono, inoltre, essere informati e formati su come trattare con le persone con disabilità, al fine di garantire una migliore comprensione e un’assistenza personalizzata.

Articolo 361. Cause di estinzione.

  1. L’affidamento familiare di adulti anziani o disabili può essere interrotto a causa di:
  2. a) Le cause previste dai patti stabiliti per tali scopi;
  3. b) l’accordo tra l’affidatario e l’affidato o la volontà di uno di loro;
  4. c) la morte o la dichiarazione giudiziale di presunzione di morte della persona affidata; in caso di affidamento di più persone, il patto di affidamento sarà mantenuto nei confronti della persona non deceduta;
  5. d) la morte o la dichiarazione giudiziale di presunzione di morte dell’affidatario; in caso di affidamento a più persone, l’affidamento viene mantenuto nei confronti della persona che non è deceduta;
  6. e) per volontà di una delle parti, e con effetto immediato, se l’altra parte non adempie ai doveri che le spettano o se le è imputabile una qualsiasi causa che renda difficile la convivenza; e
  7. f) l’inadempimento dei doveri che spettano agli affidatari nell’assistenza richiesta dalle persone affidate in situazione di disabilità.
  8. L’estinzione dell’affidamento può essere registrata con le stesse modalità previste per la sua formalizzazione.

Articolo 362. Effetti dell’estinzione.

  1. Quando l’affidamento non prevede gli alimenti volontari di cui al Capitolo V del presente Titolo, gli effetti della sua estinzione sono rimessi alla volontà delle parti, senza che ciò dia luogo a diritti immobiliari per nessuna di esse.
  2. Se sono stati concordati alimenti volontari, essi sono disciplinati dalle disposizioni del contratto che li ha generati, in conformità alle norme contenute nel presente Codice.

CAPITOLO IV
AFFIDAMENTO ISTITUZIONALE DEI MINORENNI
SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 363. Ambito di applicazione.

L’affidamento dei minorenni nei centri di assistenza sociale avviene in contesti collettivi istituzionali, dove le bambine, i bambini e gli adolescenti godono di condizioni di vita simili a quelle di una casa.

Articolo 364. Oggetto.

L’affidamento istituzionale è una misura di protezione temporanea, disposta dall’autorità competente, il cui scopo è fornire a una bambina, a un bambino o un adolescente protezione e attenzione ai suoi bisogni affettivi e di sviluppo in base alle sue condizioni, quando è privato del suo ambiente familiare d’origine o quando è impossibile per lui garantire adeguatamente il suo benessere, o in conseguenza del mancato o inadeguato esercizio della responsabilità genitoriale, e sempre con l’obiettivo preferenziale di un loro pronto reinserimento nel nucleo familiare d’origine o, a seconda dei casi, di facilitarne l’affidamento o l’adozione, in conformità con il loro superiore interesse.

Articolo 365. Procedura per gli internamenti urgenti.

Qualsiasi persona, funzionario o istituzione che, nell’adempimento delle proprie responsabilità, venga a conoscenza di casi di bambine, bambini o adolescenti che si trovano in uno stato di mancanza di protezione, di rischio o di abbandono, o che i titolari della responsabilità genitoriale, i tutori o i curatori legali siano in grave violazione dei loro doveri, deve procedere a segnalarlo con urgenza all’organismo competente del Ministero dell’Educazione o del Ministero della Salute Pubblica, in modo da garantirne immediatamente l’accoglienza in uno dei centri di assistenza sociale dedicati a questi scopi, sempre che non vi sia un familiare o una persona vicina a loro che possa farsene carico, e informare allo stesso modo la Procura della Repubblica, mentre si stanno svolgendo le indagini del caso o si sta adottando un’altra misura di protezione.

Articolo 366. Rappresentanza tutoria o tutela di fatto.

  1. I gestori di centri e case di accoglienza sociale hanno la tutela amministrativa delle bambine, dei bambini e degli adolescenti affidati alle loro cure per i quali non viene esercitata la responsabilità genitoriale o la tutela.
  2. A parte i casi di cui sopra, hanno una tutela di fatto.

Articolo 367. Permanenza dei legami affettivi con la famiglia d’origine.

La gestione dei centri e delle case di accoglienza sociale deve incoraggiare e garantire che le bambine, i bambini e gli adolescenti che vi sono accolti possano rendere effettivo il loro diritto a mantenere relazioni personali e contatti diretti regolari con le loro madri, i loro padri, altri parenti e le persone a loro affettivamente vicine, a condizione che ciò non sia contrario al loro interesse superiore, nonché, se possibile, a ritornare al più presto nella loro famiglia d’origine o a predisporre il loro affidamento familiare.

Articolo 368. Circostanze e termini per promuovere la privazione della responsabilità genitoriale.

Nel caso in cui i titolari della responsabilità genitoriale non adempiano ai loro doveri nei confronti delle figlie e dei figli trascurandoli in modo evidente, sistematico e ingiustificato per centottanta (180) giorni, la persona che ha la custodia amministrativa di fatto della bambina, del bambino o dell’adolescente, una volta trascorso questo periodo, avvierà le procedure di cui all’articolo 192 di questo Codice allo scopo della sua possibile adozione.

Articolo 369. Controllo della gestione dei tutori e dei custodi amministrativi di fatto.

La Procura controlla annualmente la gestione dei tutori e dei curatori amministrativi di fatto dei minorenni collocati nei centri e nelle case di accoglienza sociale e adotta le decisioni necessarie in ciascun caso per garantire l’interesse superiore delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

SEZIONE SECONDA

Famiglie solidali collegate a centri e case di assistenza sociale

Articolo 370. Ambito di applicazione.

La famiglia solidale è quella che, su base volontaria, è legata ai centri e alle case di assistenza sociale con il compito di ospitare, curare e assistere le bambine, i bambini e gli adolescenti che vi sono accolti durante i fine settimana, le vacanze e altri periodi, fornendo loro l’attenzione, la cura e l’affetto di cui hanno bisogno in un contesto familiare.

Articolo 371. Designazione.

  1. Le direzioni dei centri e delle case di accoglienza sociale sono autorizzate a designare le famiglie di sostegno che accolgono le bambine, i bambini e gli adolescenti e, al loro interno, le persone che hanno la responsabilità principale della loro cura; a tal fine, effettuano le indagini corrispondenti e si avvalgono dei criteri di specialisti autorizzati per garantire che siano in grado di adempiere pienamente alle loro responsabilità.
  2. In ogni caso, è necessario ascoltare il parere del minorenne, nel rispetto delle sue capacità e della sua progressiva autonomia, prima di essere inserito in una famiglia solidale.

Articolo 372. Responsabilità.

I doveri delle persone che hanno la responsabilità principale della cura all’interno della famiglia solidale sono assimilati, nella stessa misura, a quelli richiesti ai titolari della responsabilità genitoriale per quanto riguarda la cura personale e affettiva e la tutela dei loro bisogni, fatta salva la responsabilità che corrisponde alla gestione dei centri e delle case di assistenza sociale, che mantengono la tutela amministrativa o la tutela di fatto nei confronti di queste bambine, bambini e adolescenti.

Articolo 373. Opzione preferenziale.

La famiglia solidale non ha come scopo l’adozione, ma se l’adozione è richiesta e se è opportuna e vantaggiosa per l’interesse del minorenne affidato, si procede secondo le disposizioni dell’articolo 351 del presente Codice.

Articolo 374. Permanenza.

La permanenza della bambina, del bambino o dell’adolescente nell’ambito di una famiglia solidale è determinata dal suo interesse e dai legami affettivi che si sono creati tra loro.

  1. La direzione del centro di assistenza sociale valuta periodicamente con l’aiuto di personale specializzato la permanenza del minorenne all’interno della famiglia solidale e le attenzioni e le cure fornite.
  2. L’inosservanza dei doveri che spettano alla famiglia solidale comporta l’immediato allontanamento del minorenne dalla famiglia solidale.

CAPITOLO V

FORNITURA DI ALIMENTI VOLONTARIA

Articolo 375. Ambito di applicazione.

  1. Gli alimenti volontari sono stabiliti mediante un contratto di assistenza in cui il prestatore si impegna a offrire alimenti all’alimentando in cambio del trasferimento di beni o diritti come corrispettivo.
  2. Quando il contratto per gli alimenti comporta il trasferimento di un bene mobile o immobile soggetto a registrazione pubblica, viene registrato in tale sede ai fini dell’opponibilità a terzi.
  3. I beni e i diritti trasferiti dal fornitore di alimenti all’alimentando non possono essere trasferiti da quest’ultimo a una terza persona durante la durata del contratto.
  4. In caso di violazione del divieto di cui al paragrafo precedente, il contratto stipulato dal fornitore di alimenti con il terzo è nullo.

Articolo 376. Eccezione.

Le persone possono stipulare un contratto di alimenti indipendentemente dal fatto che siano o meno parenti tra loro, tranne nel caso del primo obbligato come previsto dall’articolo 28 del presente Codice e, in ogni caso, quelli entro il primo grado della linea retta o tra coniugi o tra i componenti di una coppia affettiva di fatto.

Articolo 377. Contenuto del contratto.

  1. L’entità dell’obbligo di prestare gli alimenti è determinata dalle parti contraenti, con ampio margine di manovra per l’autonomia delle parti.
  2. Se non c’è accordo al riguardo o se le circostanze prese in considerazione al momento della conclusione del contratto cambiano, il contenuto del contratto si intende comprensivo di tutti i tipi di assistenza, vale a dire vitto, mantenimento, alloggio, attività ricreative, sostegno alla famiglia, assistenza personale ed emotiva, condizioni di vita e limiti all’esecuzione del servizio.
  3. Il fornitore di alimenti si impegna a fornirli fino al decesso o alla dichiarazione giudiziale di presunzione di morte dell’alimentando, a meno che non sia stato concordato diversamente.

Articolo 378. Forma.

Il contratto di fornitura di alimenti viene formalizzato in un atto notarile.

Articolo 379. Stipula a favore di un terzo.

  1. Il contratto di fornitura di alimenti può essere stipulato con una clausola a favore di una terza persona, in modo da garantire la protezione personale e finanziaria di persone disabili, anziani, minorenni e nascituri.
  2. In via suppletiva, si applicano le norme del Codice Civile in materia.

Articolo 380. Inadempimento degli obblighi da parte del fornitore di alimenti.

In caso di violazione delle principali obbligazioni derivanti dal contratto da parte del fornitore di alimenti, l’altra parte del contratto o, se del caso, il pubblico ministero o il difensore familiare, può chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto, con la conseguente restituzione a suo favore dei beni e dei diritti trasferiti.

Articolo 381. Possibilità di concertazione tra persone giuridiche.

Le persone giuridiche che hanno come scopo la cura e l’assistenza possono stipulare questo contratto, obbligandosi a fornire alimenti a persone dipendenti o in situazione di vulnerabilità.

Articolo 382. Morte del prestatore di alimenti o qualsiasi altra circostanza che impedisca l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

  1. Se durante la validità del contratto il fornitore di alimenti muore o viene dichiarato morto presunto, il contratto viene risolto e, di conseguenza, i beni e i diritti trasferiti tornano al fornitore di alimenti.
  2. Le disposizioni del paragrafo precedente si applicano anche nel caso in cui si verifichino circostanze che compromettano gravemente la salute fisica o mentale del fornitore di alimenti, o nel caso in cui qualsiasi altro evento gli impedisca di adempiere da solo alle obbligazioni a cui si è impegnato in base al contratto.

CAPITOLO VI
GARANZIA
SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 383. Ambito e modalità di conferimento della tutela.

  1. La tutela è un istituto di protezione familiare e sociale della persona, dei beni e dei diritti di una bambina, un bambino o di un adolescente che non ha raggiunto il pieno esercizio della sua capacità giuridica, quando non c’è una persona che eserciti la responsabilità genitoriale.
  2. La tutela può essere conferita per testamento, per atto pubblico notarile o per decisione giudiziaria.

Articolo 384. Costituzione e finalità.

  1. In ogni caso, la tutela è costituita da una decisione giudiziaria emessa da un tribunale competente e ha come scopo la tutela e la cura, l’educazione, la difesa dei diritti e la protezione degli interessi patrimoniali dei minorenni nei confronti dei quali non esiste un titolare o un esercizio della responsabilità genitoriale.
  2. La Procura della Repubblica interviene sempre nel procedimento.

Articolo 385. Tutela plurale.

  1. La tutela può essere esercitata da un massimo di due persone; in tal caso, le divergenze di opinione devono essere risolte davanti al tribunale che l’ha costituita, con l’intervento del Pubblico Ministero.
  2. Quando viene costituita una tutela plurale, si determina il contenuto dei poteri e dei doveri che corrispondono e per i quali ciascuno dei tutori è responsabile.

Articolo 386. Tutela testamentaria.

  1. Il titolare della responsabilità genitoriale, che non ne sia privato o sospeso dall’esercizio, può conferire per testamento la tutela dei figli minorenni.
  2. Se esistono disposizioni dei titolari della responsabilità genitoriale, esse si applicano congiuntamente, purché siano compatibili.
  3. In caso contrario, il tribunale competente a costituire la tutela deve adottare le disposizioni che ritiene siano nell’interesse della bambina, del bambino o dell’adolescente.
  4. Le disposizioni che esentano il tutore dal fare l’inventario o lo autorizzano a ricevere beni senza rispettare tale obbligo, o lo esentano dall’obbligo di rendere i conti, sono nulle.

Articolo 387. Accertamento giudiziario.

  1. Per stabilire la tutela, il tribunale verifica, attraverso il procedimento di volontaria giurisdizione, se la persona a favore della quale viene concessa la tutela possiede i requisiti previsti dal presente Codice, ascoltando anche il parere della bambina, del bambino o dell’adolescente in base alla sua età e al suo grado di maturità, se ciò è nel suo interesse.
  2. In caso di tutela plurale, se una delle persone a favore delle quali è concessa la tutela non soddisfa i requisiti stabiliti nel presente Codice, il tribunale la costituisce a favore della persona che li soddisfa, costituendo in questo caso una tutela unipersonale.

Articolo 388. Tutela conferita volontariamente con atto non testamentario.

  1. I titolari della responsabilità genitoriale, nelle circostanze previste dai due articoli precedenti, possono conferire la tutela a uno o più tutori mediante un atto giuridico contenuto in un atto notarile, i cui effetti sono subordinati:
  2. a) alla loro morte o alla dichiarazione giudiziale di presunzione di morte; oppure
  3. b) il verificarsi di una situazione di disabilità che comporta la nomina di un supporto intensivo con poteri di rappresentanza.
  4. Si applicano anche le altre disposizioni contenute in tali articoli.

Articolo 389. Tutele speciali.

  1. I tribunali nominano tutori speciali nei seguenti casi:
  2. a) quando i titolari della responsabilità genitoriale non hanno l’amministrazione dei beni delle figlie e dei figli minori;
  3. b) quando la persona nei confronti della quale è stata costituita la tutela ha acquistato beni a condizione che siano amministrati da una persona specifica o che non siano amministrati dal suo tutore; oppure
  4. c) quando per il corretto esercizio dell’amministrazione sono necessarie conoscenze specifiche dovute alle caratteristiche del bene da amministrare.
  5. Le tutele speciali saranno motivate attraverso la procedura di volontaria giurisdizione e saranno soggette agli stessi requisiti, regole di costituzione e registrazione stabiliti nel presente Codice per le tutele ordinarie.

Articolo 390. Tutela per procura.

In assenza di nomina di uno o più tutori da parte dei titolari della responsabilità genitoriale, o in caso di scusa, rifiuto o impossibilità di esercizio di quelli nominati, il tribunale concede la tutela alla persona più idonea a fornire protezione alla bambina, al bambino o all’adolescente, motivando ragionevolmente le ragioni che giustificano tale idoneità.

  1. Nel caso in cui due persone siano le più adatte, viene costituita una tutela plurale.

Articolo 391. Accettazione della posizione e non rinunciabilità.

L’accettazione dell’ufficio di tutore è volontaria, ma una volta accettata è irrinunciabile, salvo che per una causa legittima debitamente giustificata a giudizio del tribunale.

Articolo 392. Persone con l’obbligo di informare sulla necessità di un tutore.

  1. Le seguenti persone hanno il dovere di informare la Procura della Repubblica della necessità di nominare un tutore per una bambina, un bambino o un adolescente, affinché questa proceda a promuovere il relativo processo:
  2. a) coloro che vivono con il minorenne;
  3. b) i vicini più prossimi o le organizzazioni di massa più presenti; e
  4. c) i pubblici ufficiali che, in ragione dell’esercizio delle loro funzioni, sono a conoscenza dell’esistenza dello stato di necessità di cui al paragrafo iniziale del presente articolo.
  5. Anche i parenti fino al terzo grado di consanguineità e al secondo grado di affinità possono segnalare alla Procura della Repubblica la necessità di promuovere il processo di nomina di un tutore per una bambina, un bambino o un adolescente, indipendentemente dal fatto che uno di loro possa farlo.

Articolo 393. Persone che possono presentare istanza di tutela.

La costituzione della tutela di una bambina, un bambino o di un adolescente può essere avviata dai suoi parenti fino al terzo grado di consanguineità o al secondo grado di affinità, o dal pubblico ministero ogni volta che lo ritenga necessario, sulla base delle informazioni ricevute di cui all’articolo precedente, o quando con sentenza definitiva la persona che esercita la responsabilità genitoriale ne sia privata o sospesa.

Articolo 394. Norme per la costituzione della tutela.

  1. Per la costituzione della tutela, unilaterale o plurale, al di fuori dei casi di tutela testamentaria o per atto giuridico contenuto in un atto notarile, il tribunale convoca i parenti della bambina, del bambino o dell’adolescente fino al terzo grado di consanguineità e al secondo grado di affinità che risiedono nella sua giurisdizione, o in quello di un altro tribunale della stessa città o paese in cui ha sede, al fine di tenere un’udienza in cui siano ascoltati tutti coloro che vi partecipano e l’opinione del minorenne, in base alla sua età, alla sua maturità mentale ed emotiva.
  2. Per la nomina del tutore si applicano le seguenti regole:
  3. a) la preferenza espressa dal minorenne;
  4. b) l’eventuale parere di maggioranza dei suddetti parenti, nella misura in cui è accettabile secondo il tribunale;
  5. c) se i titolari della responsabilità genitoriale hanno delegato l’esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie o sui figli a un parente, si presume che vogliano che questi sia nominato loro tutore, a meno che ciò non sia nel loro interesse;
  6. d) se non è possibile nominare un tutore in base alle norme di cui sopra, il tribunale decide in base all’interesse del minorenne e, a parità di condizioni, nomina il parente nella cui compagnia si trova il minorenne; e
  7. e) se non è in compagnia di nessun parente, o se è in compagnia di più parenti contemporaneamente, si dà la preferenza, tra i membri della famiglia, alla persona con cui il la bambina o il bambino o l’adolescente ha i legami affettivi più stretti, in considerazione anche del suo interesse superiore.
  8. Quando ragioni particolari lo consigliano, il tribunale può nominare come tutore una persona non legata al minorenne; in questo caso, nomina la persona che dimostra interesse a prendersi carico della bambina, del bambino o dell’adolescente, sulla base dei suoi legami affettivi, preferendo la persona che ha avuto la bambina, il bambino o l’adolescente sotto la sua custodia.

Articolo 395. Requisiti per la nomina.

Per essere nominati tutori di una persona minorenne, sono necessari i seguenti requisiti:

  1. a) essere maggiorenni;
  2. b) di aver osservato una condotta che lascia presumere, ragionevolmente, che rispetterà nei confronti del minorenne i doveri stabiliti dall’articolo 138 del presente Codice;
  3. c) essere residente nel paese e rimanervi per la maggior parte del tempo con il minorenne, salvo eccezioni, previa autorizzazione del tribunale;
  4. d) disporre di un reddito sufficiente a coprire le spese del minorenne, se necessario;
  5. e) non avere precedenti penali per reati legati alla violenza di genere o familiare, contro la libertà e l’integrità sessuale o contro l’infanzia, i giovani e la famiglia;

Articolo 396. Tutela amministrativa.

  1. La tutela amministrativa è la tutela esercitata da coloro che gestiscono i centri di assistenza sociale e le case familiari nei confronti dei minorenni inseriti in tali strutture e per i quali non esiste la responsabilità genitoriale o la tutela, secondo le modalità previste dall’articolo 366 del presente Codice.
  2. La rappresentanza del minorenne in tribunale da parte di chi esercita la tutela amministrativa può essere delegata a un componente dell’organismo legale delle rispettive agenzie o alla nomina di un difensore di famiglia.

SEZIONE SECONDA

Esercizio della tutela

Articolo 397. Rappresentanza.

Il tutore rappresenta legalmente il minorenne in tutti gli atti giuridici che non siano di natura personalissima, fatta salva l’azione personale della bambina, del bambino o dell’adolescente nell’esercizio del suo diritto di essere ascoltato e il progressivo riconoscimento della sua autonomia concesso dalla legge o autorizzato dal tribunale competente.

Articolo 398. Doveri del tutore.

  1. Il tutore, nei confronti del minorenne, ha i seguenti doveri:
  2. a) educarlo e guidarlo sulla base di forme di educazione positive, non violente e partecipative, in conformità con le disposizioni degli articoli 138 c) e 146 del presente Codice;
  3. b) curare l’alimentazione;
  4. c) redigere un inventario dei propri beni e presentarlo al tribunale entro il termine stabilito dal tribunale stesso;
  5. d) amministrare con diligenza il suo patrimonio

(e) chiedere l’autorizzazione del tribunale per gli atti necessari che non può compiere senza di essa; e

(f) rendere un resoconto periodico della gestione della tutela al tribunale competente, quando il tribunale lo ordina.

  1. Se le risorse del minorenne non sono sufficienti a soddisfare le sue esigenze economiche, il tutore può richiedere al tribunale gli alimenti da parte di chi è obbligato a fornirli.
  2. I doveri che l’ufficio di tutore comporta non sono delegabili, salvo l’eccezione per la rappresentanza legale del minorenne davanti ai tribunali prevista dall’articolo 396 2. del presente Codice per coloro che esercitano la tutela amministrativa.

Articolo 399. Doveri del minorenne.

I minorenni nei confronti dei quali viene costituita la tutela devono rispetto e considerazione al tutore.

Articolo 400. Minorenne in situazione di disabilità.

È responsabilità del tutore di una persona minorenne in situazione di disabilità mettere in atto le azioni necessarie per consentirne l’inserimento nella scuola, nella comunità e nella società, nonché per promuovere il pieno godimento di tutti i suoi diritti e libertà, in particolare quelli relativi alla vita familiare, su un piano di parità con le altre bambine, gli altri bambini e gli altri adolescenti; a tal fine deve occuparsi dell’evoluzione delle sue facoltà e stimolare lo sviluppo delle sue potenzialità.

Articolo 401. Tutele patrimoniali.

Durante la supervisione dell’esercizio della tutela, il tribunale può ordinare direttamente il deposito di denaro, gioielli e altri beni di valore elevato del minorenne, in conformità con le disposizioni del Codice di Procedura.

  1. Il tribunale può anche stabilire i limiti di disponibilità dei fondi detenuti dal minorenne sul suo conto bancario.

Articolo 402. Atti per i quali è richiesta l’autorizzazione del tribunale.

Il tutore ha bisogno dell’autorizzazione del tribunale per

  1. a) affidare il minorenne a un istituto di cura per un periodo di tempo prolungato per trattamenti medici relativi alla sua salute mentale;
  2. b) compiere atti di proprietà o qualsiasi altro atto che possa compromettere il patrimonio del minorenne;
  3. c) rifiutare donazioni, rinunciare a eredità, legati o altre disposizioni a causa di morte, così come dividere questi o altri beni che il minorenne possiede in comune con altri;
  4. d) effettuare importanti investimenti e aggiustamenti ai beni del minorenne; e
  5. e) risolvere o appianare le richieste di risarcimento avanzate nei confronti del minorenne.

Articolo 403. Utilità e necessità.

Il tribunale non può autorizzare il tutore a disporre dei beni del minorenne se non per motivi di utilità e necessità debitamente giustificati.

Articolo 404. Atti vietati.

  1. Chi esercita la tutela non può concludere con il proprio protetto gli atti vietati alle madri e ai padri nei confronti dei figli minori.
  2. Il tutore non può stipulare alcun contratto con il minorenne prima che i conti siano stati approvati giudizialmente.

Articolo 405. Responsabilità civile del tutore.

  1. Il tutore è responsabile dei danni e delle perdite causati al minorenne nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni per sua colpa, per azione o per omissione.
  2. Il minorenne, i suoi parenti o il pubblico ministero possono intentare le azioni derivanti dall’atto illecito ai fini della riparazione o del risarcimento, a seconda dei casi, in conformità alle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 406. Rendicontazione dei conti.

  1. Il tutore è tenuto a rendere periodicamente conto della tutela entro un periodo di almeno un (1) anno davanti al tribunale con l’intervento del pubblico ministero.
  2. Alla cessazione della tutela o alla rimozione del tutore, il tutore o, a seconda dei casi, i suoi eredi, è tenuto a rendere un resoconto finale della sua amministrazione.
  3. I conti della tutela sono esaminati dal tribunale per la loro approvazione, o per effettuare le relative riparazioni o per ordinare i relativi rimborsi, a seconda dei casi.

Articolo 407. Rimozione del tutore.

  1. Quando il tutore, durante l’esercizio della tutela, cessa di soddisfare i requisiti richiesti dal presente Codice per la sua nomina, o quando non adempie ai doveri che gli sono stati imposti, il tribunale può ordinarne la rimozione d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero o dei parenti del minorenne entro il terzo grado di consanguineità o il secondo grado di affinità che siano a conoscenza di tali circostanze.
  2. Affinché il pubblico ministero possa intervenire, le persone di cui all’articolo 392 1., incisi a) e b), del presente Codice devono portare a conoscenza del pubblico ministero i fatti che, a loro avviso, possono portare a tale rimozione.
  3. La tutela può essere revocata anche con sentenza penale definitiva in caso di reati commessi in conseguenza di violenza di genere o familiare.

Articolo 408. Morte o dichiarazione giudiziale di presunzione di morte del tutore.

  1. In caso di morte, dichiarazione giudiziale di assenza o presunzione di morte del tutore, il suo esecutore, i suoi eredi o l’altro tutore, se presente, devono portarlo immediatamente a conoscenza del tribunale competente.
  2. In tale circostanza, devono essere adottate misure urgenti per la protezione della persona e dei beni del minorenne.

Articolo 409. Estinzione della tutela.

La tutela si estingue per:

  1. a) il minorenne raggiunge la maggiore età;
  2. b) essere adottato; o
  3. c) la morte o la dichiarazione giudiziale di presunzione di morte del minorenne.

Articolo 410. Gratuità della carica e spese di gestione.

  1. La tutela viene esercitata gratuitamente.
  2. Il tutore ha diritto alla restituzione delle spese di gestione ragionevolmente sostenute, anche se non sono di alcuna utilità per il minorenne; tale diritto di restituzione si esercita nei confronti del patrimonio del minorenne, secondo le norme del Codice Civile, previa approvazione del tribunale.

SEZIONE TERZA

Registro delle tutele

Articolo 411. Contenuto della registrazione della tutela.

Il registro tenuto presso i tribunali di ogni tutela costituita nel loro territorio deve contenere:

  1. a) il nome, il cognome, l’età, il sesso e il domicilio del minorenne, nonché le disposizioni prese dal tribunale in merito all’esercizio della tutela;
  2. b) il cognome, il nome, l’età, il sesso, l’occupazione e il domicilio del tutore;
  3. c) la data di costituzione della tutela;
  4. d) il riferimento all’inventario dei beni, che viene conservato in un fascicolo separato con le ricevute di deposito e le limitazioni alle operazioni di conto corrente; e
  5. e) la struttura in cui è inserito il minorenne ed eventuali cambi di struttura, se del caso.

Articolo 412. Registrazione della rendicontazione dei conti del tutore.

  1. In calce a ogni registrazione, all’inizio dell’anno, viene registrato il conto annuale della gestione del tutore.
  2. La rendicontazione dei conti annuale viene effettuata presso il tribunale corrispondente al domicilio del tutore, il quale, a sua volta, la comunica al tribunale in cui è tenuta la registrazione della tutela, inviando il verbale, i documenti di accompagnamento, nonché le indicazioni che modificano i dati della registrazione effettuata.

CAPITOLO VII

DELLE PERSONE CHE ASSISTONO FAMILIARI

Articolo 413. Ambito di applicazione.

Ai fini del presente Codice, si considera assistente familiare la persona che si assume la responsabilità totale o parziale della cura di una o più persone facenti parte della propria famiglia, che, per motivi derivanti dall’età, dalla malattia o dalla disabilità, si trovano in una situazione di dipendenza per svolgere le attività della vita quotidiana e per soddisfare i propri bisogni materiali ed emotivi.

Articolo 414. Contenuto.

È responsabilità dell’assistente familiare assumersi la cura della persona, l’aiuto nell’istruzione e nella vita sociale, i compiti amministrativi, la mobilità, la sorveglianza permanente, l’aiuto psicologico, la comunicazione, le attività domestiche o altre di natura simile, con il supporto di altre persone del gruppo familiare.

Articolo 415. Rispetto dell’autonomia e della dignità.

L’assistente familiare assume congiuntamente e altruisticamente con la persona assistita le decisioni e i comportamenti da seguire, garantendo in ogni caso il rispetto dell’autonomia, dei desideri, delle preferenze e della dignità della persona assistita.

Articolo 416. Divieto di discriminazione e violenza.

Lo Stato, la società e le famiglie devono agire per prevenire ogni forma di abuso, sfruttamento, discriminazione e violenza, in qualsiasi sua manifestazione, nei confronti della persona assistente familiare o di questa nei confronti della persona assistita.

Articolo 417. Formazione.

Lo Stato deve garantire istituzionalmente i processi di formazione necessari per fornire all’assistente familiare le competenze specifiche che gli consentano di svolgere la propria attività in modo ottimale e completo, di essere in grado di prevenire azioni o pratiche che possono causare danni o aggravare le condizioni esistenti e di prendersi cura di sé.

Articolo 418. Diritti dell’assistente familiare.

All’assistente familiare sono riconosciuti i seguenti diritti:

  1. a) conoscere la diagnosi medica della persona di cui si prende cura e tutto ciò che riguarda le malattie di cui soffre e avere accesso a tutte le informazioni che facilitano le sue prestazioni;
  2. b) ricevere la formazione necessaria per svolgere l’assistenza in modo ottimale e disporre del tempo necessario per apprenderla;
  3. c) di prendersi cura di sé e di riposare, di avere tempo per attività personali che non comprendano i propri familiari e di usufruire di servizi e reti sanitarie che forniscano sostegno finanziario, morale, psicologico, fisico e sociale;
  4. d) essere trattati con rispetto, ricevere la collaborazione degli altri componenti della famiglia e rifiutare richieste eccessive o inappropriate da parte della persona di cui si prende cura;
  5. e) far partecipare altri alla cura del proprio familiare, anche se il familiare si oppone, anche se per motivi ingiustificati, e riconoscere i limiti delle proprie forze e della propria resistenza;
  6. f) svolgere il proprio lavoro a tempo parziale o a tempo pieno, a seconda dei casi, in modo da poterlo conciliare con il proprio progetto di vita personale, familiare e sociale;
  7. g) essere rimborsati o indennizzati, in conformità alle norme del Codice Civile, per le spese o i costi sostenuti con i propri beni per la cura del parente; e
  8. h) disporre di reti di sostegno per l’assistenza familiare a livello comunitario e istituzionale.

Articolo 419. Doveri dell’assistente familiare.

L’assistente familiare ha i seguenti compiti:

  1. a) facilitare le decisioni, l’inserimento e la partecipazione sociale della persona di cui ci si prende cura, favorendo la maggiore autonomia materiale e formale possibile in relazione alle sue possibilità e garantendo in ogni caso la dignità del familiare assistito;
  2. b) condividere con gli altri familiari le decisioni relative all’assistenza e a qualsiasi altro aspetto legato alla persona di cui si occupa, che in nessun caso deve influire sul suo benessere e sulla sua qualità di vita; e
  3. c) non utilizzare a proprio vantaggio le risorse patrimoniali di cui dispone.

Articolo 420. Applicazione estesa.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, a seconda dei casi, a coloro che lavorano come assistenti personali, assistenti informali e assistenti professionali che non siano familiari della persona a cui viene prestata assistenza.

TITOLO IX
ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ NEL CONTESTO SOCIO-FAMILIARE
CAPITOLO I

PERSONE ANZIANE NELL’AMBIENTE SOCIO-FAMILIARE

Articolo 421. Diritto a una vita familiare dignitosa.

Gli anziani hanno diritto a una vita familiare dignitosa, con la famiglia come principale responsabile della cura dei loro bisogni sia nell’ordine affettivo che patrimoniale; allo stesso modo, devono essere rispettate la loro intimità, la comunicazione e i legami con il resto dei componenti della famiglia.

Articolo 422. Diritto a una vita autonoma e indipendente.

Le famiglie, la società e lo Stato devono riconoscere e rispettare l’autodeterminazione degli anziani, il loro diritto a prendere decisioni, a definire e sviluppare il proprio progetto di vita in modo autonomo e indipendente secondo le proprie convinzioni, in condizioni di parità e con meccanismi che consentano loro di esercitare i propri diritti.

Articolo 423. Diritto di scegliere il luogo di residenza.

È riconosciuto il diritto degli anziani di scegliere il luogo di residenza, in modo permanente o temporaneo, e di determinare con chi desiderano vivere, in condizioni di parità con gli altri, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 424. Diritto a una vita familiare libera da discriminazioni e violenze.

  1. Gli anziani hanno il diritto di vivere una vita familiare libera da discriminazioni e violenze in ogni loro manifestazione, all’interno o all’esterno della casa familiare.
  2. È responsabilità non solo delle famiglie, ma anche della società e dello Stato, per quanto di competenza, adottare misure di vario tipo per punire e sradicare gli atti di violenza e di discriminazione nei confronti degli anziani, nonché quelle che promuovono la riparazione dei danni causati da tali atti.

Articolo 425. Diritto a un ambiente accessibile.

  1. Gli anziani hanno diritto a un ambiente accessibile, sicuro, sano e adattabile, che consenta loro di vivere in modo indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita.
  2. Le famiglie, la società e lo Stato devono garantire l’accessibilità alle persone anziane su base paritaria con gli altri.

Articolo 426. Diritto all’autoregolamentazione della protezione futura.

Gli anziani hanno il diritto di definire il sistema di protezione da applicare quando si verificano circostanze che rendono difficile l’esercizio della capacità giuridica, sulla base delle loro volontà, desideri e preferenze, che prevalgono su quelle adottate dall’autorità giudiziaria.

Articolo 427. Sostegno e aggiustamento ragionevole.

Le famiglie, la società e lo Stato, secondo le rispettive responsabilità, devono apportare i necessari e ragionevoli aggiustamenti e creare un sistema di sostegno per consentire agli anziani di esercitare e difendere i propri diritti, tenendo conto della loro dignità, autonomia e scelte.

Articolo 428. Diritto alla partecipazione e all’inserimento sociale e familiare.

Le famiglie, la società e lo Stato, in base alle rispettive responsabilità, hanno il dovere di contribuire alla protezione degli adulti anziani attraverso le loro organizzazioni e istituzioni, e di fornire loro la partecipazione e l’inserimento sociale, comunitario e familiare in un ambiente di piena uguaglianza che permetta loro di sviluppare le proprie capacità e potenzialità.

Articolo 429. Doveri degli anziani nei confronti delle loro famiglie.

Gli anziani, nella misura in cui le loro potenzialità fisiche e mentali glielo consentono, hanno il dovere di prendersi cura di se stessi e della propria famiglia, nonché di partecipare attivamente alla vita quotidiana, trasmettendo ai membri più giovani le proprie esperienze di vita, i valori e i principi di comportamento familiare e sociale.

Articolo 430. Doveri delle famiglie nei confronti degli anziani.

  1. I figli e gli altri familiari hanno il dovere di contribuire al soddisfacimento dei bisogni affettivi e assistenziali e al sostegno della persona anziana, anche se non convivono, nonché di preservare il patrimonio.
  2. Se l’anziano è ricoverato in un centro di assistenza sociale, i suoi familiari hanno il dovere di
  3. a) mantenere il legame di quella persona con la casa familiare;
  4. b) mantenere un contatto permanente con l’istituzione;
  5. c) partecipare a qualsiasi convocazione;
  6. d) accompagnarlo quando è ricoverato in ospedale, purché non vi siano circostanze che glielo impediscano; e
  7. e) qualsiasi altra azione che sia nell’interesse del suo benessere generale.

Articolo 431. Contenuto della protezione.

  1. La protezione degli anziani comprende il loro pieno sviluppo e il soddisfacimento dei loro bisogni affettivi e patrimoniali, nonché degli aspetti fisici, psicologici, sociali e giuridici della loro vita, sulla base di valori quali l’affetto, il rispetto dei loro desideri, delle loro volontà e delle loro preferenze, la considerazione, l’inserimento, la solidarietà e la preservazione della loro salute mentale e fisica, secondo i principi di proporzionalità, sussidiarietà e rispetto della loro autonomia.
  2. Allo stesso modo, devono essere rispettati gli atti concessi dalla persona in previsione della sua futura protezione in caso di possibile perdita delle attitudini associate all’età.

Articolo 432. Reti di protezione istituzionali e comunitarie.

L’azione dello Stato rivolta agli anziani, in coordinamento con le loro famiglie, si concretizza fondamentalmente attraverso i sistemi nazionali di sanità e di previdenza e assistenza sociale, nonché attraverso le istituzioni governative dell’istruzione, dello sport, della ricreazione, della cultura e di altri settori le cui funzioni comprendono la garanzia di questi diritti e che sviluppano i rispettivi programmi per assicurare che queste persone vivano in un’adeguata salute fisica, psicologica e sociale, e godano effettivamente della loro dignità e autodeterminazione.

Articolo 433. Ruolo delle istituzioni e delle organizzazioni di massa e sociali.

Le istituzioni e le organizzazioni di massa e sociali della comunità devono vigilare sull’operato delle famiglie nella cura e nell’attenzione agli anziani e, se necessario, sollecitare gli organismi competenti a rispondere per rendere effettiva la loro protezione e le loro possibilità di partecipazione e inserimento sociale.

CAPITOLO II

PERSONE CON DISABILITÀ NELL’AMBIENTE SOCIO-FAMILIARE

Articolo 434. Diritto a una vita familiare dignitosa.

  1. Le persone in situazione di disabilità hanno diritto a una vita familiare dignitosa e a essere inserite nella vita comunitaria e sociale.
  2. La società e lo Stato devono fornire, attraverso i loro organismi e le loro istituzioni, il sistema di sostegno, la dovuta protezione, l’istruzione e l’orientamento necessari per consentire loro di sviluppare al massimo le proprie capacità e attitudini.

Articolo 435. Esercizio dei diritti in condizioni di parità.

Le famiglie, la società e lo Stato, nella misura in cui ciascuno di essi è interessato, garantiscono il sostegno e apportano ragionevoli adeguamenti affinché le persone con disabilità possano esercitare i loro diritti pienamente e su un piano di parità con gli altri.

Articolo 436. Divieto di interferenza nella vita familiare.

Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza, può essere soggetta a interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita familiare.

Articolo 437. Diritto all’abilitazione e alla riabilitazione.

  1. Gli organismi, le istituzioni e le organizzazioni della società e dello Stato promuovono programmi di abilitazione e riabilitazione rivolti alle persone con disabilità, in modo che possano sviluppare la propria autonomia e indipendenza personale nel proprio ambiente sociale e familiare.
  2. Le famiglie promuovono l’inserimento delle persone con disabilità in questi programmi e sono coinvolte nel processo come parte della loro formazione, al fine di contribuire alla loro adeguata partecipazione e inserimento nella comunità.

Articolo 438. Diritti sessuali e riproduttivi.

  1. Le persone con disabilità hanno il diritto di decidere liberamente e responsabilmente il numero e le modalità della prole e il tempo che deve intercorrere tra una nascita e l’altra, ed è responsabilità della famiglia collaborare, guidare e informare debitamente sull’esercizio di questo diritto.
  2. Hanno anche il diritto di accedere a informazioni sull’educazione sessuale e sulla pianificazione familiare adeguate alla loro età, se sono bambine, bambini o adolescenti, e di ricevere i mezzi necessari per poter esercitare questo diritto.

Articolo 439. Altri diritti.

Oltre ai diritti riconosciuti in questo capitolo, le persone con disabilità godono anche dei diritti riconosciuti alle persone anziane negli articoli da 421 a 428 del presente Codice.

Articolo 440. Sviluppo integrale.

Le famiglie delle persone con disabilità stimolano e promuovono il loro sviluppo integrale come esseri umani e la loro emancipazione, indipendenza economica e inserimento sociale; i loro componenti partecipano a questo processo e sono adeguatamente informati a tal fine.

Articolo 441. Doveri delle famiglie nei confronti delle persone con disabilità internate.

Le famiglie delle persone con disabilità internate nei centri specializzati hanno il dovere di mantenere una comunicazione sistematica con loro e di fornire loro un’assistenza affettiva durante il periodo di permanenza.

Articolo 442. Doveri dello Stato e delle istituzioni sociali nell’educazione e nella promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Lo Stato e gli enti, le istituzioni e le organizzazioni della società devono promuovere una cultura di attenzione prioritaria per le persone con disabilità nei servizi pubblici, culturali e sociali; nonché promuovere programmi rivolti alle loro famiglie e ai componenti della comunità, volti a inculcare atteggiamenti favorevoli in relazione alle istituzioni familiari, alla sessualità, alla maternità o alla paternità, ai metodi appropriati di pianificazione familiare e al lavoro.

TITOLO X
MEDIAZIONE E MEDIATORE FAMILIARE
CAPITOLO I

 

MEDIAZIONE FAMILIARE

Articolo 443. Ambito di applicazione.

La mediazione può essere utilizzata come metodo alternativo per la gestione e la soluzione armoniosa dei conflitti familiari. Si sviluppa attraverso una procedura extragiudiziale, in cui professionisti autorizzati, privi di potere decisionale, facilitano la comunicazione e aiutano le persone a negoziare in modo collaborativo e a raggiungere accordi.

Articolo 444. Materie che possono essere oggetto di mediazione.

  1. Possono essere oggetto di mediazione tutti quei conflitti in cui le pretese delle parti non pregiudicano l’interesse pubblico o incoraggiano la discriminazione e la violenza in qualsiasi sua manifestazione, e in cui non vi sono squilibri tra le parti che pregiudicano la comunicazione, la volontarietà e l’effettivo adempimento degli accordi.
  2. Sono escluse dalla possibilità di accordo attraverso la mediazione o la conciliazione le domande di filiazione, quelle relative alla sospensione e alla privazione della responsabilità genitoriale, la rinuncia al diritto di richiedere gli alimenti e altre che non possono essere oggetto di accordo perché esulano dalla sfera di competenza dispositiva delle persone in conflitto secondo la legge.

Articolo 445. Principi guida.

Per la soluzione armoniosa dei conflitti familiari, vengono rispettati i principi generali stabiliti per la mediazione, in particolare quelli dell’equilibrio dei poteri, della volontarietà responsabile, della multiparzialità e della riservatezza.

Articolo 446. Ritiro dalla mediazione.

Il ritiro dalla mediazione non pregiudica coloro che hanno partecipato a tale procedura.

Articolo 447. Strumentazione notarile e approvazione giudiziaria degli accordi di mediazione.

  1. Le persone in conflitto possono ricorrere alla mediazione e, una volta conclusa la procedura, possono far raggiungere l’accordo mediante atto pubblico notarile o omologarlo mediante la procedura di volontaria giurisdizione disciplinata dal Codice di Procedura.
  2. Gli accordi raggiunti in mediazione non possono essere autenticati o approvati giudizialmente quando le loro basi incidono su criteri di ordine pubblico o violano l’interesse superiore delle bambine, dei bambini e degli adolescenti o la protezione di persone in situazioni vulnerabili.
  3. La mediazione può anche derivare da un processo giudiziario o in fase esecutiva, in conformità con le disposizioni del Codice di Procedura.

Articolo 448. Partecipazione di professionisti specializzati.

La partecipazione di bambine, bambini, adolescenti o qualsiasi altra persona in situazione di vulnerabilità alle procedure di mediazione richiede l’assistenza di professionisti specializzati nelle sessioni a cui partecipano.

Articolo 449. Intervento di terzi.

Per la partecipazione di terzi, compreso il supporto di coloro che lo richiedono, è necessario il consenso di tutte le persone coinvolte nel processo di mediazione.

Articolo 450. Applicazione delle norme della mediazione alla riconciliazione familiare.

Le disposizioni del presente Codice relative alla mediazione familiare si applicano, a seconda dei casi, alla riconciliazione familiare come metodo alternativo di gestione e risoluzione dei conflitti.

CAPITOLO II

UFFICIO DELLA DIFESA FAMILIARE

Articolo 451. Ambito di applicazione.

  1. L’ufficio della difesa familiare è l’istituzione responsabile della protezione, della garanzia e del ripristino dell’esercizio dei diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, delle persone con disabilità, degli anziani, delle vittime di discriminazione o di violenza in qualsiasi sua manifestazione, nonché di qualsiasi altra persona in situazione di vulnerabilità nell’ambiente familiare.
  2. Ai fini del presente Codice, si intende che una persona si trova in una situazione di vulnerabilità nell’ambiente socio-familiare quando questo ambiente limita o ostacola le sue possibilità di azione di fronte a una minaccia naturale, economica, sociale o di qualsiasi altro tipo e, di conseguenza, presenta una situazione di rischio o di deterioramento che influisce sulla qualità della vita e sul benessere, che può portarla all’esclusione sociale.
  3. Le persone di cui sopra possono essere rappresentate nelle questioni derivanti dall’applicazione del presente Codice da avvocati di famiglia da loro liberamente scelti o nominati, in casi appropriati, su richiesta della persona stessa, dell’ufficio del difensore civico o su richiesta del pubblico ministero.
  4. Le disposizioni del paragrafo precedente si applicano anche alle questioni che possono essere oggetto di mediazione.

Articolo 452. Opposizione di interessi.

Le persone di cui all’articolo precedente possono essere rappresentate da un difensore di famiglia a condizione che vi sia opposizione di interessi nei seguenti casi:

  1. a) se hanno lo stesso o più rappresentanti legali.
  2. b) se i loro rappresentanti legali sono impossibilitati a esercitare la loro funzione o sono responsabili della violazione dei loro diritti; oppure
  3. c) quando non hanno alcun rappresentante.

TITOLO XI

NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DELLA FAMIGLIA

CAPITOLO I

REGOLE DI APPLICAZIONE

Articolo 453. Determinazione del domicilio e della residenza abituale.

  1. Ai fini del presente Codice, per domicilio si intende il luogo di residenza di una persona con l’intenzione di rimanervi, e per determinarlo si tiene conto di circostanze di natura personale, familiare o professionale che dimostrano legami duraturi con tale luogo.
  2. Per residenza abituale si intende il luogo in cui una persona si stabilisce fisicamente a titolo principale, anche se non è iscritta in alcun registro e non ha un permesso di soggiorno.

Articolo 454. Interpretazione.

Il diritto di famiglia straniero in materia di famiglia deve essere applicato secondo i suoi criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.

Articolo 455. Adattamento.

  1. Le diverse leggi che possono essere competenti a disciplinare i diversi aspetti di uno stesso rapporto giuridico devono essere applicate in modo armonico rispetto allo scopo perseguito da ciascuna di esse.
  2. Le eventuali difficoltà derivanti dalla loro applicazione simultanea sono risolte tenendo conto dei criteri di equità nel caso specifico, in conformità ai principi e alle norme del presente Codice.

Articolo 456. Esclusione del rinvio.

Quando la legge straniera è applicabile per la soluzione di questioni familiari, si intende la legge sostanziale o materiale di quello Stato, con l’esclusione delle norme di conflitto che possono essere fatte ad un’altra legge, tranne se il rinvio è alla legge cubana.

Articolo 457. Ordine pubblico.

  1. La legge straniera non viene applicata se i suoi effetti sono manifestamente incompatibili con l’ordine pubblico, il che viene valutato tenendo conto della connessione della situazione giuridica con le disposizioni del presente Codice e della gravità dell’effetto prodotto dalla sua applicazione.
  2. Una volta ammessa l’incompatibilità, si applica la legge indicata mediante gli altri criteri di collegamento previsti dalla stessa norma di conflitto e, se ciò non è possibile, si applica la legge cubana.
  3. A tal fine, per ordine pubblico si intende l’insieme di principi e norme che ispirano e sostengono il regime giuridico-sociale cubano e la cultura della società al fine di preservarne i beni, i valori e gli interessi generali, compatibilmente con la tutela dei diritti delle bambine, dei bambini, degli adolescenti e delle persone in situazione di vulnerabilità.
  4. Le norme di ordine pubblico sono incondizionate e inderogabili dalla volontà delle parti.

CAPITOLO II
STANDARD NORMATIVI
SEZIONE PRIMA

Il matrimonio

Articolo 458. Capacità di celebrare il matrimonio, forma, esistenza e validità.

La capacità delle persone di contrarre matrimonio è regolata dalla legge del loro domicilio.

  1. La forma dell’atto, la sua esistenza e la sua validità sono regolate dalla legge del luogo in cui è stato solennizzato.
  2. La prova dell’esistenza del matrimonio è regolata dalla legge del luogo di formazione.
  3. Per il riconoscimento di un matrimonio celebrato all’estero, si terrà conto dell’assenza di qualsiasi dei divieti previsti dagli articoli 205 e 206 del presente Codice.

Articolo 459. Legge applicabile ai rapporti personali tra coniugi.

  1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge del domicilio coniugale.
  2. In mancanza di tale domicilio, sono disciplinati dalla legge dell’ultimo domicilio coniugale, dalla legge della cittadinanza comune al momento della sua formalizzazione o dalla legge del luogo di formalizzazione del matrimonio.

Articolo 460. Legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi.

  1. I rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge concordata dai coniugi prima della celebrazione del matrimonio, a eccezione delle questioni che, essendo di carattere strettamente reale, sono vietate dalla legge del luogo in cui si trovano i beni.
  2. Le leggi concordate possono essere
  3. a) quella del domicilio di una delle parti contraenti al momento della formalizzazione del patto;
  4. b) quello del domicilio dei coniugi dopo la formalizzazione del matrimonio; e
  5. c) quella della cittadinanza di uno dei due coniugi al momento della conclusione del patto.
  6. La scelta di una di queste leggi viene fatta nel contratto di matrimonio, in base al regime economico matrimoniale scelto.
  7. In assenza di tale scelta, i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai rapporti personali.

Articolo 461. Modifica della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi.

  1. I coniugi possono concordare per iscritto, durante il matrimonio, di sottoporre il loro regime economico matrimoniale a un’altra delle leggi sopra menzionate.
  2. L’esercizio di questa opzione non deve pregiudicare i diritti di terzi.
  3. La legge che regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, sia che sia stata scelta o meno, è applicabile fino a quando i coniugi non determinano validamente una nuova legge, indipendentemente da eventuali cambiamenti della cittadinanza o del domicilio di uno dei due.

Articolo 462. Legge applicabile ai beni matrimoniali.

Lo stato civile delle persone è regolato dalla legge dello Stato di cui sono cittadini o, in mancanza, dalla legge del domicilio.

SEZIONE SECONDA

Unione affettiva di fatto

Articolo 463. Legge applicabile all’unione affettiva di fatto.

1.0 L0a legge del luogo in cui le unioni affettive di fatto sono stipulate e registrate, o riconosciute dalle autorità competenti, disciplina le condizioni della loro formazione, registrazione o riconoscimento, gli effetti patrimoniali e le condizioni del loro scioglimento.

  1. I conviventi possono concordare per iscritto, durante la durata dell’unione, di sottoporre il loro regime economico alla legge del domicilio o della cittadinanza di uno dei due o alla legge dello Stato in cui la convivenza è registrata.
  2. Tale scelta può essere effettuata prima o al momento della registrazione e purché non pregiudichi i diritti di terzi.
  3. Qualsiasi effetto dell’unione affettiva di fatto che non sia specificamente previsto dal presente Codice sarà disciplinato dalla legge del luogo in cui è destinato a essere applicato.

SEZIONE TERZA

Sulle cause di scioglimento ed estinzione del matrimonio

Articolo 464. Legge applicabile allo scioglimento e all’estinzione del matrimonio.

I coniugi possono concordare in un atto pubblico, prima o durante il matrimonio, la legge applicabile allo scioglimento e all’estinzione del matrimonio, purché si tratti di una delle seguenti leggi:

  1. a) quella dello Stato in cui hanno il domicilio comune al momento della formalizzazione dell’accordo;
  2. b) quella dello Stato dell’ultimo domicilio coniugale, purché uno dei due vi risieda ancora al momento della formalizzazione dell’accordo;
  3. c) quella della cittadinanza comune dei coniugi al momento della formalizzazione dell’accordo; oppure
  4. d) quella del paese del tribunale che conosce la situazione.
  5. Una volta depositata la domanda di divorzio o l’istanza di divorzio presso le autorità cubane competenti, a seconda dei casi, i coniugi possono decidere che il divorzio sia regolato dalla legge cubana.

Articolo 465. Applicazione supplementare.

  1. In mancanza di scelta della legge applicabile allo scioglimento e all’estinzione del matrimonio, si applica la legge del domicilio comune dei coniugi o quella dell’ultimo domicilio comune, purché uno di loro vi risieda ancora, o, in ultima istanza, la legge cubana.
  2. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle altre cause di estinzione del matrimonio, per quanto pertinenti.

SEZIONE QUARTA

Sul diritto di ricevere gli alimenti

Articolo 466. Legge applicabile al diritto di ricevere gli alimenti.

  1. Il diritto di ricevere gli alimenti è disciplinato dalla legge del domicilio chi riceve gli alimenti, a meno che la legge del domicilio di chi fornisce gli alimenti non preveda maggiori garanzie.
  2. In caso di cambio di domicilio, la legge della nuova residenza abituale si applica dal momento in cui avviene il cambio di domicilio.
  3. La legge cubana si applica se il creditore non può ottenere gli alimenti dal debitore in conformità con la legge designata.
  4. Il diritto agli alimenti tra coniugi o coppia affettiva di fatto è disciplinato dalla legge dell’ultimo domicilio coniugale, dell’ultima convivenza effettiva o del paese la cui legge si applica allo scioglimento o alla nullità del vincolo.
  5. Un contratto di alimenti è regolato, a scelta delle parti, dalla legge del domicilio di una di esse al momento della stipula; in mancanza, dalla legge del luogo di stipula.

SEZIONE QUINTA

Filiazione

Articolo 467. Legge applicabile alla filiazione.

  1. La filiazione è regolata dalla legge del domicilio della bambina o del bambino al momento della nascita.
  2. Tuttavia, si applica la legge della residenza abituale della bambina o del bambino al momento dell’avvio del procedimento di filiazione, se risulta loro più favorevole.

Articolo 468. Legge applicabile alla filiazione assistita.

Ai fini del riconoscimento della filiazione assistita e della sua registrazione, l’autorità competente, nel caso in cui sia richiesto il suo intervento, deve dare priorità all’interesse superiore della bambina, del bambino o dell’adolescente nato con l’uso di tecniche di riproduzione assistita.

Articolo 469. Legge applicabile all’adozione.

I requisiti e gli effetti giuridici dell’adozione sono regolati dalla legge del domicilio dell’adottato al momento della sua approvazione.

Articolo 470. Riconoscimento dell’adozione costituita all’estero.

  1. L’adozione costituita all’estero è riconosciuta nella Repubblica di Cuba quando è stata autorizzata dall’autorità competente del paese del domicilio dell’adottato, in conformità alle sue norme.
  2. L’adozione autorizzata nel paese del domicilio dell’adottante è riconosciuta anche quando può essere riconosciuta nel paese del domicilio dell’adottato.
  3. L’annullamento o la revoca di un’adozione fatta all’estero sono regolati dalla legge di approvazione o dalla legge del domicilio dell’adottante.

Articolo 471. Conversione dell’adozione semplice.

  1. L’adozione semplice autorizzata all’estero, in base alla legge del domicilio dell’adottato, può essere convertita in adozione piena, a condizione che
  2. a) soddisfa i requisiti stabiliti dalla legge cubana;
  3. b) l’adottante e l’adottato esprimano il loro consenso;
  4. c) l’opinione del minorenne adottato sia ascoltata nel rispetto della sua capacità e progressiva autonomia; e
  5. d) l’intervento del pubblico ministero.
  6. In tutti i casi, il tribunale valuterà l’opportunità di mantenere il legame giuridico con la famiglia d’origine.

SEZIONE SESTA

Responsabilità genitoriale, protezione dei minorenni e sostegni, salvaguardie e sistemazioni ragionevoli

Articolo 472. Legge applicabile alla responsabilità genitoriale e alla tutela dei minori.

La responsabilità genitoriale o qualsiasi altro istituto simile è disciplinato dalla legge del domicilio della figlia o del figlio.

Articolo 473. Legge applicabile alla tutela e ai sostegni, alle salvaguardie e agli accomodamenti ragionevoli.

  1. La determinazione e l’esercizio della tutela dei minorenni e dei sostegni, salvaguardie e accomodamenti ragionevoli per l’esercizio della capacità giuridica delle persone con disabilità sono disciplinati dalla legge del domicilio del minorenne o della persona richiesta da quelli.
  2. Altre figure di natura analoga, regolarmente costituite secondo il diritto straniero, sono riconosciute e producono i loro effetti nel paese, purché siano compatibili con i diritti sanciti dal presente Codice e con i requisiti stabiliti per il riconoscimento di atti e decisioni.
  3. Nell’applicazione delle misure di cui alle sezioni precedenti del presente articolo, si tiene conto dell’interesse superiore della bambina, del bambino o dell’adolescente e dei desideri, delle volontà e delle preferenze delle persone in situazione di disabilità.

SEZIONE SETTIMA

Sul ritorno internazionale di bambine, di bambini e degli adolescenti

Articolo 474. Regime di cooperazione internazionale.

In caso di spostamento, trattenimento o rapimento di minorenni che danno luogo a richieste di collocazione internazionale e di rimpatrio, i tribunali o le autorità cubane competenti cercheranno di garantire l’interesse superiore della bambina, del bambino o dell’adolescente, dopo aver analizzato le particolarità di ciascun caso e in conformità con le disposizioni della Costituzione della Repubblica di Cuba e dei trattati internazionali in vigore nel paese che hanno attinenza con la questione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

PRIMA: I rapporti giuridici instaurati e i diritti acquisiti ai sensi del Codice della Famiglia, legge n. 1289 del 14 febbraio 1975, restano validi.

SECONDA: Le cause depositate in qualsiasi tribunale relative al riconoscimento giudiziario dell’unione coniugale non formalizzata di cui al Codice di Famiglia, legge n. 1289 del 14 febbraio 1975, che sono in corso di trattazione all’entrata in vigore del presente Codice di Famiglia, continueranno a essere trattate in conformità alle disposizioni contenute nel Codice precedente; il resto delle cause in attesa di trattazione sarà conforme alle norme contenute nel presente Codice.

TERZA: Il Tribunale Supremo del Popolo impartirà le istruzioni necessarie affinché, entro due (2) anni dall’entrata in vigore del presente Codice, riesamini tutti i fascicoli per la dichiarazione di incapacità, nonché le tutele di persone maggiorenni costituite ai sensi del Codice di Famiglia, Legge n. 1289, del 14 febbraio 1975, al fine di adottare disposizioni relative alla fornitura di sostegno e garanzie nei confronti di tali persone, in conformità alla riforma contenuta nel presente regolamento e alle disposizioni della prima disposizione finale del codice di procedura.

QUARTA: Le persone che hanno formalizzato il matrimonio ai sensi del Codice di Famiglia del 14 febbraio 1975 e il cui regime economico è quello della comunione dei beni, possono stipulare convenzioni matrimoniali tra coniugi per modificare quello attuale e stabilire qualsiasi altro regime economico secondo le modalità stabilite dal presente Codice.

QUINTA: I rapporti giuridici familiari e gli atti che vengono regolati per la prima volta nel presente Codice sono disciplinati dalle sue disposizioni, anche se le cause che li hanno generati si sono verificate durante la validità del precedente Codice di Famiglia.

DISPOSIZIONI FINALI

PRIMA: Gli articoli da 29 a 32, entrambi compresi, della Sezione Seconda “Esercizio della capacità giuridica civile”, del Capitolo I “Persone fisiche”, del Titolo II “Soggetti del rapporto giuridico”, del Libro I “Rapporto giuridico”, della legge n. 59 del 16 luglio 1987, “Codice civile”, sono modificati e sono formulati come segue:

SEZIONE SECONDA

Esercizio della capacità giuridica civile

ARTICOLO 29

  1. Ogni persona fisica ha la capacità giuridica per il godimento e l’esercizio dei propri diritti, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.
  2. Le persone con disabilità hanno la capacità di esercitare i propri diritti su un piano di parità in tutti gli aspetti della vita.
  3. La piena capacità di esercitare diritti e compiere atti giuridici si acquisisce al compimento della maggiore età, a 18 anni.
  4. I minorenni esercitano i loro diritti e compiono atti giuridici attraverso i loro rappresentanti legali. Tuttavia, se la persona ha un’età e una maturità sufficienti, può compiere da sola gli atti consentiti dall’ordinamento giuridico, compresi quelli relativi all’esercizio dei diritti inerenti alla personalità. Allo stesso modo, se si trova in una situazione di disabilità, può nominare il supporto previsto dal presente Codice per il compimento di tali atti e l’esercizio di tali diritti.
  5. I minorenni hanno il diritto di essere ascoltati in qualsiasi processo o questione che li riguardi, nonché di partecipare alle decisioni che riguardano la loro persona nel rispetto della loro progressiva autonomia.
  6. Ogni minorenne che abbia compiuto 12 anni può validamente fare testamento o qualsiasi atto di autotutela.
  7. La legge può tuttavia stabilire altre età per il compimento di determinati atti.

ARTICOLO 30

  1. Qualsiasi persona con disabilità che necessiti di un accomodamento ragionevole o di un supporto per l’esercizio della propria capacità giuridica può richiederli o designarli secondo la propria libera scelta.
  2. Gli accomodamenti ragionevoli sono modifiche e adattamenti necessari e appropriati che non impongono un onere sproporzionato o indebito, se richiesti in un caso particolare, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, dei loro diritti.
  3. Per sostegno si intendono le forme di assistenza liberamente scelte da una persona per facilitare l’esercizio dei suoi diritti, compresa la comunicazione, la comprensione degli atti giuridici e delle loro conseguenze, l’espressione e l’interpretazione della volontà della persona che lo richiede. L’assistenza non ha poteri di rappresentanza, tranne nei casi in cui, eccezionalmente, sia espressamente prevista dalla decisione della persona bisognosa o sia ordinata dal tribunale competente.
  4. Per interpretare la volontà della persona assistita, nei casi in cui ciò sia necessario, si terrà conto del criterio della migliore interpretazione della volontà, della storia della vita della persona, delle precedenti espressioni di volontà in contesti simili, delle informazioni disponibili alle persone di fiducia della persona da assistere, dei suoi desideri, delle sue preferenze e di qualsiasi altra considerazione pertinente al caso specifico.
  5. La persona che designa il proprio sostegno con atto notarile ne determina la forma, l’identità, l’ambito, la durata, le linee guida e il numero di sostegni. Può anche stabilire quali persone non devono essere designate come sostenitori, nonché il momento o le circostanze in cui la designazione di sostegno diventa legalmente efficace.
  6. La persona assistita è responsabile delle proprie decisioni, comprese quelle prese con l’assistenza.
  7. Le salvaguardie sono misure volte a garantire il rispetto dei diritti, della volontà, dei desideri e delle preferenze della persona assistita, a prevenire abusi e influenze indebite da parte della persona che fornisce tale assistenza e a evitare di pregiudicare o mettere a repentaglio i diritti delle persone assistite.
  8. La persona che richiede il sostegno, nell’atto notarile che lo designa, o il tribunale competente, stabiliscono le garanzie che ritengono appropriate per il caso specifico, per le quali indicano almeno i termini per la revisione del sostegno.

ARTICOLO 31

  1. In assenza di designazione da parte di un notaio, la designazione del sostegno spetta al tribunale. Questa misura è giustificata dopo che sono stati compiuti gli sforzi appropriati per ottenere una dichiarazione di volontà da parte della persona, e dopo che sono state fornite le misure di accessibilità e di accomodamento ragionevole, e quando la designazione del supporto è necessaria per l’esercizio e la protezione dei diritti della persona.
  2. A tal fine, il tribunale competente terrà conto del rapporto di convivenza, fiducia, amicizia, assistenza o parentela esistente tra la persona in situazione di disabilità e il sostegno. Stabilisce inoltre il limite di tempo, l’ambito e le responsabilità. In ogni caso, deve prendere le misure necessarie per ottenere la migliore interpretazione possibile della volontà, dei desideri e delle preferenze della persona, e tenere conto del suo percorso di vita. Le persone condannate per violenza di genere o familiare in qualsiasi sua manifestazione non possono essere designate come sostenitrici.
  3. La sentenza emessa dal tribunale competente determina e specifica, in base alle circostanze particolari di ciascun caso, gli atti che vengono limitati, assicurando che l’autonomia personale venga intaccata il meno possibile. Designa inoltre una o più persone di supporto e specifica le condizioni di validità degli atti in cui la persona di supporto è coinvolta. In via eccezionale, la rappresentanza legale della persona con disabilità può essere garantita da un sostegno intenso.
  4. La sentenza viene registrata nel registro dello Stato Civile in cui è registrata la nascita della persona con disabilità.

ARTICOLO 32

  1. La rappresentanza dei minorenni è stabilita secondo le modalità disciplinate dal Codice della Famiglia.
  2. La fornitura di supporto, tutele e soluzioni ragionevoli è regolata, oltre che dalle norme contenute nel presente Codice, dalle disposizioni del Codice di Procedura e dalle norme notarili.

SECONDA: L’articolo 33 della Sezione Terza “Assenza e Presunzione di Morte”, del Capitolo I “Persone Fisiche”, del Titolo II “Soggetti del Rapporto Giuridico”, del Libro I “Rapporto Giuridico”, della Legge n. 59, del 16 luglio 1987, “Codice Civile”, è modificato come segue:

ARTICOLO 33

(…) 2. La persona dichiarata assente è rappresentata dal coniuge o dal convivente e, in mancanza di questi, da un figlio maggiorenne, da un genitore, da un nonno, da un fratello, da un figlio o da un padre affine e, se vi sono più parenti dello stesso grado e non vi è accordo tra loro, da quello designato dal giudice tra questi. In via eccezionale, e quando vi sono ragioni che lo rendono consigliabile, il tribunale può designare persone diverse da quelle sopra elencate”.

TERZA: L’articolo 50 della Sezione Seconda “Forma e interpretazione”, del Capitolo III “Atto giuridico”, del Titolo IV “Cause del rapporto giuridico”, del Libro I “Rapporto giuridico”, della Legge n. 59, del 16 luglio 1987, “Codice Civile”, è modificato come segue:

ARTICOLO 50

  1. Gli atti giuridici espressi possono essere eseguiti oralmente, per iscritto o con qualsiasi mezzo di comunicazione diretto, manuale, meccanico, digitale, con il linguaggio dei segni o con qualsiasi altro mezzo alternativo, compreso l’uso di ragionevoli adattamenti o supporti richiesti dalla persona.
  2. Gli atti giuridici taciti sono quelli in cui la volontà è dedotta in modo indubitabile, o definitivo, da un atteggiamento o da un comportamento ripetuto della persona.

QUARTA: L’articolo 55.3 della Sezione Terza “Condizione, termine e modo”, del Capitolo III “Atto giuridico”, del Titolo IV “Cause del rapporto giuridico”, del Libro I “Rapporto giuridico”, della Legge n. 59, del 16 luglio 1987, “Codice Civile”, è modificato come segue:

ARTICOLO 55

  1. Il mancato rispetto della modalità da parte del beneficiario lo rende responsabile dei danni causati per questo motivo, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 376 del presente Codice in materia di donazioni.

QUINTA: Gli articoli 67 b) e 68.2 della Sezione Quinta “Inefficacia degli atti giuridici”, del Capitolo III “Atto giuridico”, del Titolo IV “Cause del rapporto giuridico”, del Libro I “Rapporto giuridico”, della Legge n. 59, del 16 luglio 1987, “Codice civile”, sono modificati come segue:

ARTICOLO 67

Gli atti giuridici sono nulli realizzati:

(…) b) da persone prive di discernimento;

ARTICOLO 68

(…) 2. Le persone non possono intentare un’azione di nullità per mancanza di discernimento di coloro con i quali hanno compiuto un atto giuridico.

SESTA: Gli articoli 90, 91 e 92 della Sezione Terza “Responsabilità delle persone fisiche”, del Capitolo IV “Atti illeciti”, del Titolo IV “Cause del rapporto giuridico”, del Libro I “Rapporto giuridico”, della Legge n. 59, del 16 luglio 1987, “Codice Civile”, sono modificati e sono formulati come segue:

ARTICOLO 90

  1. I genitori o i tutori sono responsabili dei danni causati dai minorenni. Nel caso di persone in situazione di disabilità a cui è stato nominato un supporto intensivo con poteri di rappresentanza, esse sono anche responsabili dei danni da loro causati.
  2. In deroga a quanto sopra, la responsabilità di cui alla sezione precedente si applica alle persone incaricate della cura di minorenni o di persone in situazione di disabilità a causa dell’assenza dei genitori o delle persone di supporto designate, nell’ambito di missioni internazionaliste o di altri compiti o doveri.

ARTICOLO 91

Le persone che lavorano in strutture di assistenza o per minorenni con disturbi comportamentali, al di fuori del sistema educativo nazionale, sono responsabili dei danni da loro causati.

ARTICOLO 92

La responsabilità di cui ai due articoli precedenti non sorge se coloro che hanno in custodia tali persone provano che il danno si è verificato nonostante abbiano agito con la dovuta diligenza.

SETTIMA: L’articolo 123 del Capo IV “Sospensione della prescrizione”, del Titolo VIII “Prescrizione delle azioni”, del Libro I “Rapporti giuridici”, della Legge n. 59, del 16 luglio 1987, “Codice civile”, è modificato come segue:

ARTICOLO 123

  1. La prescrizione è sospesa:

(c) durante il matrimonio, in relazione ai diritti di uno dei coniugi rispetto all’altro, se si tratta di un’unione affettiva di fatto, come previsto dal Codice di Famiglia, finché tale unione sussiste, in relazione ai diritti di uno dei componenti rispetto all’altro;.

OTTAVA: L’articolo 133 del Capitolo I “Disposizioni generali”, del Titolo II “Diritti di proprietà”, del Libro II “Diritti di proprietà e altri diritti sui beni”, della Legge n. 59. del 16 luglio 1987, “Codice Civile”, è modificato come segue:

ARTICOLO 133

(…) 2. Chiunque abbia subito un danno all’integrità personale o ai beni nell’adempimento del dovere di cui al paragrafo precedente ha diritto a un risarcimento, e lo stesso diritto si applica al coniuge, al partner in comune, ai parenti o alle persone sotto la loro tutela, in caso di morte.

NONA: viene inserito un nuovo Capitolo, il Capitolo V “Abitazione”, con un articolo, il 230. bis, mentre il Capitolo V “Disposizioni comuni” diventa il Capitolo VI, entrambi del Titolo III “Altri diritti sui beni”, del Libro II “Proprietà e altri diritti sui beni”, della Legge 16 luglio 1987, n. 59, “Codice civile”, articolo da formulare come segue:

CAPITOLO V

Alloggio

Articolo 230 bis.1. Il diritto di abitazione è quello in base al quale una persona fisica può risiedere gratuitamente in una proprietà altrui o in parte di essa.

  1. Il regime giuridico del diritto di abitazione è quello determinato dal suo titolo costitutivo.
  2. È sempre costituito su base temporanea e non può mai superare la vita dell’abitante.
  3. L’abitante non può cedere, trasferire, affittare o gravare il diritto di abitazione con atti tra vivi o a causa di morte, né tale diritto può essere fatto valere dai suoi creditori.
  4. L’abitante ha l’obbligo di conservare la proprietà e di non modificarne la natura o la forma abituale, e il proprietario ha l’obbligo di mantenere l’abitante nell’esercizio pacifico del suo diritto.

DECIMA: L’articolo 254 della Sezione Terza “Inadempimento del creditore” del Capitolo I “Esecuzione delle obbligazioni”, del Titolo I “Obbligazioni in generale” del Libro III “Diritto delle obbligazioni e dei contratti”, della Legge n. 59 del 16 luglio 1987, “Codice Civile”, è modificato come segue:

ARTICOLO 254

(…) 2. La consegna è ammissibile anche se:

(a) il creditore è assente o privo di discernimento al momento in cui deve essere effettuato il pagamento;.

UNDICESIMA: L’articolo 376 del Titolo VI “Donazione”, del Libro III “Diritto delle obbligazioni e dei contratti”, della Legge n. 59, del 16 luglio 1987, “Codice Civile”, è modificato come segue:

ARTICOLO 376

La donazione può essere effettuata a condizione che:

  1. Le parti del contratto possono concordare di riservare il diritto di usufrutto a favore del donatore e di non disporre o alienare l’immobile donato per un periodo non superiore a cinque anni. Nel caso di beni immobili, il contratto è opponibile a terzi a partire dalla sua registrazione.
  2. La donazione completata può essere revocata dal donatore per il mancato rispetto delle modalità imposte, per ingratitudine da parte del donatario o perché il donatore ha figli.
  3. La revoca per inadempimento delle modalità imposte dal donatore non pregiudica i terzi a favore dei quali è stata istituita. Se il donatario ha trasmesso a terzi i beni gravati da un modo, deve restituirli al donatore al momento della revoca della donazione, se ha agito in mala fede, a meno che non esegua il modo imposto al donatario, se le prestazioni in cui consiste il modo non sono di natura molto personale. Il donatario che si disfa dei beni donati, o ne rende impossibile la restituzione per una causa a lui imputabile, deve risarcire il donatore con il valore delle cose donate al momento della richiesta di revoca.
  4. La donazione può essere revocata per ingratitudine da parte del donatario quando quest’ultimo è incorso in una delle circostanze previste dall’articolo 469.1 del presente Codice.
  5. La revoca della donazione è documentata da atto notarile ed è efficace nei confronti del donatario dal momento della sua autentica notifica.

DODICESIMA: La sottosezione c) dell’articolo 409 è modificata e vi sono aggiunti due paragrafi, corrispondenti al Capitolo IV “Estinzione”, Titolo XI “Mandato”, del Libro III “Diritto delle obbligazioni e dei contratti”, della Legge n. 59, del 16 luglio 1987, “Codice civile”, che recitano come segue:

ARTICOLO 409

  1. Oltre alle cause generali di estinzione delle obbligazioni, il mandato si estingue per:

(…) c) la fornitura di un’assistenza intensa con poteri di rappresentanza alla persona in situazione di disabilità, assenza, interdizione o morte del mandante o del mandatario;

(…) 2. Se il mandante conferisce una procura solo nel caso in cui in futuro abbia bisogno di assistenza nell’esercizio della sua capacità giuridica, non si applica il motivo di risoluzione previsto al paragrafo c) del presente articolo, relativo alla nomina di un sostegno intenso con poteri di rappresentanza.

  1. Il mandante può anche inserire nella procura una clausola che ne preveda la continuazione, se in futuro avrà bisogno di sostegno nell’esercizio della sua capacità giuridica.

TREDICESIMA: L’articolo 466 del Capo I, la cui denominazione è sostituita da “Contenuto della successione, capacità e titoli a succedere”, del Titolo I “Disposizioni generali”, del Libro IV “Diritto delle successioni”, della Legge n. 59, del 16 luglio 1987, “Codice civile”, è modificato come segue:

CAPITOLO I

Contenuto della successione, capacità e titoli ereditari

ARTICOLO 466

  1. Il diritto delle successioni comprende l’insieme delle norme che regolano la trasmissione del patrimonio e delle altre situazioni giuridiche esistenziali del defunto dopo la sua morte.
  2. Hanno capacità di succedere all’eredità del defunto:
  3. a) le persone fisiche esistenti al momento della morte o i concepiti che nascono vivi, ai sensi dell’articolo 25 del presente Codice;
  4. b) quelli concepiti dopo la sua morte mediante tecniche di riproduzione umana assistita nei casi di cui all’articolo 126 del Codice di Famiglia; e
  5. c) Le persone giuridiche esistenti al momento della morte e quelle create dal suo testamento.

QUATTORDICESIMA: L’articolo 469 del Capo II “Incapacità di ereditare”, la cui denominazione è sostituita da “Incapacità di succedere”, del Titolo I “Disposizioni generali”, del Libro IV “Diritto successorio”, della Legge n. 59 del 16 luglio 1987, “Codice Civile”, è modificato e sarà formulato come segue:

CAPITOLO II

Incapacità di succedere

ARTICOLO 469. 1. Sono incapaci di essere eredi o legatari:

  1. a) coloro che commettono presunti atti criminali intenzionali contro la vita e l’integrità fisica, l’onore, l’integrità sessuale, la libertà o i diritti patrimoniali del defunto, dei suoi discendenti, ascendenti, coniuge o partner affettivo, fratelli, nipoti e zii, nonché dei figli e delle figlie affini, dei padri e delle madri affini e degli altri parenti socio-affettivi entro il terzo grado di parentela;
  2. b) coloro che hanno usato inganno, frode o violenza per costringere il defunto a concedere una disposizione testamentaria, o per modificare o rendere inefficace la disposizione concessa;
  3. c) coloro che hanno negato gli alimenti o le cure al testatore della successione;
  4. d) coloro che hanno favorito lo stato di abbandono fisico o emotivo del testatore della successione, nel caso di persona anziana o disabile;
  5. e) il padre o la madre del defunto che è stato privato della responsabilità genitoriale;
  6. f) coloro che sono incorsi in una situazione di violenza domestica o di genere, in qualsiasi sua manifestazione, nei confronti del defunto; e
  7. g) i figli che, senza giusta causa, hanno impedito al testatore, in qualità di nonno, di esercitare il diritto di comunicare e interagire con i nipoti.
  8. In tutti i casi citati, è sufficiente dimostrare che la persona che è incorsa in tali circostanze è imputabile per l’atto doloso, senza la necessità di una condanna penale.
  9. L’incapacità cessa con il perdono espresso o tacito di chi l’ha causata.

QUINDICESIMA: L’articolo 476 della Sezione Prima “Testamento”, del Capitolo I “Disposizioni generali”, del Titolo II “Successione testamentaria”, del Libro IV “Diritto successorio”, della Legge n. 59, del 16 luglio 1987, “Codice Civile”, è modificato come segue:

ARTICOLO 476

  1. Con il testamento, una persona dispone di tutto o parte del suo patrimonio per dopo la sua morte, con le limitazioni stabilite dal presente Codice e da altre disposizioni legali.
  2. Il testamento può contenere anche disposizioni non patrimoniali, relative a situazioni sostenute dall’esistenza e dalla centralità della persona”.

SEDICESIMA: All’articolo 481 della Sezione Prima “Testamento”, Capitolo I “Disposizioni generali”, Titolo II “Successioni testamentarie”, Libro IV “Diritto delle successioni” della Legge n. 59 del 16 luglio 1987, “Codice Civile”, sono aggiunti un nuovo articolo il 479 bis e due commi che recitano come segue:

ARTICOLO 479 bis

  1. L’istituzione di eredi, i legati e le altre disposizioni che sono state disposte a favore del coniuge del defunto diventano inefficaci se, dopo la concessione, si verifica una rottura del progetto di vita affettiva della coppia, o se questa divorzia, o se il matrimonio viene dichiarato nullo, nonché se al momento della morte è in corso una causa di divorzio o di annullamento del matrimonio.
  2. Le disposizioni a favore di uno dei partner dell’unione affettiva di fatto registrata perdono efficacia se, dopo la loro concessione, si verifica una rottura del progetto di vita affettiva della coppia, a meno che non riprendano la convivenza, o se l’unione viene sciolta per una causa diversa dalla morte di uno dei partner o dal matrimonio di entrambi.
  3. Le disposizioni a favore del coniuge o di uno dei componenti dell’unione affettiva di fatto mantengono la loro efficacia se dal contesto del testamento risulta che il testatore le avrebbe disposte anche nei casi disciplinati dai commi 1 e 2.

ARTICOLO 481

  1. L’istituzione di erede non può essere soggetta a condizioni o termini.
  2. Tuttavia, è ammessa la condizione di curare e assistere il testatore o i suoi ascendenti, discendenti, coniugi o partner affettivi che lo richiedano.
  3. L’esecutore designato o, in mancanza, chiunque abbia un interesse legittimo in tal senso, ha la facoltà di valutare l’adempimento o il mancato adempimento della condizione imposta”.

DICIASSETTESIMA: L’articolo 484 della sezione seconda “Forma dei testamenti”, Capitolo I “Disposizioni generali”, titolo II “Successioni testamentarie”, libro IV “Diritto successorio”, della legge n. 59 del 16 luglio 1987, “Codice Civile”, è modificato come segue:

ARTICOLO 484

(…) 2. Il testatore manifesta la sua volontà oralmente o per iscritto. Nel caso di una persona con disabilità, se lo richiede per esprimere la sua volontà, lo fa per mezzo dei suoi ausili o con ragionevoli adattamenti, a seconda dei casi. Il notaio redige il testamento in base a quanto dichiarato o scritto dal testatore.

  1. Il notaio si accerta che il testatore abbia il discernimento per fare testamento e lo registra. In caso di dubbio, può richiedere la consulenza di un esperto.

DICIOTTESIMA: L’articolo 493.1 viene modificato nei paragrafi a) e b) e viene aggiunto un paragrafo 3, così come il contenuto dell’articolo 495 di cui viene eliminato il paragrafo 2, mentre vengono aggiunti altri tre paragrafi, tutti compresi nel Capitolo II “Eredi specialmente protetti”, del Titolo II “Successioni testamentarie”, del Libro IV “Diritto successorio”, della Legge n. 59, del 16 luglio 1987. 59 del 16 luglio 1987, “Codice Civile”, che sarà formulato come segue:

ARTICOLO 493

  1. Sono eredi specialmente protetti, a condizione che non siano in grado di lavorare e che siano economicamente dipendenti dal defunto, i seguenti:
  2. a) i discendenti;
  3. b) il coniuge o il partner superstite della coppia affettiva di fatto registrata; e
  4. c) parenti in linea ascendente.

(2) Se due o più eredi specialmente protetti concorrono all’eredità, essi ereditano in parti uguali.

  1. La quota differita a favore di un erede particolarmente protetto e non assegnata alla sua morte non si trasmette ai rispettivi successori.

ARTICOLO 495

  1. “La preterizione di eredi particolarmente protetti che, al momento del rinvio della successione, dimostrino di possedere i requisiti stabiliti dall’articolo 493 del presente Codice, riduce le disposizioni testamentarie di contenuto patrimoniale fatte dal testatore a titolo di eredità o di legato, nell’ordine, alla metà del patrimonio ereditario di cui può disporre liberamente.
  2. Se il preterito è uno o più di tutti gli eredi particolarmente protetti del testatore, può rivendicare la sua quota sui beni e sui diritti attribuiti dal testatore, a qualsiasi titolo, agli altri eredi che hanno tale condizione.
  3. Gli eredi particolarmente protetti che sono pretermessi hanno il diritto di chiedere, per via giudiziale o extragiudiziale, il riconoscimento della loro qualità e di vedersi attribuire la metà dell’eredità mediante il corrispondente titolo di successione giudiziale o notarile.
  4. Se l’erede pretermesso specialmente protetto muore dopo il testatore, i suoi eredi non possono intentare alcuna azione per far riconoscere lo status del defunto.

DICIANNOVESIMA: All’articolo 498 del Capitolo III “Legatari”, del Titolo II “Successioni testamentarie”, del Libro IV “Diritto delle successioni”, della Legge 16 luglio 1987, n. 59, “Codice Civile”, è aggiunto un comma che recita come segue:

ARTICOLO 498

  1. I lasciti non possono essere soggetti a condizioni o a un termine e si acquisiscono alla morte del testatore.
  2. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 481.2 e 3 del presente Codice si applicano anche ai lasciti”.

VENTESIMA: Gli articoli 510 e 511 del Capitolo I “Disposizioni generali”, del Titolo III “Successioni ereditarie”, del Libro IV “Diritto delle successioni”, della Legge n. 59, del 16 luglio 1987, “Codice Civile”, sono modificati come segue:

TITOLO III
SUCCESSIONE INTESTATA
CAPITOLO I

Disposizioni generali

ARTICOLO 510

Gli eredi chiamati per legge sono i figli e gli altri discendenti, la madre e il padre, il coniuge, il partner superstite della coppia affettiva di fato, gli altri ascendenti, i fratelli e i nipoti, gli zii e le zie”.

ARTICOLO 511

  1. Il parente più prossimo in grado, all’interno dello stesso ordine, è chiamato a preferenza di quello più lontano, salvo il diritto di rappresentanza e le disposizioni sul diritto del coniuge, nonché degli ascendenti non abili al lavoro che dipendevano economicamente dal defunto.
  2. Se uno degli eredi ha svolto il ruolo di assistente familiare del defunto e si è assunto tutte le spese necessarie, la sua quota ereditaria è doppia rispetto a quella degli altri eredi.
  3. Se la persona che ha assunto la cura della famiglia appartiene a una chiamata successiva, ha il diritto di entrare nella successione con gli eredi più vicini e di ricevere anche il doppio della quota degli altri eredi concorrenti”.

VENTUNESIMA: Sono modificati gli articoli 514, della Sezione Prima “Successione dei figli e degli altri discendenti”; 515 e 516, della Sezione Seconda, che assumono la denominazione di “Successione delle madri e dei padri”; 517, 518 e 519, della Sezione Terza, che assumono anch’essi la denominazione di “Successione del coniuge e del partner superstite della coppia affettiva di fatto”; 520, della Sezione Quarta “Successione dei nonni o di altri ascendenti”; tutto il Capitolo III “Ordine di successione”, del Titolo III “Successione intesta”, del Libro IV “Diritto di successione”, della Legge n. 59, del 16 luglio 1987, “Codice Civile”, che recita come segue:

CAPITOLO III
ORDINE DI SUCCESSIONE
SEZIONE PRIMA

 

Successione dei figli e degli altri discendenti

ARTICOLO 514

(…) 2. I figli del defunto ereditano a titolo personale. Tra di loro l’eredità è divisa in parti uguali, senza pregiudizio del diritto del coniuge superstite o del partner della coppia affettiva di fatto, nonché delle madri e dei padri e degli altri ascendenti che non sono in grado di lavorare e che dipendevano economicamente dal defunto.

  1. I nipoti e gli altri discendenti ereditano per diritto di rappresentazione.
  2. Se i figli concorrono con i discendenti di altri figli che non possono o non vogliono succedere al defunto, i primi ereditano per diritto proprio e i secondi per diritto di rappresentazione.
  3. Se alla successione partecipano solo nipoti o altri discendenti dello stesso grado, anch’essi soli, essi ereditano a titolo personale.

SEZIONE SECONDA

Successione di madri e padri

ARTICOLO 515

  1. La successione corrisponde in secondo luogo alle madri e ai padri.
  2. Le madri e i padri, se sopravvivono, ereditano in parti uguali, fatto salvo il diritto del coniuge o del partner superstite della coppia affettiva di fatto.

ARTICOLO 516. I nonni o gli altri ascendenti inabili al lavoro e che dipendevano economicamente dal defunto, concorrono con le madri e i padri del defunto e con il coniuge o con il partner superstite della coppia affettiva di fatto ed ereditano una quota pari a quella dei primi.

SEZIONE TERZA

Successione del coniuge e del partner superstite della coppia affettiva di fatto

ARTICOLO 517

Se il coniuge o il partner superstite della coppia affettiva di fatto concorre all’eredità con i discendenti o con le madri e i padri del defunto, ha diritto a una porzione pari a quella degli eredi con cui ha concorso”.

ARTICOLO 518

  1. Se non ci sono discendenti o madri o padri del defunto, il coniuge o il partner della coppia affettiva di fatto eredita l’intera eredità, a meno che non ci siano nonni o altri ascendenti inabili al lavoro e finanziariamente dipendenti dal defunto, che in tali circostanze erediteranno una parte pari a quella.
  2. La rottura del progetto di vita affettiva della coppia, sia essa sposata o in unione affettiva di fatto registrata, estingue i diritti ereditari tra i suoi componenti, anche se il divorzio non è stato elaborato e l’unione affettiva di fatto non è stata legalmente sciolta. L’onere della prova è a carico degli eredi interessati.
  3. Il coniuge putativo in buona fede, il cui matrimonio non è stato annullato, o il partner superstite della coppia affettiva di fatto di un’unione putativa non ha diritto a partecipare all’eredità del defunto, se muore sposato.
  4. Se il defunto è il partner di un’unione affettiva di fatto o registrata che ha agito in malafede, l’altro partner, se ha agito in buona fede, ha diritto a tutti i beni acquistati in comune. Se entrambi hanno agito in malafede, si applicano di conseguenza le regole della comproprietà per quote.

ARTICOLO 519

Se il matrimonio si estingue per la morte o per la dichiarazione giudiziale della presunzione di morte di uno dei coniugi durante il processo di divorzio, in ogni caso, i diritti successori del coniuge superstite si estinguono.

SEZIONE QUARTA

Successione di nonni o altri ascendenti

ARTICOLO 520

  1. In mancanza degli eredi di cui alle sezioni precedenti, i nonni o gli altri ascendenti, sia in linea materna che paterna, succederanno in parti uguali.
  2. I nonni o altri ascendenti inabili al lavoro che dipendevano economicamente dal defunto concorrono con i discendenti del defunto, con i loro genitori e con il coniuge o il partner superstite di una coppia affettiva di fatto, a ereditare una quota pari alla loro.

VENTIDUESIMA: Viene inserita una nuova sezione, la Sesta “Successione di zii e zie”, con un articolo, 521 bis, contenuto nel Capitolo III “Ordine di successione”, del Titolo III “Successioni intestata”, del Libro IV “Diritto delle successioni”, della Legge n. 59, del 16 luglio 1987, “Codice Civile”, che sarà formulato come segue:

SEZIONE SESTA

Successione di zii e zie

ARTICOLO 521 bis

In mancanza degli eredi di cui alle sezioni precedenti, gli zii e le zie erediteranno in parti uguali”.

VENTITREESIMA: La lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 29, contenuto nella sezione seconda “Esercizio della capacità giuridica civile”, del capo I “Persone fisiche”, del Titolo II “Soggetti del rapporto giuridico”, e l’articolo 60, contenuto nella Sezione Quarta “Rappresentanza”, del Capitolo III “Atto giuridico”, del Titolo IV “Causa del rapporto giuridico”, sono abrogati, entrambi situati nel Libro I, “Rapporti giuridici”, nonché gli articoli da 542 a 544, contenuti nel Capitolo IV “Trasferimento di beni per uso domestico ai conviventi”, del Titolo IV, “Acquisizione dell’eredità”, del Libro IV “Diritto successorio”, la Prima e la Terza Disposizione Speciale, e che modificano la Seconda Disposizione Speciale, tutte del Codice Civile, Legge n. 59, 16 luglio 1987, 59 del 16 luglio 1987, vengono redatte nel seguente modo:

DISPOSIZIONE SPECIALE SECONDA: “Lo stato civile delle persone è disciplinato dalla legge dello Stato di cui sono cittadini”.

VENTIQUATTRESIMA: Il Decreto Legge 76 del 20 gennaio 1984, “Sull’adozione, le case per minorenni e le famiglie affidatarie” e il suo Regolamento, contenuto nella Risoluzione 48 del 13 febbraio 1984 del Ministero di Educazione, sono abrogati.

VENTICINQUESIMA: Il Decreto Legge 154, del 6 settembre 1994, “Sul divorzio notarile” e il suo Regolamento, contenuto nella risoluzione 182, del 10 novembre 1994, del Ministro della Giustizia, è abrogato.

VENTISEIESIMA: L’articolo 28 della Sezione Seconda del Capitolo II della Legge sulle Registrazioni dello Stato Civile, n. 51 del 15 luglio 1985, è modificato per inserire il partner dell’unione affettiva di fatto che viene redatta con la seguente formulazione:

CAPITOLO II
REGISTRAZIONE DELLO STATO CIVILE
SEZIONE SECONDA

L’Ufficiale di Stato Civile

ARTICOLO 28

L’Ufficiale di Stato Civile o il suo sostituto non può effettuare registrazioni, rilasciare certificazioni o intervenire in procedimenti o atti riguardanti lo stato civile della persona o del coniuge o del partner dell’unione affettiva di fatto registrata, o su quelle dei suoi parenti o affini in linea retta o collaterale fino al secondo grado. In questi casi agisce l’uno o l’altro, a seconda dei casi, e, in mancanza di entrambi, l’Ufficiale di Stato Civile più vicino nella stessa provincia. Nessuno dei due può intervenire come testimone negli eventi o negli atti relativi allo stato civile delle persone di cui al presente articolo, iscrivibili nel suo registro.

VENTISETTESIMA: L’articolo 40 della Sezione Seconda “Registrazione delle nascite”, del Capitolo III “Iscrizioni, libri e certificazioni del Registro dello Stato Civile”, della Legge n. 51, del 15 luglio 1985, “Registro dello Stato Civile”, è modificato con l’aggiunta di un comma, ed è formulato come segue:

CAPITOLO III
ISCRIZIONI, LIBRI E CERTIFICAZIONI DEL REGISTRO DI STATO CIVILE
SEZIONE SECONDA

Registrazione della nascita

ARTICOLO 40

Ufficiale di Stato Civile effettua la registrazione della nascita in conformità con:

  1. a) La dichiarazione della madre e del padre congiuntamente, o di uno di loro, davanti al direttore dell’unità del Sistema Nazionale della Salute in cui è avvenuta la nascita.

Il direttore dell’unità può delegare questa funzione alla persona da lui designata. Se, a causa di circostanze eccezionali, questa dichiarazione non può essere fatta dalla madre o dal padre, sarà responsabilità del suddetto direttore farla davanti all’ufficiale di Stato Civile. La dichiarazione deve essere fatta entro settantadue ore dalla nascita e comunque prima che il neonato venga dimesso;

  1. b) Se il parto non avviene in un’unità del Sistema Nazionale della Salute, deve essere effettuato davanti all’Ufficiale di Stato Civile.

In questo caso, spetta alla madre o al padre, o a entrambi insieme, fare tale dichiarazione e, in mancanza di questi, ai loro rappresentanti legali, a un parente maggiorenne o a chiunque abbia visto o assistito alla nascita, trovi il minorenne abbandonato o lo abbia sotto la propria protezione o tutela e cura.

Le persone di cui al paragrafo precedente sono tenute a fare la dichiarazione di nascita entro trenta giorni dalla nascita o dal ritrovamento del minore abbandonato;

  1. c) i documenti autorizzati dalle persone di cui agli articoli 10, 11, 20 e 67 della presente Legge;
  2. ch) la dichiarazione dell’interessato, se maggiorenne;
  3. d) i documenti contenenti le registrazioni effettuate nelle estinte municipalità di quartiere, su richiesta di una parte;

(e) un’ordinanza del tribunale; e

  1. f) per dichiarazione della madre e del padre contenuta in un atto notarile o in un testamento.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e ch) del presente articolo, i dichiaranti sono tenuti a esibire il documento di identità ufficiale per registrare i dati necessari alla iscrizione.

VENTOTTESIMA: I commi e) dell’articolo 42 della sezione seconda “Registrazione delle nascite” e dell’articolo 81 della Sezione Quinta “Registrazione dell’acquisizione, della perdita o del recupero della cittadinanza cubana”, entrambi del Capitolo III “Registrazioni, libri e certificazioni del Registro dello Stato Civile”, della Legge n. 51 del 15 luglio 1985, “Sul Registro dello Stato Civile”, sono modificati per eliminare tutti i riferimenti all’incapacità civile e per delimitare la tutela ai minori. 51, del 15 luglio 1985, “Sulla Registrazione dello Stato Civile”, per eliminare ogni riferimento all’incapacità civile e per delimitare la tutela ai minorenni, che sarà formulata come segue:

CAPITOLO III
LE SCRITTURE, I LIBRI E LE CERTIFICAZIONI DEL REGISTRO DI STATO CIVILE
SEZIONE SECONDA

Sulla registrazione delle nascite

ARTICOLO 42

A margine della registrazione della nascita deve essere indicato quanto segue:

  1. a) La sentenza sulla filiazione;
  2. b) adozione, a meno che un tribunale competente non ordini una nuova iscrizione;
  3. c) il matrimonio
  4. ch) la sentenza di divorzio
  5. d) un decreto di nullità del matrimonio o la registrazione dello stesso, a seconda dei casi;
  6. e) un ordine di assistenza e salvaguardia e di tutela dei minorenni;
  7. f) la perdita e il recupero della cittadinanza;
  8. g) la modifica, l’aggiunta, la variazione o la cancellazione di nomi e cognomi;
  9. h) morte o presunzione di morte;
  10. i) il riconoscimento come figlio della persona registrata da parte del padre o della madre;
  11. j) la correzione di errori od omissioni;
  12. k) vedovanza, solo su richiesta di una parte;
  13. l) la dichiarazione di nullità dell’iscrizione;
  14. ll) note di riferimento reciproco per collegare le voci del registro;
  15. m) il numero di identità permanente della persona registrata;
  16. n) altri dati che consentano la successiva identificazione della filiazione, nel caso di un bambino abbandonato; e

ñ) qualsiasi altra informazione relativa allo stato civile della persona registrata.

SEZIONE QUINTA

Registrazione dell’acquisizione, della perdita o del recupero della cittadinanza cubana

ARTICOLO 81

I seguenti casi saranno registrati a margine dell’acquisizione, della perdita o del recupero della cittadinanza cubana, a seconda del caso:

  1. a) la perdita o il recupero della cittadinanza cubana;
  2. b) correzione di errori od omissioni;
  3. c) il matrimonio;
  4. ch) l’esecuzione del divorzio;
  5. d) l’annullamento della nullità dell’atto di matrimonio o della sua registrazione;
  6. e) un ordine di assistenza e salvaguardia e di tutela dei minorenni;
  7. f) il cambiamento, l’aggiunta, la modifica o la cancellazione di nomi e cognomi;
  8. g) la morte
  9. h) la nullità della registrazione;
  10. i) presunzione di morte
  11. j) vedovanza, solo su richiesta di una delle parti;
  12. k) note di riferimento reciproco, per mettere in relazione le voci del registro;
  13. l) il numero di identità permanente del dichiarante; e
  14. ll) qualsiasi altra informazione relativa allo stato civile della persona registrata.

VENTINOVESIMA: Gli articoli 45, 47, 48, 51 e 52 della Sezione Seconda “Registrazione della nascita” del capitolo III “Registrazioni, libri e certificazioni del registro dello stato civile” della legge n. 51 del 16 luglio 1985 “Sul registro dello stato civile” sono modificati come segue:

CAPITOLO III
ISCRIZIONI, LIBRI E CERTIFICAZIONI DEL REGISTRO DELLO STATO CIVILE
SEZIONE SECONDA

Sulla registrazione delle nascite 

ARTICOLO 45

Il primo cognome dei figli sarà quello del padre; il secondo cognome sarà quello della madre, fatto salvo l’eventuale accordo raggiunto per stabilire un ordine diverso, che sarà mantenuto per il resto dei figli comuni.

In caso di matrimonio o di unione affettiva di fatto registrata, la registrazione del figlio effettuata da uno solo dei genitori ha effetto legale nei confronti di entrambi, tranne nei casi in cui sia contestata secondo le disposizioni di legge.

ARTICOLO 47

La registrazione della nascita del figlio di genitori non uniti in matrimonio o di un’unione affettiva di fatto registrata deve essere effettuata congiuntamente da entrambi i genitori o da uno di loro. Se sono presenti entrambi, i cognomi del bambino devono essere registrati secondo le modalità stabilite dall’articolo 45 della presente Legge.

ARTICOLO 48

Nel caso di cui all’articolo precedente, quando la domanda di registrazione della nascita è presentata dalla sola madre e questa dichiara il nome del padre, quest’ultimo è convocato personalmente a comparire davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, con l’avvertenza che, se non si presenta entro novanta giorni per accettare o negare la paternità, il bambino sarà registrato come suo.

Una volta trascorso questo periodo, la registrazione deve essere formalizzata in conformità con la diffida e, una volta effettuata, può essere contestata solo nelle opportune procedure legali entro un anno dalla data di registrazione.

Se la paternità viene negata entro il termine della diffida, la registrazione viene effettuata senza indicare il nome e il cognome del padre che l’ha contestata. In questi casi, il bambino viene registrato con i due cognomi della madre o con il cognome della madre ripetuto.

ARTICOLO 51

Se il padre che nega la paternità la riconosce successivamente, è necessario il consenso di colui che ha registrato il bambino, o di colui che lo rappresenta legalmente, per l’iscrizione nel registro, e se non lo dà, la paternità può essere rivendicata nel modo stabilito dalla legge. Se viene concesso, i cognomi saranno registrati come previsto dall’articolo 45 della presente Legge, previo consenso del bambino, se maggiorenne.”

ARTICOLO 52

Quando uno dei genitori, non legato da vincolo matrimoniale o da un’unione affettiva di fatto registrata, fa la dichiarazione per la registrazione della nascita del figlio comune e non indica il nome e il cognome dell’altro genitore, o non offre i dati per localizzarlo effettivamente, o questi sono falsi, o con quelli forniti è impossibile citarlo, quest’ultimo può riconoscere successivamente la paternità del figlio, senza che sia necessario il consenso della persona che ha registrato il bambino, o della persona che lo rappresenta legalmente, per la sua iscrizione nel Registro, senza pregiudicare, in ogni caso, il diritto di esercitare in qualsiasi momento il diritto di rivendicare la sua filiazione per via giudiziaria.

TRENTESIMA: abrogare la lettera b) e l’ultimo comma dell’articolo 58; la lettera k) dell’articolo 59; il terzo comma dell’articolo 61; l’articolo 62 nella sua interezza; il riferimento all’articolo 62 nell’articolo 68; e la lettera a) dell’articolo 71, tutti della Sezione Terza, “Registrazione del matrimonio”, del Capitolo III “Registrazioni, libri e certificazioni del Registro di Stato Civile”, della Legge n. 51, del 16 luglio 1985, “Sul Registro dello Stato Civile”, che sono redatti come segue:

CAPITOLO III
ISCRIZIONI, LIBRI E CERTIFICAZIONI NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE
SEZIONE TERZA

Sulla registrazione del matrimonio

ARTICOLO 58

L’Ufficiale di Stato Civile effettua la registrazione del matrimonio nel momento in cui autorizza la formalizzazione dell’atto in conformità con:

  1. a) La copia autorizzata del documento notarile;
  2. b) abrogato
  3. c) i documenti autorizzati dalle persone di cui agli articoli 10, 11, 20 e 67 della presente Legge;
  4. ch) i documenti che registrano i matrimoni religiosi celebrati dal 1° gennaio 1885 al 18 agosto 1918, compresi, in conformità con i requisiti stabiliti dal Regolamento di questa Legge.

Nel caso di cui alla lettera a), entro settantadue ore dalla celebrazione del matrimonio, il notaio trasmette una copia autorizzata, e il fascicolo appositamente predisposto, all’ufficio comunale del Registro civile del luogo in cui il matrimonio è stato formalizzato.

         d) Abrogato.

ARTICOLO 59

La registrazione del matrimonio deve contenere le seguenti informazioni:

  1. a) Luogo e data di registrazione;
  2. b) nome e cognome dell’Ufficiale di Stato Civile;
  3. c) l’ufficio del Registro in cui è stata effettuata l’iscrizione;
  4. ch) il luogo, il giorno, il mese e l’anno in cui il matrimonio è stato celebrato;
  5. d) i nomi e i cognomi dei contraenti e le loro firme, se il matrimonio è celebrato davanti all’Ufficiale di Stato Civile
  6. e) i luoghi e le date di nascita di entrambi i contraenti e l’ufficio del Registro dello Stato Civile in cui sono registrate le iscrizioni, con il volume e il foglio, in base al documento d’identità ufficiale permanente;
  7. f) numeri di identità permanenti di entrambi i partner;
  8. g) cittadinanza, stato civile, occupazione e domicilio di entrambi i coniugi;
  9. h) nomi e cognomi dei genitori di entrambe le parti;
  10. i) i nomi, i cognomi, il domicilio e il numero di identità permanente dei testimoni e le loro firme se il matrimonio è celebrato davanti all’ufficiale di stato civile;

(j) nome e cognome dell’ufficiale di certificazione;

(k) abrogato;

  1. l) firma dell’ufficiale di Stato Civile e timbro ufficiale che identifica l’ufficio del Registro di Stato Civile”.

ARTICOLO 61

Coloro che partecipano alla formalizzazione del matrimonio presentano al funzionario che deve autorizzare l’atto una dichiarazione in cui sono riportati i seguenti dati relativi a ciascuno di essi:

  1. a) nomi e cognomi
  2. b) il luogo e la data di nascita e l’ufficio del Registro dello Stato Civile in cui sono registrati, con l’indicazione del volume e del foglio, secondo il documento d’identità ufficiale;
  3. c) cittadinanza, stato civile e occupazione;
  4. ch) residenza;
  5. d) nomi e cognomi dei genitori.

Il funzionario che riceve la dichiarazione deve avvertire le parti contraenti che, in caso di dichiarazione non veritiera, incorreranno nella corrispondente responsabilità penale.

La dichiarazione deve essere accompagnata da un certificato di Stato Civile della parte contraente il cui precedente matrimonio è stato sciolto per qualsiasi motivo.

Abrogato.

In ogni caso, l’ufficiale che deve autorizzare il matrimonio richiede alle parti contraenti e ai testimoni di esibire il documento d’identità ufficiale, allo scopo di registrare i dati necessari per la registrazione o la formalizzazione del matrimonio.

ARTICOLO 62. Abrogato.

ARTICOLO 68

Gli ufficiali incaricati autorizzeranno il matrimonio di una persona che si trova in imminente pericolo di morte, senza la previa presentazione dei documenti giustificativi o delle indicazioni indicate negli ultimi tre commi dell’articolo 61 e di quelle previste dagli articoli 63, 64 e 69 della presente Legge, ma in questi casi il matrimonio sarà considerato condizionale, purché tali indicazioni non siano accreditate da nessuna delle parti contraenti o da altre persone interessate.

ARTICOLO 71

Nella formalizzazione del matrimonio, il funzionario autorizzante dovrà inoltre compiere le seguenti formalità:

  1. a) Abrogato
  2. b) registrerà la formalizzazione del matrimonio sulle carte d’identità di entrambi i contraenti, a meno che non ne siano sprovvisti per una disposizione di legge.

TRENTUNESIMA: Gli articoli 70 e 72 della Sezione Terza “Registrazione del matrimonio”, del Capitolo III “Registrazioni, libri e certificazioni del Registro dello Stato Civile”, della Legge n. 51 del 16 luglio 1985 “Registro dello Stato Civile”, sono modificati e sono formulati come segue:

CAPITOLO III
ISCRIZIONI, LIBRI E CERTIFICAZIONI DEL REGISTRO DI STATO CIVILE
SEZIONE TERZA

Sulla registrazione dei matrimoni

ARTICOLO 70

Il matrimonio deve essere formalizzato con la solennità e la dignità che l’atto richiede per il suo significato sociale, presentandosi davanti al funzionario autorizzante i contraenti o uno di loro e alla persona alla quale la parte assente ha conferito una procura speciale per rappresentarla, accompagnata da due testimoni maggiorenni che non siano parenti delle parti contraenti entro il secondo grado di parentela.

ARTICOLO 72

Il matrimonio è provato con la certificazione della sua registrazione nel Registro dello Stato Civile.

TRENTADUESIMA: Modificare la denominazione della Sezione Seconda “Sulla citazione per la registrazione della nascita del figlio di genitori non uniti in matrimonio formalizzato o giudizialmente riconosciuto”, del Capitolo IV “Sulla registrazione della nascita” della Risoluzione 249 del Ministro della Giustizia del 1° dicembre 2015 contenente il Regolamento della Legge sui Registri dello Stato Civile per rinominarla come segue:

SEZIONE SECONDA

Sulla citazione per la registrazione della nascita di un figlio di genitori non sposati

TRENTATREESIMA: Il primo paragrafo dell’articolo 96 è modificato e mantenuto il testo rimanente della Sezione Sesta “Sui nomi e cognomi”, del Capitolo IV “Sulla registrazione delle nascite”, della risoluzione 249 del Ministro della Giustizia del 1° dicembre 2015 contenente il “Regolamento della Legge sui Registri dello Stato Civile”, e recita come segue:

CAPITOLO IV
REGISTRAZIONE DELLE NASCITE
SEZIONE SESTA

Nomi e cognomi

ARTICOLO 96

Il primo cognome dei figli sarà quello del padre, il secondo quello della madre, fatto salvo l’accordo raggiunto per stabilire un ordine diverso, che sarà mantenuto per il resto dei figli comuni, salvo i casi previsti in…”.

TRENTAQUATTRESIMA: l’articolo 113 è modificato per quanto riguarda l’abrogazione della lettera b); la lettera b) dell’articolo 114 e l’abrogazione della sua lettera d); e gli articoli 115 e 116 della Sezione Prima “Sulla registrazione e la formalizzazione del matrimonio”, del Capitolo V “Sul matrimonio”, della risoluzione 249 del Ministro della Giustizia, del 1° dicembre 2015, contenente il “Regolamento della Legge sui Registri dello Stato Civile”, che sarà formulato come segue:

CAPITOLO V
MATRIMONIO
SEZIONE PRIMA

Registrazione e formalizzazione del matrimonio

ARTICOLO 113

La registrazione del matrimonio viene effettuata dall’Ufficiale di Stato Civile nel momento in cui autorizza la formalizzazione dell’atto o in conformità con:

  1. a) La copia autorizzata dell’atto notarile;
  2. b) abrogato
  3. c) documenti autorizzati dalle persone di cui agli articoli 10, 11, 20 e 67 della Legge; oppure
  4. d) i documenti che registrano i matrimoni religiosi celebrati dal 1° gennaio 1885 al 18 agosto 1918, entrambi compresi, in conformità con i requisiti stabiliti dal Regolamento di questa Legge”.

ARTICOLO 114

Le richieste di formalizzazione dei matrimoni devono essere presentate dalle parti interessate a qualsiasi ufficio anagrafico o notarile.

Il funzionario che riceve la domanda forma un fascicolo che contiene, se del caso, i seguenti documenti:

  1. a) modulo ufficiale contenente la dichiarazione di cui all’articolo 61 della Legge, firmata dai richiedenti e, sul retro, le generalità dei testimoni;
  2. b) la certificazione di cui all’articolo 64 della Legge;
  3. c) una copia della procura speciale, nel caso di un procuratore;
  4. d) abrogato; e
  5. e) certificazione dello stato civile della parte contraente cubana il cui precedente matrimonio sia stato estinto.

ARTICOLO 115

Il matrimonio deve essere formalizzato con la solennità e la dignità che l’atto richiede a causa del suo significato sociale e, in ogni caso, gli articoli da 204 a 208, compresi, del Codice della Famiglia devono essere letti alle parti contraenti prima della ratifica”.

ARTICOLO 116

La registrazione di un matrimonio formalizzato in imminente pericolo di morte si intende condizionata e viene registrata come tale mediante una nota marginale.

Per la convalida del matrimonio di cui al presente articolo è richiesta l’osservanza delle indicazioni di cui agli ultimi due commi dell’articolo 61 e di quelle previste dagli articoli 63, 64 e 69 della Legge.

La convalida del matrimonio viene registrata mediante una nota marginale.

TRENTACINQUESIMA: modificare l’articolo 121 della Sezione Seconda “Sulla formalizzazione del matrimonio di cubani con stranieri”, del Capitolo V “Sul matrimonio”, della Risoluzione 249 del Ministro della Giustizia, del 1° dicembre 2015, contenente il Regolamento della Legge di Registro dello Stato Civile, come redatto dalla Risoluzione 218, del 30 marzo 2020, dello stesso Ministro, che è formulato come segue:

CAPITOLO V
SUL MATRIMONIO
SEZIONE SECONDA

Sulla formalizzazione dei matrimoni tra cubani e stranieri

ARTICOLO 121

La domanda per ottenere la certificazione di cui all’articolo precedente deve essere presentata direttamente dall’interessato o da un suo rappresentante volontario, a:

  1. a) al funzionario consolare o diplomatico cubano all’estero, che la inoltra, tramite la corrispondente Direzione del Ministero degli Affari Esteri, al Registro Speciale di Stato Civile del Ministero della Giustizia;
  2. b) l’ufficiale dello Stato Civile in cui è stata registrata la nascita o quello corrispondente al domicilio.

L’ufficiale di stato civile che riceve la domanda verifica d’ufficio i dati relativi all’identità e allo stato civile della persona interessata a ottenere il certificato.

TRENTASEIESIMA: Si intende che la coppia affettiva di fatto o il partner superstite della coppia affettiva di fatto è inserito, salvo diversa disposizione di legge, in tutte le norme dell’ordinamento giuridico in cui si fa riferimento al coniuge o al coniuge superstite.

TRENTASETTESIMA: Tutti i riferimenti alla “potestà genitoriale” che compaiono nel sistema giuridico cubano sono sostituiti da “responsabilità genitoriale”.

TRENTOTTESIMA: La lettera k) dell’articolo 609.1 del Codice di Procedura, che si riferisce all’autorizzazione giudiziaria al matrimonio, è abrogata.

TRENTANOVESIMA: Il Ministero della Salute Pubblica, entro 30 giorni, emanerà le norme giuridiche sulla procreazione assistita e altre necessarie per l’attuazione del presente Codice in conformità con le sue funzioni.

QUARANTESIMA: Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, a partire dall’approvazione del presente Codice, emanerà le norme giuridiche sulla tutela della maternità e della paternità per le madri e per i padri committenti e per la gestante solidaria; nonché per la tutela dei diritti degli assistenti familiari, a seconda dei casi, nell’ambito delle sue competenze.

QUARANTUNESIMA: Il Ministero della Giustizia, entro 30 giorni dall’approvazione del presente Codice, emanerà le norme giuridiche sull’Ufficio di Difesa Familiare in coordinamento con gli organismi corrispondenti.

QUARANTADUESIMA: Tutti gli organismi dell’Amministrazione centrale dello Stato, a partire dall’approvazione del presente Codice, detteranno le disposizioni legali appropriate per la sua attuazione in conformità con le rispettive missioni.

QUARANTATREESIMA: Il Codice della Famiglia, Legge n. 1289 del 14 febbraio 1975, e qualsiasi altra disposizione legale o regolamentare che si opponga al presente Codice sono abrogati.

QUARANTAQUATTRESIMA: Il presente Codice è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Cuba per conoscenza generale.

QUARANTACINQUESIMA: Il presente Codice entra in vigore dopo la ratifica del Referendum Popolare a cui è sottoposto per mandato costituzionale.

CHE SI PUBBLICHI nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Cuba.

DATO nella Sala delle Sessioni dell’Assemblea Nazionale del Poder Popular, Palazzo delle Convenzioni, La Habana, il 22 luglio 2022, “Anno 64 della Rivoluzione”.

Juan Esteban Lazo Hernández
Presidente dell’Assemblea Nazionale del Poder Popular

Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez
Presidente della Repubblica di Cuba

Il codice delle Famiglie in Pdf

Traduzione di Sergio Marinoni – Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

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